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Garanzia del prodotto per i consumatori

I commercianti che vendono beni di consumo nell’Unione europea (UE) sono obbligati a porre rimedio a difetti che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro due anni. Le norme comunitarie garantiscono ai consumatori un livello minimo di protezione, soprattutto se i beni non soddisfano gli standard promessi.

ATTO

Direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

SINTESI

I commercianti che vendono beni di consumo nell’Unione europea (UE) sono obbligati a porre rimedio a difetti che esistevano al momento della consegna e che si manifestano entro due anni. Le norme comunitarie garantiscono ai consumatori un livello minimo di protezione, soprattutto se i beni non soddisfano gli standard promessi.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Armonizza quelle parti del diritto contrattuale dei consumatori sulla vendita di beni che riguardano le garanzie giuridiche* e, in misura minore, le garanzie commerciali* (garanzie).

PUNTI CHIAVE

  • I venditori devono consegnare ai consumatori beni conformi al contratto di vendita.
  • Per essere conformi i beni devono:
    • essere conformi alla descrizione di vendita;
    • essere idonei allo scopo per cui il bene è stato destinato;
    • dimostrare la qualità e le prestazioni che ci si può ragionevolmente aspettare.
  • I venditori sono responsabili di qualsiasi imperfetta installazione se questa fa parte del contratto. Ciò si applica sia se l’installazione è sotto la responsabilità del venditore sia se è dovuta a errate istruzioni per il consumatore.
  • I consumatori hanno il diritto di chiedere che il bene difettoso sia riparato o sostituito gratuitamente entro un termine ragionevole e con un disagio minimo. Possono invece chiedere una riduzione adeguata del prezzo se la riparazione o la sostituzione non avviene in tempo o se causa inconvenienti gravi per il consumatore.
  • I venditori, che sono responsabili dei beni che vendono nei confronti dei consumatori, possono adottare provvedimenti contro i produttori se il difetto è dovuto a loro.
  • I venditori sono responsabili per eventuali difetti del bene che compaiono entro due anni dalla loro vendita. Tuttavia, i paesi dell’UE possono richiedere che i consumatori segnalino questi difetti al venditore entro due mesi dalla loro scoperta.
  • Le garanzie commerciali devono indicare i diritti di garanzia giuridica dell’acquirente ed essere redatte in modo chiaro e comprensibile. I consumatori possono richiedere che una garanzia sia disponibile in forma scritta.
  • I paesi dell’UE possono decidere di esentare dalla normativa i beni di seconda mano messi all’asta.
  • La direttiva non si applica ad acqua, gas, energia elettrica o beni oggetto di vendita forzata o venduti da un’autorità giudiziaria.

TERMINI CHIAVE

* Garanzia giuridica: la protezione giuridica dell’acquirente, in relazione alle anomalie dei beni acquistati. Ciò non dipende dalle condizioni del contratto.

* Garanzia commerciale: la volontà del garante (spesso il produttore) di assumersi una responsabilità personale per taluni difetti entro un certo periodo di tempo.

Per maggiori informazioni, consultare le pagine relative a Vendite e garanzie sul sito Internet della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 99/44/CE

7.7.1999

1.1.2002

GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12-16

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64-88

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1-11)

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64-88)

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29-33)

Ultimo aggiornamento: 09.09.2015

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