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Document JOC_2003_045_E_0300_01

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo [COM(2002) 643 def. — 2002/0270(ACC)]

GU C 45E del 25.2.2003, p. 300–327 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0643

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo /* COM/2002/0643 def. - ACC 2002/0270 */

Gazzetta ufficiale n. 045 E del 25/02/2003 pag. 0300 - 0327


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

2. Il fondamento giuridico dei negoziati con la Repubblica di Lettonia, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Lettonia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia lettone.

3. Conformemente alle direttive del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato negoziati, che si sono conclusi il 4 aprile 2002.

4. I risultati dei negoziati tra la Commissione e la Lettonia su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore.

5. Le parti hanno finora messo in atto i risultati dei negoziati attraverso misure autonome applicabili dal 1° luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1362/2002. Misure legislative analoghe sono state adottate e applicate dalla Repubblica di Lettonia.

6. Il presente protocollo relativo a nuove concessioni reciproche nel settore agricolo sostituisce le misure autonome e transitorie summenzionate al momento della sua entrata in vigore.

2002/0270 (ACC)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra [2], prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

[2] GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

(2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Lettonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

(3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lettonia sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 99/790/CE [3].

[3] GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

(4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2341/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia [4]. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

[4] GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

(5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Lettonia si sono conclusi il 4 aprile 2002. Le parti hanno finora messo in atto i risultati dei negoziati attraverso misure autonome applicabili dal 1° luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio [5]. Misure legislative analoghe sono state adottate e applicate dalla Repubblica di Lettonia.

[5] GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

(6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in prosieguo denominato "il protocollo").

(7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [6], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

[6] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

(8) Le ulteriori misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7].

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e ad effettuare la notifica di approvazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati Va, X e XI di cui all'articolo 20, paragrafo 2, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo conformemente alla procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 4

La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [8] ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

[8] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1362/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Lettonia (di cui all'articolo 4)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

dall'altro,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in prosieguo denominato "l'accordo europeo"), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1998 [9].

[9] GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

(2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Lettonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

(3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo [10] per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.

[10] GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

(4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente l'8 maggio 2000 e il 4 aprile 2002.

(5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1363/2002 [11], di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2002, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e del 2002 e, dall'altro, il governo della Repubblica di Lettonia ha adottato, nella Legge concernente le tariffe doganali all'importazione, i contingenti tariffari e il regime di controllo addizionale delle importazioni e d'informazione applicabile ai prodotti agricoli originari della Comunità, disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° luglio 2002, delle equivalenti concessioni lettoni [12].

[11] GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

[12] Latvijas Vestnesis (Gazzetta ufficiale lettone) n. 97 del 28.6.2002.

(6) Le concessioni sopra indicate saranno sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica di Lettonia definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica di Lettonia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo, sostituiscono quello stabilito negli allegati Va, X e XI di cui all'articolo 20, paragrafo 2, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Lettonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, conformemente all'articolo 3.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato C(b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 e dall'allegato 2 della Legge concernente le tariffe doganali all'importazione, i contingenti tariffari e il regime di controllo addizionale delle importazioni e d'informazione applicabile ai prodotti agricoli originari della Comunità, sono detratti integralmente dai quantitativi previsti negli allegati A(b) e B(b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi per i quali le licenze sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, olandese, inglese, finnica, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Comunità europea Per la Repubblica di Lettonia

ALLEGATO A(a)

I seguenti prodotti originari della Lettonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0% del dazio NPF)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Come definito dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO A(b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Lettonia sono soggette alle concessioni sotto indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

(5) Esclusi i filetti presentati separatamente.

(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Allegato all'allegato A(b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lettonia, sono stabiliti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lettoni per consentire loro di rimediare alla situazione.

4. Su richiesta della Comunità o della Lettonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

ALLEGATO B(a) I seguenti prodotti originari della Comunità beneficiano, all'atto dell'importazione in Lettonia, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0% del dazio NPF)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B(b)

Le importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) La descrizione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

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