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Prestazione di servizi aerei: norme comuni

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1008/2008: norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’UE

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso stabilisce norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nell’Unione europea (UE), compreso il rilascio delle licenze dei vettori aerei comunitari e la trasparenza dei prezzi.

PUNTI CHIAVE

Licenze di esercizio e contratti di utilizzazione di vettori aerei

  • I criteri per il rilascio e la validità delle licenze di esercizio delle linee aeree nell’UE sono stati armonizzati.
  • Le condizioni per il rilascio e la validità di una licenza di esercizio nell’UE comprendono:
    • il possesso di un certificato di operatore aereo (COA) valido che specifica le attività che rientrano nella licenza di esercizio;
    • la proprietà e il controllo da parte di paesi dell’UE e di loro cittadini;
    • il rispetto di un certo numero di condizioni finanziarie.
  • Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla licenza di esercizio possono causare la sospensione o il ritiro della licenza.
  • È ammessa la sottoscrizione di contratti di utilizzazione di vettori aerei immatricolati nell’UE. Tuttavia, la sottoscrizione di contratti di utilizzazione di vettori aerei di paesi terzi è possibile solo in circostanze speciali, ad esempio per soddisfare esigenze di capacità stagionali. In tal caso, il vettore aereo comunitario in questione deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente che l’aeromobile soddisfa tutti gli standard di sicurezza dell’UE.

Trasparenza dei prezzi

  • Le linee aeree sono libere di stabilire il prezzo dei loro servizi aerei intracomunitari.
  • Il prezzo finale del servizio aereo (insieme ai termini e condizioni del trasporto) deve essere pubblicato comprensivo di tutte le tasse, i diritti aeroportuali e i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della prenotazione. Inoltre, i vettori aerei devono fornire una scomposizione di tutti questi elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che compongono il prezzo finale.
  • I supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi prenotazione e la loro accettazione deve avvenire sulla base dell’«esplicito consenso» dell’interessato.
  • Sono proibite le discriminazioni di prezzo basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del cliente, nonché sul luogo di stabilimento dell’agente del vettore aereo o di altro venditore di biglietti.
  • I paesi dell’UE devono garantire il rispetto delle norme relative ai prezzi; le sanzioni previste per le violazioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Oneri di servizio pubblico

  • Un paese dell’UE può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso.
  • Un paese dell’UE deve valutare la necessità e l’adeguatezza di un onere di servizio pubblico previsto.
  • Nel caso in cui nessun vettore aereo sia interessato a istituire servizi aerei di linea sostenibili conformemente all’onere di servizio pubblico imposto su una rotta, il paese interessato può limitare l’accesso a tale rotta a un unico vettore aereo per un periodo non superiore a quattro anni e compensarne le perdite di esercizio derivanti dall’onere di servizio pubblico. La selezione dell’esercente deve essere effettuata tramite gara pubblica a livello comunitario.

Distribuzione del traffico aereo fra aeroporti

I paesi dell’UE possono regolare la distribuzione del traffico aereo fra aeroporti, purché:

  • servano la stessa città o la stessa conurbazione;
  • siano serviti da adeguate infrastrutture di trasporto e siano collegati l’uno all’altro e alla città o alla conurbazione che servono da servizi di trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti;
  • la decisione di regolare la distribuzione del traffico aereo rispetti i principi di proporzionalità e trasparenza e sia basata su criteri oggettivi.

COVID-19 — misure speciali

Il regolamento (UE) 2020/696 e i regolamenti delegati della Commissione (UE) 2020/2114 e 2020/2115 modificano temporaneamente il regolamento (CE) n. 1008/2008 per aiutare le compagnie aeree e gli aeroporti a far fronte al brusco calo del traffico aereo causato dalla pandemia di COVID-19.

Questi regolamenti:

  • modificano temporaneamente le norme per il rilascio delle licenze ai vettori aerei in caso di difficoltà finanziarie causate dalla pandemia COVID-19. Essi sospendono temporaneamente l’obbligo per gli Stati membri di sospendere o revocare la licenza di esercizio di qualsiasi vettore che si trovi in difficoltà finanziarie o di sostituirla con una licenza provvisoria, purché la sicurezza non sia a rischio. Ciò eviterà di creare inutili oneri amministrativi per le autorità e i vettori aerei;
  • introducono una deroga temporanea alle procedure che si applicano quando gli Stati membri intendono rifiutare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico per far fronte a problemi improvvisi di breve durata. Gli Stati membri possono mantenere temporaneamente in vigore una misura di emergenza per un periodo superiore a 14 giorni, ma tale misura può rimanere in vigore solo fintanto che sussistono chiari rischi per la salute pubblica legati alla pandemia. Le misure di emergenza devono rispettare il principio di proporzionalità e trasparenza e si basano su criteri obiettivi e non discriminatori.
  • introducono nuove norme temporanee sulla fornitura di servizi di assistenza a terra per aiutare gli aeroporti a continuare le loro attività nel contesto dell’epidemia di COVID-19:
    • consentendo agli aeroporti di prolungare i contratti esistenti dei prestatori di servizi di assistenza a terra fino al 31 dicembre 2022, e
    • in caso di fallimento di una società di assistenza a terra, consentendo all’aeroporto di scegliere direttamente un nuovo prestatore di servizi di assistenza a terra per un periodo massimo di 6 mesi o fino al 31 dicembre 2021.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È applicato a partire dal 1 novembre 2008.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1008/2008 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 14.01.2021

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