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Document 32014D0363

2014/363/UE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2014 , che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2014) 3838] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 177 del 17.6.2014, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/363/oj

17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas

[notificata con il numero C(2014) 3838]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/363/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

Le pompe di calore ad aria/salamoia/acqua-acqua che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua rientrano nell'ambito della decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (2).

(2)

La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (3), si applica fino al 31 ottobre 2014.

(3)

È stata effettuata una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione in oggetto. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di revisione della presente decisione, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica ivi stabiliti. Occorre prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/742/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/742/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

destinate a fornire calore ad un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua»;

2)

all'articolo 4, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83.

(3)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.


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