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Document 52013DP0019
European Parliament decision of 17 January 2013 on the opening of, and mandate for, interinstitutional negotiations on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — (2013/2503(RSP))
Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))
Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))
GU C 440 del 30.12.2015, p. 200–238
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 440/200 |
P7_TA(2013)0019
Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011)0750 — C7-0441/2011 — 2011/0365(COD) — 2013/2503(RSP))
(2015/C 440/29)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
— |
visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento, |
1. |
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso: |
MANDATO
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; |
Emendamento 2
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» (1) ; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di realizzare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5 % rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo; |
Emendamento 3
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
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1 quater. sottolinea che, in considerazione dei compiti già individuati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta; |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Testo inteso a riprendere il considerando 8 della proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0753).
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
L'UE si è impegnata a proteggere i diritti dei minori. Tali sforzi devono essere resi visibili nell'attuazione e nell'esecuzione del regolamento.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 24
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 26 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 26 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 26 septies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 26 octies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 26 nonies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 28
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea . |
1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza e un controllo delle frontiere esterne uniforme e di alta qualità, facilitando la mobilità in un ambiente sicuro nell'osservanza dell'impegno dell'Unione a favore delle libertà fondamentali e dei diritti umani. L'obiettivo generale è realizzato in conformità degli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di libertà fondamentali e diritti umani, compresi la protezione dei minori cittadini di paesi terzi, il principio di non respingimento, il diritto di asilo riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione di Ginevra, nonché in conformità della normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati . |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici: |
2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici: |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto; |
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, la percentuale delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e fornire un servizio di qualità ai richiedenti il visto , la percentuale dei soggiornanti oltre la scadenza del visto per nazionalità, il numero di centri comuni per le domande di visto, la durata media del tempo di attesa per la decisione sulla domanda di visto, la quota di visti per ingressi multipli e il costo medio del visto per rappresentanza consolare. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare , adeguate al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna. |
Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di valichi di frontiera dotati di sistemi IT , infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori, lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera , la formazione delle guardie di frontiera in materia di tutela dei diritti umani, l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare in rapporto al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna e il tempo medio di attesa ai valichi di frontiera . |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — ultimo comma (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati conseguiti, misurati in base agli indicatori. La Commissione è responsabile della valutazione dei risultati. |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera d quater (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri, aventi in particolare le seguenti finalità: |
1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene azioni negli Stati membri o condotte dagli Stati membri , che contribuiscono al raggiungimento di un livello adeguato di protezione alle frontiere esterne nel rispetto delle norme comuni di sicurezza , aventi in particolare le seguenti finalità: |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità: |
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/2012 [regolamento orizzontale], il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità: |
mendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Il rafforzamento dei controlli di frontiera può essere necessario; tuttavia, le esigenze specifiche delle persone e dei gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati, non dovrebbero essere dimenticate.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il coordinamento per quanto concerne le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi è assicurato dalla Commissione e dagli Stati membri, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. …/2013 [il regolamento orizzontale]. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario. |
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria . |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. …/2012 [nuovo regolamento finanziario], fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1. |
4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione diretta (in particolare le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1 ) o in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n . …/2012 [nuovo regolamento finanziario]. |
Motivazione
L'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione concorrente dovrebbe costituire un'eccezione, e non la regola.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2 . |
Le modalità di esecuzione del bilancio per il programma relativo allo sviluppo di nuovi sistemi IT sono stabilite in uno o più atti delegati . |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri. |
Motivazione
Adeguamento della formulazione al regolamento finanziario rivisto.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 5 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. A titolo indicativo , le risorse globali sono così utilizzate: |
5. Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio , le risorse globali sono così utilizzate: |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 2 000 milioni di EUR , così ripartito: |
1. Agli Stati membri è assegnato il 67 % delle risorse globali previste per i programmi nazionali , così ripartito: |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione adotta, mediante atti esecutivi, la decisione finanziaria che attua il paragrafo 1, lettera a). Tali atti esecutivi sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Gli Stati membri destinano a EUROSUR i finanziamenti necessari per garantire il buon funzionamento del sistema. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II. |
1. In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma nazionale e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell'allegato II. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere, se giudicato opportuno, l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. Sulla base delle nuove azioni specifiche, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e a condizione che l'autorità di bilancio sia informata tempestivamente . |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o giugno 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di minaccia alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di minaccia saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere e sulle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi. |
1. Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1o gennaio 2017 la Commissione stabilisce, sulla base di contributi e previa consultazione di Frontex e dell'EASO , una relazione che definisce, conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex, i livelli di rischio alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di rischio saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle frontiere , sulle relazioni di valutazione elaborate nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen e sui problemi che hanno inciso sulla sicurezza , comprese le operazioni di ricerca e salvataggio in mare, alle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
La relazione deve determinare il livello di minaccia per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito: |
La relazione deve determinare il livello di rischio per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito: |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto iii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Sulla base della relazione la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di minaccia rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale. |
Sulla base della relazione , e previa informazione del Parlamento europeo, la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di rischio rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione n. 574/2007/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — secondo comma
Testo della Commissione |
Emendamento |
A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per rivedere l'elenco delle azioni specifiche riportato nell'allegato II. |
soppresso |
Motivazione
Questa parte è soppressa perché lo stesso testo figura già all'articolo 7, paragrafo 2.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento congiuntamente con quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale]. |
1. Gli Stati membri redigono i rispettivi programmi nazionali di cui al presente strumento , in base alle conclusioni del dialogo politico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale], congiuntamente con quello da elaborare in base al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro la criminalità, e la gestione delle crisi e li sottopongono alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. …./2012 [regolamento orizzontale]. |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Motivazione
Il termine «legittimi» è ambiguo e occorre essere più precisi.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 50 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 , lettere a), c) e d). |
1. Uno Stato membro può utilizzare fino al 30 % dell'importo stanziato nell'ambito dello strumento al suo programma nazionale per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili per la realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione. Tali compiti e servizi afferiscono ad uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 , lettere a), b), c) e d). |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Se attraverso il meccanismo di valutazione Schengen sono individuate carenze, il sostegno operativo è sospeso e le risorse in questione possono essere riattribuite per ovviare alle carenze individuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione , le procedure di rendicontazione dell'applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2 . |
6. La Commissione definisce, mediante atti delegati , le procedure di rendicontazione dell’applicazione del presente articolo e le eventuali altre modalità pratiche, da adottare tra gli Stati membri e la Commissione, per conformarsi al presente articolo. Detti atti delegati sono adottati conformemente all’articolo 17 . |
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. L'agenzia Frontex assicura il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le attività finanziate a titolo del supporto operativo. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori a 150 milioni di EUR per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania. |
2. Le risorse assegnate alla Lituania a norma del paragrafo 1 non possono essere superiori al 4 % delle risorse globali per il periodo dal 2014 al 2020 e sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare specifico per la Lituania. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 12 — primo comma
Testo della Commissione |
Emendamento |
A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le risultanze e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale. |
A seguito della relazione di valutazione Schengen, adottata in conformità del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione e con Frontex, ove opportuno, le modalità per trattare le lacune e attuare le raccomandazioni nell'ambito del suo programma nazionale. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 12 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se necessario, lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni. |
Lo Stato membro rivede il rispettivo programma nazionale per tenere conto delle risultanze e raccomandazioni. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 12 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso riattribuisce, ove opportuno previa discussione con la Commissione e Frontex, le risorse nell'ambito del programma, comprese , se necessario, quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen. |
Particolare attenzione è prestata al finanziamento delle azioni correttive. Previa discussione con la Commissione e Frontex, lo Stato membro interessato riattribuisce le risorse nell'ambito del programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, e/o introduce o modifica le azioni volte ad ovviare alle carenze conformemente alle risultanze e alle raccomandazioni della relazione di valutazione Schengen. Eventuali costi aggiuntivi sono ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera g
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera i bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'importo indicativo assegnato per il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT per la gestione della circolazione oltre frontiera dei cittadini di paesi terzi è fissato a 1 100 milioni di EUR. Il programma è attuato nel rispetto della normativa dell'Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola. |
1. Il programma sullo sviluppo di nuovi sistemi IT può basarsi su strutture operative esistenti ed è attuato nel rispetto della normativa dell’Unione che definisce i nuovi sistemi IT e le loro infrastrutture di comunicazione, segnatamente con l'obiettivo di migliorare la gestione e il controllo dei flussi di attraversamento delle frontiere esterne rafforzando le verifiche e, al contempo, facilitando il passaggio di frontiera ai viaggiatori in regola , garantendo sinergie con i sistemi IT esistenti ed evitando doppioni di spesa . |
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione e la gestione di sicurezza dei sistemi. |
Le principali azioni da svolgere coprono, in particolare, lo sviluppo e il collaudo della componente centrale e delle applicazioni comuni per le componenti nazionali dei sistemi, l'infrastruttura di comunicazione tra componente centrale e componenti nazionali, il coordinamento per la loro messa in funzione , il coordinamento e l'interoperabilità con gli altri sistemi informatici nell'ambito della gestione delle frontiere e la gestione di sicurezza dei sistemi. |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta , mediante atti di esecuzione, il quadro strategico e le eventuali revisioni. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2. |
La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 17 per quanto concerne il quadro strategico e le eventuali revisioni. |
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2 — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei progressi compiuti nello sviluppo di nuovi sistemi IT almeno una volta all'anno e ogniqualvolta sia opportuno. |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 17 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Revisione |
Revisione |
Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020 . |
Entro il 30 giugno 2018, la Commissione propone una revisione del presente regolamento per il nuovo periodo finanziario . |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato I
Testo della Commissione |
Emendamento |
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L'allegato è soppresso. |
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato III — Obiettivo 1 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato III — Obiettivo 2 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato III — Obiettivo 3 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato III — paragrafo 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell'Unione |
Obiettivo 3: costituire e operare sistemi IT sicuri , le relative infrastrutture di comunicazione e attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori che attraversano le frontiere esterne dell’Unione |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Allegato III — paragrafo 3 — trattino 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0266.