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Document 32014D0425

2014/425/UE: Decisione della Commissione, del 1 °luglio 2014 , che autorizza la Repubblica slovacca e il Regno Unito a derogare ad alcune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 4344] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 196 del 3.7.2014, p. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/425/oj

3.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 2014

che autorizza la Repubblica slovacca e il Regno Unito a derogare ad alcune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2014) 4344]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/425/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica slovacca e il Regno Unito hanno chiesto di applicare alcune deroghe alle norme comuni in materia di sicurezza aerea contenute nel regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) della Commissione. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione ha valutato la necessità, e il livello di protezione che ne risulta, delle deroghe richieste, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in seguito «l'Agenzia»).

(2)

La prima deroga, richiesta dalla Repubblica slovacca il 29 aprile 2013, riguardava i requisiti per il rinnovo delle abilitazioni strumentali e il superamento di un ulteriore esame teorico e di un test di abilitazione per tali abilitazioni, di cui alle lettere c) e d) della parte FCL.625 dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. La Repubblica slovacca sosteneva che tali requisiti non sono opportuni se il pilota detiene un'abilitazione strumentale sulla base della licenza di un paese terzo conforme all'allegato 1 della convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (in seguito «allegato 1 dell'ICAO»). La Repubblica slovacca ha inoltre dimostrato che si garantirebbe un livello di protezione equivalente, se si concedesse la deroga proposta. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il martedì 4 giugno 2013, la Commissione ha concluso che la deroga fornirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(3)

La seconda deroga, chiesta dalla Repubblica slovacca il 29 aprile 2013, riguardava il requisito del rinnovo delle abilitazioni per classe o per tipo, di cui alla lettera b) della parte FCL.740 dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. La Repubblica slovacca ha affermato che il requisito non è adeguato per i piloti che detengono un'abilitazione equivalente per classe o per tipo sulla basa della licenza di un paese terzo conforme all'allegato 1 dell'ICAO. La Repubblica slovacca ha inoltre dimostrato che si garantirebbe un livello di protezione equivalente, se si concedesse la deroga proposta. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il martedì 4 giugno 2013, la Commissione ha concluso che la deroga fornirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(4)

La terza deroga, richiesta dal Regno Unito il 21 giugno 2013 e modificata il 4 luglio, riguardava le condizioni per il rinnovo dell'abilitazione per la classe monomotore a pistoni e motoaliante, di cui alla lettera b), paragrafo 1), punto ii) di cui alla parte FCL.740.A dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Il Regno Unito sosteneva che il requisito non è opportuno per i piloti che hanno mantenuto le abilitazioni strumentali e/o da istruttore ma non sono titolari di altre abilitazioni per classe o per tipo. Il Regno Unito ha dimostrato inoltre che si otterrebbe un livello di protezione equivalente, se si concedesse la deroga proposta. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il 27 agosto 2013, la Commissione ha concluso che la deroga fornirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(5)

La quarta deroga, richiesta dal Regno Unito il 10 luglio 2013, riguardava i prerequisiti che devono essere rispettati dai richiedenti un certificato SFE per velivoli, di cui alla lettera a) della parte FCL.1010.SFE dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Il Regno Unito sosteneva che tali prerequisiti fossero incompleti, in quanto coprivano solo i velivoli ad equipaggio plurimo, e non i velivoli complessi ad alte prestazioni con un solo pilota. Il Regno Unito ha dimostrato inoltre che si otterrebbe un livello di protezione equivalente, se si concedesse la deroga proposta. In base alla raccomandazione dell'Agenzia, pubblicata il 27 agosto 2013, la Commissione ha concluso che la deroga fornirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle norme comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

(6)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, una deroga concessa a uno Stato membro, deve essere notificata a tutti gli Stati membri, che avranno anche facoltà di applicare detta misura. Tutti gli Stati membri devono essere pertanto destinatari della presente decisione. La descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, dovrebbe essere tale da permettere agli altri Stati membri di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore approvazione da parte della Commissione. Tuttavia, gli Stati membri devono scambiarsi informazioni sull'applicazione delle deroghe a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, poiché esse potrebbero avere effetti al di fuori degli Stati membri a cui sono concesse.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica slovacca può concedere approvazioni in deroga alle seguenti norme di attuazione di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011:

(1)

lettere c) e d) della parte FCL.625 per «IR — Validità, rinnovo e ripristino» di detto allegato, a favore delle norme di cui al punto 1 dell'allegato I della presente decisione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato I della presente decisione.

(2)

lettera b) della parte FCL.740 «Validità e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo» di detto allegato, a favore delle norme di cui al punto 1 dell'allegato II della presente decisione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato II della presente decisione;

Articolo 2

Il Regno Unito può concedere approvazioni in deroga alle seguenti norme di attuazione di cui all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011:

(1)

lettera ii) della parte FCL.740 A, lettera b), punto 1) «Rinnovo delle abilitazioni per classe e per tipo — velivoli» di detto allegato, a favore delle norme di cui al punto 1 dell'allegato III della presente decisione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato III della presente decisione.

(2)

lettera a) della parte FCL.1010.SFE «SFE — Prerequisiti» di detto allegato, a favore delle norme di cui al punto 1 dell'allegato IV della presente decisione, a patto che siano rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

Tutti gli Stati membri hanno diritto di applicare le misure di cui agli articoli 1 e 2, come specificato negli allegati alla presente decisione. Gli Stati membri notificano la misura alla Commissione, all'Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2014

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Deroga della Repubblica slovacca al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la validità e il rinnovo delle abilitazioni strumentali.

1.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

In deroga alle lettere c) e d) della parte FCL.625 «IR — Validità, rinnovo e ripristino» dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, la Repubblica slovacca può autorizzare i titolari delle licenze conformi alla parte FCL che hanno volato recentemente utilizzando un'abilitazione IR valida detenuta sulla base di una licenza rilasciata da un paese terzo in conformità all'allegato 1 dell'ICAO per conformarsi ai criteri di ripristino per la parte FCL IR di cui alla lettera c) della parte FCL IR 625, soddisfacendo i criteri di rinnovo cui alla lettera b) della parte FCL.625. Inoltre può consentire ai titolari delle licenze conformi alla parte FCL che detenevano un'abilitazione strumentale sulla base di una licenza rilasciata da un paese terzo che non è più valida, ma è stata rinnovata o ripristinata nei sette anni precedenti, di rispettare solo i criteri di rinnovo per l'abilitazione strumentale conforme alla parte FCL di cui alla lettera c) della parte FCL.625, senza chiedere di sostenere nuovamente gli esami teorici di cui alla lettera d) della parte FCL.625.

2.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

La deroga si applica ai titolari delle licenze conformi alla parte FCL che includono un'abilitazione strumentale che deve essere rinnovata. Se i titolari di tali licenze detengono anche una licenza di un paese terzo con un'abilitazione strumentale valida, il titolare dell'abilitazione conforme alla parte FCL è tenuto unicamente a superare i test di professionalità per rinnovare l'abilitazione strumentale, ma non è tenuto a sottoporsi anche a un corso di aggiornamento presso un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO). Inoltre, ai titolari di detta licenza non sarà richiesto di sottoporsi nuovamente all'esame teorico se l'abilitazione strumentale della licenza del paese terzo è stata riconvalidata o rinnovata nei sette anni precedenti.


ALLEGATO II

Deroga della Repubblica slovacca al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la validità e il ripristino delle abilitazioni per tipo o classe.

1.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

In deroga alla lettera b) della parte FCL.740 «Validità e ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo» dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, la Repubblica slovacca può autorizzare i titolari delle licenze conformi alla parte FCL che di recente hanno volato utilizzando una valida abilitazione per classe o per tipo equivalente detenuta sulla base della licenza di un paese terzo rilasciata in conformità all'allegato 1 dell'ICAO a conformarsi ai criteri di ripristino con il superamento del test di professionalità, senza doversi sottoporre ad ulteriori corsi di aggiornamento.

2.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

La deroga si applica ai titolari di licenze conformi alla parte FCL che includono un'abilitazione per classe o per tipo che deve essere rinnovata. Se i titolari di tali licenze detengono anche una licenza di un paese terzo con un'abilitazione valida per la stessa classe o lo stesso tipo di aeromobile, il titolare dell'abilitazione conforme alla parte FCL è tenuto unicamente a superare i test di professionalità per rinnovare l'abilitazione per classe o per tipo, ma non è tenuto a sottoporsi anche a un corso di aggiornamento presso un'organizzazione di addestramento autorizzata (ATO).


ALLEGATO III

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda il ripristino delle abilitazioni per la classe monomotore a pistoni o motoaliante (TMG).

1.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

In deroga al punto ii) della parte FCL.740.A, lettera b), punto 1) «Rinnovo delle abilitazioni per classe e per tipo — velivoli» dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, il Regno Unito può autorizzare i titolari delle licenze di pilotaggio a rinnovare un'abilitazione per classe monomotore a pistoni o motoaliante senza completare una tratta eseguita con un istruttore di volo o un istruttore di abilitazione alla classe, previo superamento, entro i dodici mesi che precedono la scadenza dell'abilitazione, di:

a)

un test di abilitazione o di professionalità per qualsiasi categoria, tipo, strumento o abilitazione al volo in montagna incluso nella licenza di pilotaggio; o

b)

una valutazione delle competenze per ogni istruttore di volo, istruttore di abilitazione alla classe o certificato di istruttore per l'abilitazione al volo strumentale incluso nella licenza di pilotaggio.

2.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

La deroga si applica ai titolari delle licenze conformi alla parte FCL con abilitazione per la classe monomotore a pistoni o motoaliante. Il volo di addestramento con un istruttore può essere sostituito solo se il titolare ha completato un test di abilitazione, i test di professionalità o la valutazione delle competenze per un'abilitazione o un certificato di un velivolo.


ALLEGATO IV

Deroga del Regno Unito al regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda gli esaminatori per dispositivi di addestramento al volo (SFE) che effettuano test sui simulatori di volo.

1.   DESCRIZIONE DELLA DEROGA

In deroga alla lettera a), della parte FCL.1010.SFE «Prerequisiti per gli esaminatori» — dell'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, il Regno Unito può autorizzare gli SFI a chiedere un certificato SFE per velivoli complessi ad alte prestazioni con un solo pilota e definire specifici prerequisiti per questa categoria di velivoli.

2.   CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

Non vi sono ulteriori condizioni da soddisfare.


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