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Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Essa stabilisce le modalità in base alle quali i cittadini dell’Unione europea (UE) possono votare o candidarsi alle elezioni comunali* in qualsiasi paese dell’UE in cui vivono.
ATTO
Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Essa stabilisce le modalità in base alle quali i cittadini dell’Unione europea (UE) possono votare o candidarsi alle elezioni comunali* in qualsiasi paese dell’UE in cui vivono.
PUNTI CHIAVE
Qualsiasi cittadino dell’Unione europea che non ha la cittadinanza nel paese dell’UE in cui vive ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel paese alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese.
Al fine di partecipare alle elezioni, i cittadini dell’UE devono richiedere di essere iscritti nelle liste elettorali del paese di residenza, fornendo le stesse prove richieste agli elettori nazionali. Nei paesi in cui il voto è obbligatorio, l’obbligo si applica anche a loro.
Se, per votare o per presentarsi come candidati, i cittadini del paese dell’UE di residenza sono tenuti ad un periodo minimo di residenza, i cittadini dell’UE al di fuori del paese possono contare un periodo equivalente trascorso in altri paesi dell’UE ai fini di tale requisito.
I paesi dell’UE possono rifiutare ai cittadini dell’UE il diritto di eleggibilità se:
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hanno perso questo diritto in virtù della legge del loro paese dell’UE di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o penale;
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non possono produrre una dichiarazione di cittadinanza o di residenza, o determinati altri documenti che attestano l’identità, se necessario.
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I paesi dell’UE possono decidere, in talune circostanze, che la qualità di membro del consiglio comunale nel paese di residenza sia incompatibile con l’esercizio di funzioni equivalenti in altri paesi dell’UE.
I paesi dell’UE possono decidere di riservare determinate cariche elettive di alto livello per i propri cittadini o che i cittadini eletti degli altri paesi dell’UE non possono partecipare nella designazione di delegati che possono poi eleggere i membri di un’assemblea parlamentare, o votare in dettaassemblea.
La direttiva riconosce anche eccezioni per:
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qualsiasi paese dell’UE in cui la percentuale dei cittadini dell’UE in età di voto che lì risiede ma non ne ha la cittadinanza supera il 20 % dell’elettorato totale;
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i cittadini dell’UE che hanno già il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale del loro paese dell’UE di residenza.
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A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
A decorrere dal 20 gennaio 1995.
TERMINE CHIAVE
* Elezioni comunali: elezioni aperte a tutti i residenti adulti ammissibili a livello degli enti locali di base, come elencati nell’allegato della direttiva.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 94/80/CE |
20.1.1995 |
31.12.1995 |
Successive modifiche e correzioni agli allegati della direttiva 94/80/CE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente un valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 24.09.2015