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Document 32014R0898

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 898/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014 , che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    GU L 244 del 19.8.2014, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/898/oj

    19.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 244/55


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 898/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 18 agosto 2014

    che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   Misure in vigore

    (1)

    In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (CE) n. 1006/96 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere («PAC»), attualmente classificato con il codice CN ex 3802 10 00, originario della Repubblica popolare cinese («RPC») («misure antidumping definitive»). Le misure in oggetto hanno assunto la forma di un dazio definitivo di 323 EUR per tonnellata (peso netto).

    (2)

    In seguito a due riesami in previsione della scadenza il Consiglio ha mantenuto in vigore rispettivamente le misure di cui al regolamento (CE) n. 1011/2002 (3) («il primo riesame in previsione della scadenza») e quelle di cui al regolamento (CE) n. 649/2008 (4) («il secondo esame in previsione della scadenza»).

    2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (3)

    Il 9 aprile 2013 in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure antidumping definitive in vigore e in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base è stato chiesto alla Commissione di aprire un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione. La domanda è stata presentata dalla Cabot Norit Nederland BV e dalla Cabot Norit (UK) Ltd. («i richiedenti») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante della produzione totale di PAC nell'Unione, in questo caso più del 25 %.

    (4)

    La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

    3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (5)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti ad aprire un riesame in previsione della scadenza il 6 luglio 2013 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («l'avviso di apertura») l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    B.   RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

    (6)

    Con lettera del 7 maggio 2014 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno formalmente ritirato le proprie domande di riesame in previsione della scadenza.

    (7)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base si può chiudere il procedimento quando viene ritirata la domanda, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.

    (8)

    L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione considera pertanto che il presente procedimento vada chiuso e il dazio antidumping in vigore abrogato.

    (9)

    Le parti interessate sono state informate e hanno avuto modo di presentare le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    (10)

    La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di PAC originario della RPC vada chiuso e il dazio antidumping abrogato.

    (11)

    L'abrogazione delle misure di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carbone attivato in polvere attualmente classificato con il codice CN ex 3802 10 00 (codice TARIC 3802100020) originario della Repubblica popolare cinese viene abrogato e il relativo procedimento chiuso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 134 del 5.6.1996, pag. 20.

    (3)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 931/2003 (GU L 133 del 29.5.2003, pag. 36).

    (4)  GU L 181 del 10.7.2008, pag. 1.

    (5)  GU C 349 del 15.11.2012, pag. 19.

    (6)  GU C 195 del 6.7.2013, pag. 4.


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