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Document 32014D0390

2014/390/UE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2014 , relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

GU L 184 del 25.6.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/390/oj

25.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2014/390/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 173 e 195 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È opportuno, pertanto, modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014.

(4)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (1).

(2)

Occorre, pertanto, modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«—

32013 R 1287: Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 — 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Il Liechtenstein e la Norvegia sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.

(2)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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