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Document 32014D0721

2014/721/UE: Decisione del Consiglio, del 13 ottobre 2014 , che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto

GU L 300 del 18.10.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/721/oj

18.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2014

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto

(2014/721/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 settembre 2012 la Nuova Zelanda ha chiesto di aderire all'accordo sugli appalti pubblici riveduto («AAP riveduto»).

(2)

Gli impegni assunti dalla Nuova Zelanda in termini di copertura sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'AAP riveduto il 21 luglio 2014.

(3)

Sebbene esauriente, la copertura offerta dalla Nuova Zelanda non è completa. È perciò opportuno introdurre determinate eccezioni specifiche per la Nuova Zelanda alla copertura dell'Unione. Queste eccezioni specifiche, come indicato nell'allegato alla presente decisione, faranno parte delle condizioni di adesione della Nuova Zelanda all'AAP riveduto e saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici («comitato dell'AAP») sull'adesione della Nuova Zelanda.

(4)

Si prevede che l'adesione della Nuova Zelanda all'AAP riveduto favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.

(5)

L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'AAP riveduto prevede che ogni membro dell'OMC possa aderire all'AAP riveduto a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'AAP.

(6)

Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'AAP in merito all'adesione della Nuova Zelanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, a specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


ALLEGATO

CONDIZIONI DELL'UE PER L'ADESIONE DELLA NUOVA ZELANDAALL'AAP RIVEDUTO (1)

Al momento dell'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, il punto 3 della sezione 2 («Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'UE») dell'allegato 1 dell'appendice I riferita all'Unione europea è così modificato:

«3.

Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti, Canada, Giappone, Hong Kong, Cina, Singapore, Corea, Armenia e Territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu, Taiwan e Nuova Zelanda, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali, salvo se contrassegnate da asterisco.»

Al momento dell'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, alla nota 1 delle note all'allegato 2 dell'appendice I riferita all'Unione europea sono aggiunte le lettere seguenti dopo la lettera e):

«f.

gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici locali [amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (e successive modificazioni)] per quanto riguarda beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi della Nuova Zelanda;

g.

gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 (e successive modificazioni) per quanto riguarda beni, servizi e fornitori di beni e prestatori di servizi della Nuova Zelanda, salvo se i loro appalti sono oggetto dell'allegato 3 riferito all'UE.»

Al momento dell'adesione della Nuova Zelanda all'accordo sugli appalti pubblici riveduto, alla nota 6 delle note all'allegato 3 dell'appendice I riferita all'Unione europea sono aggiunti i punti seguenti dopo la lettera n):

«o.

gli appalti di enti appaltanti che operano nel settore della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile ai sensi del presente allegato, per quanto riguarda forniture, servizi e prestatori di servizi della Nuova Zelanda;

p.

gli appalti di enti appaltanti che operano nel settore impianti aeroportuali ai sensi del presente allegato, per quanto riguarda forniture, servizi e prestatori di servizi della Nuova Zelanda;

q.

gli appalti di enti appaltanti che operano nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali di trasporto ai sensi del presente allegato, per quanto riguarda forniture, servizi e prestatori di servizi della Nuova Zelanda;

r.

gli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali che operano nei settori oggetto del presente allegato, per quanto riguarda forniture, servizi e prestatori di servizi della Nuova Zelanda, a eccezione degli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 1 e 2 [di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 e successive modificazioni] che operano nel settore dei trasporti per ferrovia urbana, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.»


(1)  La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto è stata modificata dal segretariato dell'OMC d'intesa con le parti dell'AAP riveduto. La numerazione utilizzata nel presente allegato corrisponde a quella dell'ultima copia autentica certificata degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto, che è stata trasmessa dall'OMC alle parti dell'AAP riveduto mediante notifica ufficiale ed è consultabile all'indirizzo http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. La numerazione degli impegni di copertura delle parti dell'AAP riveduto pubblicata nella GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, è obsoleta.

(2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


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