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Document 32014D0714

    2014/714/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 ottobre 2014 , relativa al ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma armonizzata EN 1384:2012 «Elmetti per attività equestri» nel quadro del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7236]

    GU L 297 del 15.10.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/714/oj

    15.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 297/11


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 ottobre 2014

    relativa al ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma armonizzata EN 1384:2012 «Elmetti per attività equestri» nel quadro del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2014) 7236]

    (2014/714/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Qualora una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copra uno o più requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (2), si presume che i dispositivi fabbricati conformemente a tale norma soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza in questione.

    (2)

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE, la Commissione ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 1384:1996 «Elmetti per attività equestri», armonizzata nel quadro della direttiva 89/686/CEE. Il riferimento alla norma è stato pubblicato per la prima volta nella GU C 180 del 14.6.1997, cui è seguita la pubblicazione della modifica A1 nella GU C 190 del 10.8.2002. Nel frattempo il CEN ha pubblicato una nuova versione della norma EN 1384:2012, il cui riferimento figura nella GU C 395 del 20.12.2012; dal 30 aprile 2013 la presunzione di conformità della norma sostituita, la EN 1384:1996, è scaduta.

    (3)

    La nuova versione è attualmente armonizzata e conferisce una presunzione di conformità; la sostanza della norma non è stata tuttavia modificata. Poiché la nuova versione non ha posto rimedio alle carenze della norma, la Commissione ha aggiornato l'obiezione formale nei confronti della norma EN 1384:2012.

    (4)

    L'obiezione formale si basa sull'inadeguatezza della norma, che non copre in maniera sufficiente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 3, stabiliti nell'allegato II della direttiva 89/686/CEE, e presenta un livello di sicurezza inferiore rispetto ad altre norme di sicurezza per caschi (quali la norma Snell o la PAS 015 per i caschi da equitazione), in particolare per quanto riguarda l'assorbimento degli urti, la penetrazione della calotta e la stabilità del casco. Dopo aver esaminato la norma EN 1384:2012 e previa consultazione degli esperti, la Commissione ritiene che i seguenti aspetti richiedano in particolare di essere migliorati:

    assorbimento degli urti: la maggior parte delle norme paragonabili impiega più incudini e livelli di energia superiori,

    penetrazione della calotta: l'altezza di caduta della massa è solo la metà di quella prevista dalla norma Snell,

    stabilità laterale: non vi sono prescrizioni per la stabilità laterale, vale a dire per la fabbricazione di un casco sufficientemente solido da resistere a elevate forze laterali,

    area di protezione: occorre prestare maggiore attenzione all'area delle tempie. Non dovrebbe essere inoltre limitata la possibilità di udire,

    campo visivo: non vi sono prescrizioni per il campo visivo atte a garantire una buona visibilità durante l'equitazione,

    stabilità del casco: potrebbe essere inserita una prova di stabilità, analogamente a quanto previsto dalla norma PAS 015, per garantire che il casco una volta indossato non possa muoversi durante l'equitazione.

    (5)

    In considerazione conto dei summenzionati aspetti relativi alla sicurezza da migliorare, la norma EN 1384:2012 non è in grado di conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE. Il riferimento alla norma EN 1384:2012 dovrebbe essere pertanto ritirato dalla GU.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 1025/2012 si applica dal 1o gennaio 2013. A norma dell'articolo 26 del suddetto regolamento, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE è soppresso e i riferimenti alla disposizione soppressa si intendono fatti all'articolo 11 del regolamento stesso.

    (7)

    Sono stati consultati gli organismi europei di normalizzazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono finanziamenti dell'Unione e il gruppo di lavoro sui dispositivi di protezione individuale.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il riferimento alla norma EN 2012:1384 «Elmetti per attività equestri» è ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Ferdinando NELLI FEROCI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

    (2)  Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).


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