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Document 52013DP0020
European Parliament decision of 17 January 2013 on the opening of, and mandate for, interinstitutional negotiations on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — (2013/2504(RSP))
Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — 2013/2504(RSP))
Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — 2013/2504(RSP))
GU C 440 del 30.12.2015, p. 238–276
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 440/238 |
P7_TA(2013)0020
Fondo Asilo e migrazione (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 2011/0366(COD) — 2013/2504(RSP))
(2015/C 440/30)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
— |
visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento, |
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:
MANDATO
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 6 bis (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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Emendamento 2
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; |
Emendamento 3
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» (2) ; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di realizzare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5 % rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo; |
Emendamento 4
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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1 quater. sottolinea che, in considerazione dei compiti già identificati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta; |
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Visto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 80 , |
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Paragrafo 107 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 33
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 35 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 36
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 37
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 42 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 42 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 42 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 42 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 43
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. …/[regolamento orizzontale]. |
3. Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. …/[regolamento orizzontale], fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento . |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera a — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera a — punto i bis) (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera f — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Obiettivo generale del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione. |
1. Obiettivo generale del Fondo, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è quello di rafforzare e sviluppare una politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea nonché la politica comune dell'immigrazione , nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo e dell’approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell’uomo . |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento; |
Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, della maggiore convergenza delle procedure decisionali per l'esame standard di casi analoghi, della fornitura di informazioni affidabili, oggettive e aggiornate sui paesi di origine e degli sforzi degli Stati membri in termini di reinsediamento; |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico; |
Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi e di apolidi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico nonché un loro accesso più ampio agli alloggi e alle cure sanitarie ; |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati; |
Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati , il numero di beneficiari di misure di reinserimento (prima e dopo il rimpatrio), il numero di rimpatri volontari e la qualità dei sistemi di controllo dei rimpatri forzati ; |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione. |
Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione nonché il livello di risorse umane rese disponibili tramite l'EASO . |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione dei risultati conseguiti, misurati sulla base degli indicatori. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2 è misurato sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi trasversali, tra cui il miglioramento della protezione dei minori, la promozione del rispetto della vita familiare, l'accesso ai servizi di base e l'assistenza ai minori non accompagnati a prescindere dal loro status. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e ad esse complementari e ottemperano agli obiettivi e ai principi dell'azione esterna dell'Unione. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 quater. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell'Unione. La coerenza e la complementarità con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione sono conseguire ai sensi dell'articolo 24 bis. |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera j
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Partenariato |
|
Ai fini del presente Fondo, il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale] include, tra le autorità partecipanti, le competenti autorità regionali, locali o comunali, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, tra cui ONG e parti sociali. |
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 6 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
È necessario che le pratiche di valutazione siano il più possibile inclusive.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 7 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 7 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 7 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 7 — lettera g bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 7 — lettera g ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 8 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine: |
Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine , nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo e segnatamente degli impegni dell’UE a lottare contro la fuga di cervelli : |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare: |
1. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare: |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. |
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani , persone vulnerabili alla violenza a causa di una caratteristica personale di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 10 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 10 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 11 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 11 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 11 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 11 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 11 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 12 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 13 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 869 milioni di EUR. |
1. Ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'attuazione del presente regolamento negli anni 2014-2020 ammonta a 3 869 milioni di EUR. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario. |
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria . |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le risorse globali sono impiegate nell'ambito: |
3. La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è impiegata nell'ambito: |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le risorse globali disponibili ai sensi del presente regolamento sono eseguite in gestione concorrente a norma [dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario] (5) , fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24. |
4. La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato disponibile ai sensi del presente regolamento è eseguita in gestione diretta (in particolare le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24 ), oppure in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario (6) . |
Motivazione
L'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione concorrente dovrebbe costituire un'eccezione, e non la regola.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. A titolo indicativo le risorse globali sono così utilizzate : |
5. A titolo indicativo , fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata : |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Per motivi tecnici gli importi sono stati convertiti in percentuali.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR, così ripartito : |
1. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, a titolo indicativo le risorse destinate ai programmi nazionali sono così ripartite tra gli Stati membri: |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. I finanziamenti assegnati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono ripartiti su base equa, equilibrata e trasparente. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni sostenute dal Fondo siano compatibili con l'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, anche se non sono obbligati dalle misure associate né soggetti alla loro applicazione. |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata. |
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 4 000 EUR per persona reinsediata destinata alle attività di reinsediamento di cui all'articolo 7 . L'attuazione effettiva delle attività è monitorata e valutata dall'unità di reinsediamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla somma forfettaria di cui al paragrafo 1 sono aggiunti 3 000 EUR per persona reinsediata in aggiunta alla precedente quota di reinsediamento dello Stato membro oppure nel caso di una persona reinsediata in uno Stato membro che non abbia già proceduto ad un reinsediamento finanziato dall'Unione. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è portata a 10 000 EUR per persona rimpatriata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III. |
2. La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è inoltre portata a 3 000 EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III. |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri che si impegnano sul lungo termine ottengono importi e sostegno aggiuntivi per ogni persona reinsediata, al fine di conseguire gli obiettivi quantitativi e qualitativi del programma di reinsediamento dell'Unione, ossia conseguire almeno 20 000 reinsediamenti all'anno fino al 2020 e stabilire buone prassi e norme comuni per l'integrazione dei rifugiati. Tali Stati membri lavorano a stretto contatto con l'unità di reinsediamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) al fine di istituire, migliorare su base regolare e rivedere gli orientamenti relativi a tali obiettivi qualitativi e quantitativi. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 4 — trattino 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 4 — trattino 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 4 — trattino 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2. |
8. Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 bis . |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro. |
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 4 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro. |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione definisce rigorose garanzie procedurali e criteri chiari per quanto concerne le misure di ricollocazione. Dette garanzie procedurali comprendono, tra l'altro, la definizione di criteri selettivi trasparenti e non discriminatori, le informazioni da fornire ai potenziali beneficiari della ricollocazione, la comunicazione in forma scritta della selezione o della mancata selezione dei candidati interrogati, termini ragionevoli concessi ai candidati alla ricollocazione per decidere e, ove necessario, per preparare la partenza in modo consono, l'obbligo di fornire il consenso volontario per beneficiare delle misure di ricollocazione. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Le misure di ricollocazione sono corredate di un piano d'azione inteso a mantenere e/o migliorare la qualità dei sistemi di asilo e accoglienza nonché delle condizioni di integrazione nello Stato membro interessato alla partenza. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2017 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2016 e agli sviluppi previsti. |
1. Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2016 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2015 e agli sviluppi previsti. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti di esecuzione , gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra quegli Stati membri , secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3 . |
2. A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 26 , gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra quegli Stati membri. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. |
1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo . |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se le azioni dell'Unione sono attuate mediante una gestione centralizzata indiretta da parte delle agenzie dell'Unione attive nel settore degli affari interni, la Commissione garantisce una ripartizione giusta, equa e trasparente dei finanziamenti tra le varie agenzie. Tali azioni sono attuate nel quadro delle missioni di dette agenzie, in aggiunta ai loro programmi di lavoro. |
Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. La Commissione assicura una ripartizione dei fondi giusta ed equa tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza. |
1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza , quale definita all'articolo 2, lettera f) . Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e complementari con la politica umanitaria dell’Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull’aiuto umanitario. |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 5 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale. |
7. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26 e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 24 bis |
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Coordinamento |
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La Commissione e gli Stati membri, d'intesa con il Servizio europeo per l'azione esterna, provvedono al coordinamento attinente alle azioni realizzate in paesi terzi e riguardanti gli stessi. In particolare provvedono a che dette azioni: |
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Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 25 — trattino 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. …/…]. |
Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. …/…] , fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento . |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato II — punto 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 1.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
(5) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, COM(2010) 815 definitivo del 22.12.2010. Con questa sua proposta la Commissione ha formalmente ritirato le precedenti proposte legislative COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo.
(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).