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Attrezzature a pressione trasportabili

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili*, per rafforzare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione europea (UE).
  • Aggiorna inoltre la legislazione precedente, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, le valutazioni di conformità e le procedure di conformità in relazione alle attrezzature a pressione trasportabili e abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a:

  • alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
  • alle attrezzature a pressione trasportabili che recano i marchi di conformità di cui alle suddette direttive, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
  • alle attrezzature a pressione trasportabili che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

La presente direttiva non si applica:

  • alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità;
  • alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma della direttiva 2008/68/CE (si veda la sintesi su Trasporto interno di merci pericolose).

Obblighi di fabbricanti, importatori e distributori

  • I fabbricanti devono garantire che, all’atto dell’immissione delle loro attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, esse siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nella presente direttiva. Qualora tale conformità sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti devono apporre il marchio Pi* all’attrezzatura. Tale marchio Pi deve essere apposto solo dal fabbricante oppure — nei casi di rivalutazione della conformità — dall’organismo notificato* o sotto la sua vigilanza.
  • Se i fabbricanti ritengono di aver immesso sul mercato attrezzature a pressione trasportabili non conformi ai requisiti, devono adottare immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.
  • I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Il mandato deve specificare i compiti del rappresentante autorizzato e consente a quest’ultimo di eseguire almeno i seguenti compiti:
    • mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la documentazione tecnica;
    • fornire all’autorità nazionale competente, a seguito di una sua richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili;
    • cooperare con le autorità nazionali competenti a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nel mandato.
  • Gli importatori e i distributori possono immettere sul mercato dell’UE solo attrezzature a pressione trasportabili conformi alla direttiva 2008/68/CE e alla direttiva 2010/35/UE. Essi devono assicurare che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformità. Se l’importatore o il distributore ritiene che le attrezzature non siano conformi, non deve immettere tali attrezzature sul mercato.
  • Gli importatori, i distributori e i proprietari devono:
    • informare il fabbricante e l’autorità competente di qualsiasi rischio presentato dall’attrezzatura. In alternativa e se del caso, il distributore può informare l’importatore e il proprietario può informare il distributore o l’importatore di tale rischio;
    • documentare tutti i casi di non conformità e le misure correttive;
    • garantire che quando l’attrezzatura a pressione trasportabile è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità.
  • Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai privati che intendono utilizzare l’attrezzatura per proprio uso personale, per proprie attività del tempo libero o sportive.

Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili

Le attrezzature a pressione trasportabili devono soddisfare i requisiti pertinenti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie, nonché le specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate.

Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

Nessun paese dell’UE può vietare, limitare od ostacolare nel proprio territorio la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato e l’uso di attrezzature a pressione trasportabili che sono conformi alla presente direttiva.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 20 luglio 2010 e doveva diventare legge nei paesi dell’UE entro il 30 giugno 2011.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Attrezzature a pressione trasportabili: gruppo si attrezzature che comprendono:
  • tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti;
  • le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli, bombole per gas, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti;
  • sono incluse le cartucce di gas, ma sono esclusi i diffusori di aerosol, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione e gli estintori.
Marchio Pi: un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nella direttiva 2010/35/UE.
Organismo notificato: un organismo di ispezione che soddisfa i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e le condizioni stabilite nella direttiva 2010/35/UE e notificato allo Stato membro in cui è stabilito.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Le successive modifiche alla direttiva 2008/68/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 27.09.2019

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