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Sistemi telematici di prenotazione dei biglietti aerei

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 80/2009 relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce un codice di comportamento armonizzato relativo all’uso di sistemi telematici di prenotazione (CRS) al fine di garantire la lealtà nella concorrenza e la tutela dei diritti dei consumatori.
  • Si applica al trasporto aereo (e al trasporto ferroviario quando è combinato con un volo).

PUNTI CHIAVE

  • I venditori di sistemi* non devono:
    • imporre condizioni inique o ingiustificate per le compagnie aeree o per i propri utenti;
    • impedire a una compagnia aerea di usare altri sistemi di prenotazione, compresi il proprio sistema di prenotazione via Internet o call center;
    • riservare a uno o più vettori aderenti nessuna specifica procedura di inserimento o di elaborazione.
  • I venditori di sistemi devono:
    • immettere ed elaborare i dati forniti dalle compagnie aeree con pari tempestività e accuratezza;
    • rendere pubblica l’entità di una loro partecipazione diretta o indiretta al capitale di una compagnia aerea o viceversa;
    • fornire tramite il proprio sistema informatizzato di prenotazione una visualizzazione primaria per ogni singola transazione;
    • identificare chiaramente nella visualizzazione qualsiasi compagnia aerea soggetta a un divieto operativo all’interno dell’Unione europea (Unione);
    • elaborare i dati personali esclusivamente per gli scopi (effettuare una prenotazione o emettere un biglietto) per i quali sono stati forniti;
    • su richiesta della Commissione europea, presentare una relazione controllata in modo indipendente sulla loro struttura di proprietà e sul proprio modello di governance.
  • I venditori di sistemi possono mettere a disposizione dati relativi alla commercializzazione, alle prenotazioni e alle vendite, a condizione che siano forniti su base non discriminatoria a tutti i vettori aderenti e non identifichino il cliente.
  • Se i venditori di sistemi di un paese terzo applicano condizioni discriminatorie ai vettori aerei dell’Unione, la Commissione può richiedere che i venditori operanti nell’Unione applichino alle compagnie aeree di tale paese un trattamento equivalente.
  • La Commissione può infliggere alle imprese ammende non superiori al 10% del fatturato totale dell’esercizio sociale precedente, laddove esse, intenzionalmente o per negligenza, non agiscano in conformità con il regolamento.

Nel 2009, la Commissione ha adottato una nota esplicativa in cui chiariva come interpreta il concetto di «vettore associato», che può avere un’influenza decisiva sul funzionamento del settore dei venditori di sistemi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Essa è in vigore dal 29 marzo 2009.

TERMINI CHIAVE

Venditore di sistemi. Qualsiasi organismo e le relative affiliate che provvedono alla gestione o alla commercializzazione di un sistema informatizzato di prenotazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 80/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Nota esplicativa concernente la definizione di vettore associato di cui al regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al codice di condotta per i sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU C 53 del 6.3.2009, pag. 4).

Ultimo aggiornamento: 07.06.2024

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