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Document 32014D0349
Council Decision 2014/349/CFSP of 12 June 2014 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO
Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 , che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO
Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 , che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO
GU L 174 del 13.6.2014, p. 42–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 174/42 |
DECISIONE 2014/349/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2014
che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (2). |
(2) |
L'8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (3), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e ha prorogato la durata della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012. |
(3) |
Il 6 giugno 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/291/PESC (4), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e ha prorogato la durata di EULEX KOSOVO per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2014. |
(4) |
Sulla scorta delle raccomandazioni del riesame strategico adottato nel 2014, è necessario prorogare la durata di EULEX KOSOVO per un ulteriore periodo di due anni. |
(5) |
Il 27 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/241/PESC (5) che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC affinché prevedesse un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014. L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario destinato a coprire il periodo transitorio dal 15 giugno 2014 al 14 ottobre 2014. |
(6) |
L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato. |
(7) |
L'azione comune 2008/124/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (6). (6) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).»;" |
3) |
all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EULEX KOSOVO e i membri del personale interessati.»; |
4) |
all'articolo 14, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE.»; |
5) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 15 bis Disposizioni giuridiche L'EULEX KOSOVO ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente azione comune.»; |
6) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
7) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 16 bis Cellula di progetto 1. L'EULEX KOSOVO dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EULEX KOSOVO coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato dell'EULEX KOSOVO e a sostegno dei suoi obiettivi. 2. L'EULEX KOSOVO è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della missione EULEX KOSOVO, se il progetto è:
3. Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.»; |
8) |
all'articolo 18, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale. 2. Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2013/488/UE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l'UE.»; |
9) |
all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
Y. MANIATIS
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).
(3) Decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell'8 giugno 2010, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 13).
(4) Decisione 2012/291/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2012, che modifica e proroga l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 146 del 6.6.2012, pag. 46).
(5) Decisione 2013/241/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2013, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 47).