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Document 52013DP0019

    Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))

    GU C 440 del 30.12.2015, p. 200–238 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 440/200


    P7_TA(2013)0019

    Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)

    Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))

    (2015/C 440/29)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

    visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

    1.

    decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

    MANDATO

    Emendamento 1

    Progetto di risoluzione legislativa

    Paragrafo 1 bis (nuovo)

    Progetto di risoluzione legislativa

    Emendamento

     

    1 bis.     sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

    Emendamento 2

    Progetto di risoluzione legislativa

    Paragrafo 1 ter (nuovo)

    Progetto di risoluzione legislativa

    Emendamento

     

    1 ter.     rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»  (1) ; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di realizzare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5 % rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

    Emendamento 3

    Progetto di risoluzione legislativa

    Paragrafo 1 quater (nuovo)

    Progetto di risoluzione legislativa

    Emendamento

     

    1 quater.     sottolinea che, in considerazione dei compiti già individuati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta;

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale .

    (1)

    È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema convergente, che consenta lo scambio di dati e la piena consapevolezza della situazione e sia inteso a facilitare i viaggi nell'Unione e gli scambi internazionali che favoriscono e sviluppano la diversità culturale e la conoscenza interculturale, e a combattere l'immigrazione irregolare . Detto obiettivo deve essere realizzato nel rispetto dei diritti fondamentali (articolo 67, paragrafo 1, del TFUE), nel rispetto della dignità umana conformemente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, per quanto attiene allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi (articolo 67, paragrafo 2, del TFUE), nel rispetto del diritto d'asilo, del diritto a una protezione internazionale e del principio di non respingimento e di salvataggio in mare dei migranti, nonché degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri risultanti dalla loro adesione a strumenti internazionali, in particolare la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («la Convenzione di Ginevra»).

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento

    Considerando 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (1 bis)

    È necessario che l'Unione adotti un approccio più coerente agli aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e della sicurezza interna, e stabilisca una correlazione tra la lotta all'immigrazione illegale e il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne, e una cooperazione e un dialogo migliori con i paesi terzi per affrontare l'immigrazione illegale e promuovere la migrazione legale.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento

    Considerando 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (1 ter)

    È necessario adottare un approccio integrato rispetto alle questioni sollevate dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo nonché rispetto alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione, prevedendo una dotazione e strumenti di supporto sufficienti per gestire le situazioni di emergenza in uno spirito di rispetto dei diritti dell'uomo e di solidarietà fra tutti gli Stati membri, senza disconoscere le responsabilità nazionali e assicurando una definizione chiara delle missioni.

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento

    Considerando 1 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (1 quater)

    Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011  (2) , il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato l'esigenza di sviluppare migliori sinergie tra i diversi fondi e programmi e ha segnalato il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni; ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa e ha espresso la convinzione che tale approccio dovrebbe contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali; ha tuttavia sottolineato la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni.

    Motivazione

    Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento

    Considerando 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 bis)

    In base alla strategia di sicurezza interna dell'Unione, libertà, sicurezza e giustizia sono obiettivi che andrebbero perseguiti parallelamente e, al fine di conseguire la libertà e la giustizia, occorre sempre perseguire l'obiettivo della sicurezza in conformità dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali.

    Emendamento 9

    Proposta di regolamento

    Considerando 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (3)

    I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna .

    (3)

    I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani e dello Stato di diritto , nonché una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla piena osservanza degli obiettivi di politica estera dell'Unione definiti nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) .

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento

    Considerando 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (3 bis)

    È opportuno che il Fondo Sicurezza interna tenga conto in modo particolare degli Stati membri che, per via della loro posizione geografica, devono far fronte a oneri sproporzionati derivanti dai flussi migratori.

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento

    Considerando 6 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (6 bis)

    Le risorse globali assegnate al presente regolamento e al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, dovrebbero costituire, congiuntamente, la dotazione finanziaria per l'intera durata del Fondo Sicurezza interna, che dovrebbe fungere da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, in conformità con il punto 17 dell'accordo interistituzionale del XXX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

    Motivazione

    Testo inteso a riprendere il considerando 8 della proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0753).

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento

    Considerando 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (8)

    Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen.

    (8)

    Il Fondo Sicurezza interna dovrebbe esprimere solidarietà prestando assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne così come ai paesi che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione all'acquis di Schengen e che rispettano il diritto internazionale fornendo assistenza e protezione a quanti ne abbisognano .

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento

    Considerando 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (11)

    Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Per esprimere solidarietà, lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali.

    (11)

    Nell'eseguire i compiti alle frontiere esterne e presso i consolati conformemente all'acquis di Schengen in materia di frontiere e visti, gli Stati membri agiscono nell'interesse e per conto di tutti gli altri Stati membri dell'area Schengen e, pertanto, svolgono un servizio pubblico per l'Unione. Lo strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi al controllo di frontiera e alla politica in materia di visti e consentire agli Stati membri di mantenere sistematicamente le capacità che sono determinanti per svolgere tale servizio nell'interesse di tutti. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di una serie di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal presente strumento e costituirà parte integrante dei programmi nazionali. Per evitare doppioni, frammentazione e inefficienza sotto il profilo dei costi, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) dovrebbe coordinare le attività degli Stati membri finanziate a titolo del sostegno operativo.

    Emendamento 14

    Proposta di regolamento

    Considerando 13

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (13)

    Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (13)

    Rispettare i diritti umani dei migranti e dei rifugiati è di fondamentale importanza per l'Unione. Lo strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione di Ginevra, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dai trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e dal diritto umanitario internazionale .

    Emendamento 15

    Proposta di regolamento

    Considerando 13 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (13 bis)

    Sono essenziali controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne per rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Occorre pertanto che la Commissione fornisca orientamenti specifici che garantiscano il coordinamento tra gli Stati membri in materia di infrastrutture, attrezzature, mezzi di trasporto e sistemi informatici e contribuiscano al rispetto delle norme comuni di sicurezza.

    Emendamento 16

    Proposta di regolamento

    Considerando 13 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (13 ter)

    In conformità dell'articolo 3 del TUE, occorre che lo strumento sostenga attività che garantiscano la protezione dei minori che rischiano di subire pregiudizio alle frontiere esterne.

    In particolare, le attività dello strumento dovrebbero promuovere l'identificazione e l'immediata assistenza dei minori esposti a rischio nonché la loro consegna ai servizi di protezione, come anche la prestazione di una protezione e di un'assistenza particolari ai minori non accompagnati.

    Occorre prevedere un monitoraggio e una valutazione regolari, anche della spesa, al fine di valutare il modo in cui l'aspetto della protezione dei minori viene affrontato nelle attività dello strumento.

    Motivazione

    L'UE si è impegnata a proteggere i diritti dei minori. Tali sforzi devono essere resi visibili nell'attuazione e nell'esecuzione del regolamento.

    Emendamento 17

    Proposta di regolamento

    Considerando 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

    (14)

    Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e organizzare e facilitare la migrazione regolare e la mobilità nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei punti di transito dei flussi migratori irregolari, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l’altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l’analisi integrata dei rischi dell’Unione europea.

    Emendamento 18

    Proposta di regolamento

    Considerando 16

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (16)

    Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare al controllo di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

    (16)

    Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli di frontiera alle frontiere esterne , in particolare quelli che danno la priorità alla sicurezza delle frontiere marittime e che facilitano la migrazione regolare e la mobilità, facendo pieno uso del Sistema d'informazione sui visti (VIS) per promuovere l'efficienza dei costi ed evitare i doppioni di spesa . Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare la migrazione regolare e la mobilità, e ad impedire l'immigrazione illegale verso l'Unione europea , evitando perdite di vite in mare, ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Considerando 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (17)

    È inoltre necessario sostenere misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen.

    (17)

    È inoltre necessario sostenere misure nel territorio dei paesi Schengen, come parte dello sviluppo di un sistema comune integrato di gestione delle frontiere che rafforzi il funzionamento generale dello spazio Schengen. In particolare, è opportuno che gli Stati membri destinino a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento della rete.

    Emendamento 20

    Proposta di regolamento

    Considerando 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (18)

    Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una migliore identificazione e controllo dei viaggiatori («frontiere intelligenti»). È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

    (18)

    Lo strumento deve inoltre sostenere lo sviluppo, da parte dell'Unione europea, di sistemi IT che doterebbero gli Stati membri degli strumenti per gestire in modo più efficiente la circolazione attraverso le frontiere dei cittadini di paesi terzi e per garantire una più efficace identificazione e controllo dei viaggiatori («frontiere intelligenti») , migliorando così la sicurezza delle frontiere e generando impatti economici positivi . È necessario, a tal fine, istituire un programma inteso a coprire i costi per lo sviluppo dei sistemi, nelle sue componenti sia centrale sia nazionali, garantendo coerenza tecnica, interoperabilità con altri sistemi IT dell'Unione, risparmi e una realizzazione senza intoppi negli Stati membri.

    Emendamento 21

    Proposta di regolamento

    Considerando 19

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (19)

    Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di minacce per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. …/2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

    (19)

    Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di rischi per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. …/2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

    Emendamento 22

    Proposta di regolamento

    Considerando 20

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (20)

    Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuate carenze o possibili minacce , in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

    (20)

    Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano individuati carenze o possibili rischi , in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

    Emendamento 23

    Proposta di regolamento

    Considerando 21

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (21)

    Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie a Frontex e l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione.

    (21)

    Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità, gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare la parte delle risorse destinate ai programmi per conseguire specifiche priorità stabilite dall'Unione, quali l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie a Frontex, l'instaurazione di una collaborazione consolare per l'Unione e l'assistenza alle persone in cerca di protezione internazionale .

    Emendamento 24

    Proposta di regolamento

    Considerando 21 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (21 bis)

    È opportuno che gli Stati membri evitino di perseguire i propri interessi nazionali quando utilizzano l'importo loro assegnato nell'ambito dello strumento per il loro programma nazionale.

    Emendamento 25

    Proposta di regolamento

    Considerando 22

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (22)

    Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sia sostenuta nell'ambito del presente regolamento, come strumento essenziale di accompagnamento delle politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone.

    (22)

    Per garantire l'applicazione dell'acquis di Schengen nell'intero spazio Schengen, è necessario che anche l'attuazione del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen sia sostenuta nell'ambito del presente regolamento, come strumento essenziale di accompagnamento delle politiche volte a garantire un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone all'interno dello spazio Schengen .

    Emendamento 26

    Proposta di regolamento

    Considerando 23

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (23)

    Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS e VIS, è ritenuto opportuno consentire una certa flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi e il sostegno operativo per gli Stati membri.

    (23)

    Alla luce dell'esperienza acquisita con il Fondo per le frontiere esterne e lo sviluppo dei sistemi SIS II e VIS, è ritenuto opportuno consentire un certo livello di flessibilità per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti di risorse tra le diverse modalità di attuazione degli obiettivi perseguiti nell'ambito dello strumento, fatto salvo il principio di garantire fin dall'inizio una massa critica e la stabilità finanziaria per i programmi, il sostegno operativo per gli Stati membri e il controllo dell'autorità di bilancio .

    Emendamento 27

    Proposta di regolamento

    Considerando 24

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (24)

    Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione («azioni dell'Unione») al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

    (24)

    Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione («azioni dell'Unione») al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, la formazione delle guardie di frontiera alla protezione dei diritti umani, misure o provvedimenti nei paesi terzi per affrontare le pressioni migratorie provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

    Emendamento 28

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 bis)

    Il TFUE prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale riguardanti elementi non essenziali di un atto legislativo. Tutti gli elementi essenziali dovrebbero essere definiti nell'atto legislativo stesso.

    Emendamento 29

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 ter)

    Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei fondi in questo settore, al fine di garantire la complementarità nonché una maggiore efficienza e visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio più efficaci.

    Emendamento 30

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 quater)

    È necessario massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.

    Emendamento 31

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 quinquies)

    Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per i meccanismi e gli strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.

    Emendamento 32

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 sexies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 sexies)

    Il miglioramento dell'esecuzione e la qualità della spesa dovrebbero rappresentare principi guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento, garantendo al contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

    Emendamento 33

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 septies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 septies)

    È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.

    Emendamento 34

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 octies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 octies)

    È opportuno che la Commissione controlli ogni anno l'attuazione dello strumento con l'ausilio di indicatori chiave per valutare i risultati e gli effetti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.

    Emendamento 35

    Proposta di regolamento

    Considerando 26 nonies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (26 nonies)

    Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, agli Stati membri dovrebbero essere delegate le funzioni di esecuzione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantire inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione, la visibilità della sua azione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assolvere i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumere le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni complementari.

    Emendamento 36

    Proposta di regolamento

    Considerando 28

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (28)

    Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (28)

    Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva di tutti i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Emendamento 37

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — lettera a bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (a bis)

    «norme comuni di sicurezza»: l'applicazione comune e non frammentaria di misure operative al fine di ottenere un livello di sicurezza ben definito nel campo del controllo delle frontiere, seguendo gli orientamenti per la buona governance in materia di frontiere e visti, conformemente al catalogo Schengen sui controlli alle frontiere esterne, al Manuale pratico per le guardie di frontiera e al Manuale relativo ai visti, nonché agli orientamenti EUROSUR;

    Emendamento 38

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea .

    1.   Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza e un controllo delle frontiere esterne uniforme e di alta qualità, facilitando la mobilità in un ambiente sicuro nell'osservanza dell'impegno dell'Unione a favore delle libertà fondamentali e dei diritti umani. L'obiettivo generale è realizzato in conformità degli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di libertà fondamentali e diritti umani, compresi la protezione dei minori cittadini di paesi terzi, il principio di non respingimento, il diritto di asilo riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione di Ginevra, nonché in conformità della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati .

    Emendamento 39

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

    2.   Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

    Emendamento 40

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione irregolare;

    (a)

    sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi e la mobilità delle persone, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini dell'Unione, da un lato, e dei cittadini di paesi terzi , dall'altro, e prevenire l'immigrazione irregolare;

    Emendamento 41

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto;

    Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, la percentuale delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto , la percentuale dei soggiornanti oltre la scadenza del visto per nazionalità, il numero di centri comuni per le domande di visto, la durata media del tempo di attesa per la decisione sulla domanda di visto, la quota di visti per ingressi multipli e il costo medio del visto per rappresentanza consolare.

    Emendamento 42

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

    (b)

    sostenere la gestione integrata delle frontiere dell'UE promuovendo un'armonizzazione e una normalizzazione ulteriori in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di controllo delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen , garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne abbisognano, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento ;

    Emendamento 43

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare , adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

    Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di valichi di frontiera dotati di sistemi IT , infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera , la formazione delle guardie di frontiera in materia di tutela dei diritti umani, l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare in rapporto al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna e il tempo medio di attesa ai valichi di frontiera .

    Emendamento 44

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (b bis)

    migliorare la sorveglianza delle frontiere attraverso la condivisione di informazioni operative tra gli Stati membri e Frontex, al fine di ridurre la perdita di vite umane in mare e il numero di immigrati irregolari e aumentare la sicurezza interna impedendo reati transfrontalieri, quali la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti.

    Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, l'efficacia degli interventi di ricerca e soccorso di quanti tentano di attraversare illegalmente le frontiere, il numero dei casi di tratta e contrabbando intercettati e il numero di allerte identificate nel quadro situazionale europeo.

    Emendamento 45

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — ultimo comma (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati conseguiti, misurati in base agli indicatori. La Commissione è responsabile della valutazione dei risultati.

    Emendamento 46

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    promuovere l'elaborazione e l'attuazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

    (a)

    promuovere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

    Emendamento 47

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (a bis)

    promuovere l'identificazione, l'assistenza immediata e la consegna ai servizi di protezione dei minori esposti a rischio, compresa la prestazione di una protezione e di un'assistenza particolari ai minori non accompagnati;

    Emendamento 48

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza dei documenti e gestione delle identità;

    (b)

    istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, basato tra l'altro sulla solidarietà e la responsabilità, comprendente il consolidamento dei controlli alle frontiere e dei sistemi di sorveglianza dell'Unione, la cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio , comprese le zone frontaliere marittime, e le necessarie misure di accompagnamento in relazione al salvataggio in mare, alla sicurezza dei documenti , alla gestione delle identità e all'interoperabilità delle attrezzature tecniche acquisite, garantendo nel contempo la piena osservanza delle regole dell'Unione in materia di protezione dei dati nonché il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ;

    Emendamento 49

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare ;

    (c)

    promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, comprese la cooperazione e la copertura consolari, la promozione di pratiche investigative comuni in materia di domande di visto, procedure amministrative e decisioni uniformi in relazione ai visti e lo sviluppo di centri comuni per le domande di visto, avvalendosi pienamente dei miglioramenti pratici e della flessibilità previsti dal codice dei visti ;

    Emendamento 50

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione;

    (d)

    costituire e operare sistemi IT, e le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature che sostengono il controllo degli attraversamenti delle frontiere esterne dell’Unione e rispettano pienamente la normativa in materia di protezione dei dati personali ;

    Emendamento 51

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    armonizzare la qualità dei sistemi di gestione delle frontiere tra i diversi Stati membri;

    Emendamento 52

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d ter)

    rafforzare la consapevolezza situazionale alle frontiere esterne e le capacità di reazione degli Stati membri;

    Emendamento 53

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d quater (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d quater)

    migliorare la capacità e le qualifiche di tutte le autorità e guardie di frontiera che operano ai valichi di frontiera per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti di sorveglianza, di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale dei diritti umani;

    Emendamento 54

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

    (e)

    assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere , asilo e visti, garantendo segnatamente il corretto funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

    Emendamento 55

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

    (f)

    rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione al finanziamento di misure nei paesi terzi da parte delle autorità di tali paesi e ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, nonché la cooperazione con i paesi terzi in questo settore , in piena conformità con gli obiettivi e i principi dell'azione esterna e della politica umanitaria dell'Unione .

    Emendamento 56

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri, aventi in particolare le seguenti finalità:

    1.   Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri , che contribuiscono al raggiungimento di un livello adeguato di protezione alle frontiere esterne nel rispetto delle norme comuni di sicurezza , aventi in particolare le seguenti finalità:

    Emendamento 57

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento illegale delle frontiere esterne;

    (a)

    infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento irregolare delle frontiere esterne;

    Emendamento 58

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

    (b)

    attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, per la ricerca e il salvataggio e per il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;

    Emendamento 59

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

    (d)

    infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare e per altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio offerto ai richiedenti il visto ;

    Emendamento 60

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    formazione per quanto concerne l'utilizzazione dei relativi sistemi e promozione di norme di gestione della qualità;

    Emendamento 61

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    studi, progetti pilota e azioni finalizzati a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, e ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

    (e)

    studi, progetti , iniziative congiunte, formazioni e azioni riguardanti questioni trasversali quali i diritti fondamentali, compresa la protezione dei minori cittadini di paesi terzi, miranti a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, l'interoperabilità e l'armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere, e ad attuare le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

    Emendamento 62

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    iniziative per la formazione delle guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani, compresa l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani;

    Emendamento 63

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

    2.   Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

    mendamento 64

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (b bis)

    progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con la rete EUROSUR;

    Emendamento 65

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

    (c)

    studi, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

    Emendamento 66

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

    (d)

    studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota riguardanti questioni trasversali quali i diritti fondamentali, compresa la protezione dei minori cittadini di paesi terzi, per attuare le specifiche raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

    Motivazione

    Il rafforzamento dei controlli di frontiera può essere necessario; tuttavia, le esigenze specifiche delle persone e dei gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati, non dovrebbero essere dimenticate.

    Emendamento 67

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    iniziative per la formazione delle guardie di frontiera in materia di protezione dei diritti umani;

    Emendamento 68

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    Il coordinamento per quanto concerne le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi è assicurato dalla Commissione e dagli Stati membri, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. …/2013 [il regolamento orizzontale].

    Emendamento 69

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

    2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria .

    Emendamento 70

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.   La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. …/2012 [nuovo regolamento finanziario], fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

    4.   La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione diretta (in particolare le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1 ) o in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n . …/2012 [nuovo regolamento finanziario].

    Motivazione

    L'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione concorrente dovrebbe costituire un'eccezione, e non la regola.

    Emendamento 71

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2 .

    Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite in uno o più atti delegati .

    Emendamento 72

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    4 bis.     La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.

    Motivazione

    Adeguamento della formulazione al regolamento finanziario rivisto.

    Emendamento 73

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 5 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.    A titolo indicativo , le risorse globali sono così utilizzate:

    5.    Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio , le risorse globali sono così utilizzate:

    Emendamento 74

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.    A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 2 000 milioni di EUR , così ripartito:

    1.   Agli Stati membri è assegnato il 67 % delle risorse globali previste per i programmi nazionali , così ripartito:

    Emendamento 75

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    1 200 milioni di EUR come indicato nell'allegato I;

    (a)

    il 34 % con la seguente ripartizione:

    (i)

    un importo di base di 5 milioni di EUR per Stato membro all'inizio del periodo finanziario; e

    (ii)

    importo variabile per Stato membro calcolato in base alla media dell'importo ricevuto in virtù della decisione n. 574/2007/CE per il 2011, 2012 e 2013;

    Emendamento 76

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    450 milioni di EUR , sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

    (b)

    il 13 % , sulla base dei risultati del meccanismo di cui all'articolo 7;

    Emendamento 77

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, 350 milioni di EUR , il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

    (c)

    nell'ambito della revisione intermedia e per il periodo a partire dall'esercizio 2018, il 10 % , il rimanente degli stanziamenti disponibili in base al presente articolo, o altro importo determinato ai sensi del paragrafo 2, sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi e del meccanismo di cui all'articolo 8.

    Emendamento 78

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     La Commissione adotta, mediante atti esecutivi, la decisione finanziaria che attua il paragrafo 1, lettera a). Tali atti esecutivi sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

    Emendamento 79

    Proposta di regolamento

    Articolo 6 — paragrafo 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 ter.     Gli Stati membri destinano a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento del sistema.

    Emendamento 80

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.

    1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II.

    Emendamento 81

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e a condizione che l'autorità di bilancio sia informata tempestivamente .

    Emendamento 82

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

    1.   Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o gennaio 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex e dell'EASO , una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di rischio alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di rischio saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere , sulle relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen e sui problemi che hanno inciso sulla sicurezza , comprese le operazioni di ricerca e salvataggio in mare, alle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

    Emendamento 83

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La relazione deve determinare il livello di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

    La relazione deve determinare il livello di rischio per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

    Emendamento 84

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (i)

    fattore 1: minaccia normale;

    (i)

    fattore 1: rischio normale

    Emendamento 85

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (ii)

    fattore 3: minaccia media;

    (ii)

    fattore 3: rischio medio

    Emendamento 86

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto iii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (iii)

    fattore 5: minaccia elevata ;

    (iii)

    fattore 5: rischio elevato ;

    Emendamento 87

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (i)

    fattore 1: minaccia normale;

    (i)

    fattore 1: rischio normale

    Emendamento 88

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto ii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (ii)

    fattore 3: minaccia media;

    (ii)

    fattore 3: rischio medio

    Emendamento 89

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto iii

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (iii)

    fattore 5: minaccia elevata .

    (iii)

    fattore 5: rischio elevato .

    Emendamento 90

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Sulla base della relazione la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di minaccia rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

    Sulla base della relazione , e previa informazione del Parlamento europeo, la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di rischio rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione n. 574/2007/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

    Emendamento 91

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione illegale o l'ingresso illegale , per «frontiere marittime esterne» si intende il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata . Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

    (b)

    si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, ove siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio in zone a rischio elevato , per «frontiere marittime esterne» si può intendere il limite esterno di una zona contigua ai sensi dell'articolo 33 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare . Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

    Emendamento 92

    Proposta di regolamento

    Articolo 8 — paragrafo 3 — secondo comma

    Testo della Commissione

    Emendamento

    A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II.

    soppresso

    Motivazione

    Questa parte è soppressa perché lo stesso testo figura già all'articolo 7, paragrafo 2.

    Emendamento 93

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale].

    1.   Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento , in base alle conclusioni del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale], congiuntamente con quello da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale].

    Emendamento 94

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, in considerazione — tra l'altro — delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;

    (b)

    sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella politica dei visti e nella gestione delle frontiere esterne al fine di prevenire l'immigrazione irregolare e la perdita di vite in mare, e di facilitare i viaggi legittimi , incluso l'attraversamento di frontiere da parte di persone che necessitano di protezione internazionale, in considerazione — tra l'altro — degli sviluppi e/o delle norme in relazione alla gestione dei flussi migratori;

    Emendamento 95

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare i viaggi legittimi e la prevenzione della migrazione illegale verso l'Unione;

    (c)

    sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare i viaggi legittimi conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro interessato e di prevenire la migrazione irregolare verso l'Unione;

    Motivazione

    Il termine «legittimi» è ambiguo e occorre essere più precisi.

    Emendamento 96

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d bis)

    sviluppare progetti seguendo le raccomandazioni delle agenzie competenti dell'Unione, al fine di garantire controlli uniformi e di elevata qualità alle frontiere esterne e puntando alla normalizzazione e all'interoperabilità dei sistemi di gestione delle frontiere tra gli Stati membri;

    Emendamento 97

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (d ter)

    sostenere azioni, nell'ambito della supervisione e del coordinamento dell'agenzia Frontex, volte ad armonizzare a livello di Unione le capacità tecnologiche della gestione delle frontiere esterne;

    Emendamento 98

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, tra cui gli obblighi in materia di diritti umani e il monitoraggio degli stessi, in stretta cooperazione con i paesi terzi e la società civile;

    Emendamento 99

    Proposta di regolamento

    Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (f)

    rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

    (f)

    creare la capacità di far fronte a sfide imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

    Emendamento 100

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 50 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 , lettere a), c) e d).

    1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 30 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 , lettere a), b), c) e d).

    Emendamento 101

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (a)

    conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

    (a)

    conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere , asilo e visti;

    Emendamento 102

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (a bis)

    conformità agli obiettivi del programma nazionale;

    Emendamento 103

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (a ter)

    rispetto di un elenco di priorità definite dall'agenzia Frontex al fine di osservare le norme comuni di sicurezza e garantire il coordinamento tra gli Stati membri, e di evitare i doppioni, la frammentazione e l'inefficienza dei costi nell'ambito dei controlli alle frontiere;

    Emendamento 104

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 bis.     Se attraverso il meccanismo di valutazione Schengen sono individuate carenze, il sostegno operativo è sospeso e le risorse in questione possono essere riattribuite per ovviare alle carenze individuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento.

    Emendamento 105

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    6.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione , le procedure di rendicontazione dell'applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2 .

    6.   La Commissione definisce, mediante atti delegati , le procedure di rendicontazione dell’applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti delegati sono adottati conformemente all’articolo  17 .

    Emendamento 106

    Proposta di regolamento

    Articolo 10 — paragrafo 6 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    6 bis.     L'agenzia Frontex assicura il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le attività finanziate a titolo del supporto operativo.

    Emendamento 107

    Proposta di regolamento

    Articolo 11 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori a 150 milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

    2.   Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori al 4 % delle risorse globali per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania.

    Emendamento 108

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — primo comma

    Testo della Commissione

    Emendamento

    A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le risultanze e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

    A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le lacune e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale.

    Emendamento 109

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

    Lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni.

    Emendamento 110

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Esso riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese , se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen.

    Particolare attenzione è prestata al finanziamento delle azioni correttive. Previa discussione con la Commissione e Frontex, lo Stato membro interessato riattribuisce le risorse nell'ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen. Eventuali costi aggiuntivi sono ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento.

    Emendamento 111

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera b

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (b)

    migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

    (b)

    migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;

    Emendamento 112

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera c

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (c)

    sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e indicatori comuni;

    (c)

    sostenere lo sviluppo di strumenti e metodi statistici comuni e di indicatori comuni;

    Emendamento 113

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera d

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (d)

    sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto;

    (d)

    sostenere e seguire l’attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l’impatto , anche per quanto riguarda il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani ;

    Emendamento 114

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera e

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (e)

    promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di approcci innovativi a livello europeo;

    (e)

    promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche e di approcci innovativi tra i diversi soggetti interessati a livello europeo;

    Emendamento 115

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (e bis)

    promuovere progetti finalizzati alla normalizzazione, all'armonizzazione e all'interoperabilità nell'ottica di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere;

    Emendamento 116

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (g)

    migliorare la capacità delle reti di livello europeo di promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

    (g)

    migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

    Emendamento 117

    Proposta di regolamento

    Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera i bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (i bis)

    sostenere il coordinamento delle attività e la condivisione delle informazioni tra EUROPOL, l'agenzia Frontex e l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala.

    Emendamento 118

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    1.    L'importo indicativo assegnato per il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100 milioni di EUR. Il programma è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola.

    1.   Il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT può basarsi su strutture operative esistenti ed è attuato nel rispetto della normativa dell’Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola , garantendo sinergie con i sistemi IT esistenti ed evitando doppioni di spesa .

    Emendamento 119

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione e la gestione di sicurezza dei sistemi.

    Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione , il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informatici nell'ambito della gestione delle frontiere e la gestione di sicurezza dei sistemi.

    Emendamento 120

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    La Commissione adotta , mediante atti di esecuzione, il quadro strategico e le eventuali revisioni. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

    La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 17 per quanto concerne il quadro strategico e le eventuali revisioni.

    Emendamento 121

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di nuovi sistemi IT almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia opportuno.

    Emendamento 122

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    2.   La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Emendamento 123

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Emendamento 124

    Proposta di regolamento

    Articolo 22

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Articolo 21

    Articolo 22

    Revisione

    Revisione

    Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020 .

    Entro il 30 giugno 2018, la Commissione propone una revisione del presente regolamento per il nuovo periodo finanziario .

    Emendamento 125

    Proposta di regolamento

    Allegato I

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    L'allegato è soppresso.

    Emendamento 126

    Proposta di regolamento

    Allegato III — Obiettivo 1 — trattino 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    spese di personale

    spese di personale , anche per la formazione

    Emendamento 127

    Proposta di regolamento

    Allegato III — Obiettivo 2 — trattino 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    spese di personale

    spese di personale , anche per la formazione

    Emendamento 128

    Proposta di regolamento

    Allegato III — Obiettivo 3 — trattino 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    spese di personale

    spese di personale , anche per la formazione

    Emendamento 129

    Proposta di regolamento

    Allegato III — paragrafo 3 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Emendamento

    Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'Unione

    Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT sicuri , le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell’Unione

    Emendamento 130

    Proposta di regolamento

    Allegato III — paragrafo 3 — trattino 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    infrastrutture di comunicazione e settori relativi alla sicurezza

    infrastrutture di comunicazione e settori relativi alla sicurezza e alla protezione dei dati


    (1)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

    (2)   Testi approvati, P7_TA(2011)0266.


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