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Lavoratori di paesi terzi: semplificazione delle formalità per lavorare e soggiornare

Questa direttiva istituisce un permesso unico di soggiorno e di lavoro per i lavoratori di paesi terzi. Definisce inoltre un insieme di diritti specifici per garantire lo stesso trattamento ai lavoratori di paesi terzi interessati dalla direttiva.

ATTO

Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

La direttiva istituisce:

  • un permesso unico combinato di soggiorno e di lavoro per i lavoratori di paesi terzi che risiedono legalmente in un paese dell’Unione europea (UE);
  • una procedura unica per il rilascio di tale permesso;
  • un insieme di diritti (compreso lo stesso trattamento ricevuto dai cittadini di tale paese) per i lavoratori di paesi terzi interessati dalla direttiva.

PUNTI CHIAVE

Chi riguarda?

La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi autorizzati a vivere o lavorare nell’UE indipendentemente dal motivo originario della loro ammissione. Sono compresi:

  • cittadini di paesi terzi che cercano di essere ammessi in un paese dell’UE per soggiornarvi e lavorare;
  • cittadini di paesi terzi già residenti e che hanno accesso al mercato del lavoro o già lavorano in un paese dell’UE.

Alcune categorie di cittadini di paesi terzi non sono interessati dalla direttiva, come coloro cui è stato concesso lo status di residente a lungo termine dell’UE (che rientra in altre legislazioni unionali).

Procedura di domanda unica

Le autorità dei paesi dell’UE devono trattare qualsiasi richiesta per tale permesso unico di soggiorno e di lavoro (nuovo, modificato o rinnovato) come un’unica procedura di domanda. Devono inoltre decidere se la richiesta deve essere presentata dal cittadino del paese terzo o dal suo datore di lavoro (o da entrambi).

Il formato del permesso unico è lo stesso descritto nel regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un permesso di soggiorno unico per i cittadini di paesi terzi.

Diritto allo stesso trattamento

Il permesso unico consente ai beneficiari dei paesi terzi di godere di un insieme di diritti, fra cui:

  • il diritto di lavorare, risiedere e circolare liberamente nel paese dell’UE che lo rilascia;
  • le stesse condizioni applicate ai cittadini del paese che lo rilascia in materia di condizioni di lavoro (quali retribuzione e licenziamento, salute e sicurezza, orario di lavoro e permessi), istruzione e formazione, riconoscimento delle qualifiche, determinati aspetti di sicurezza sociale, benefici fiscali, accesso a beni e servizi compresa l’abitazione e i servizi di consulenza per l’occupazione.

La direttiva stabilisce criteri specifici in base ai quali i paesi dell’UE possono restringere il trattamento in determinate materie (accesso all’istruzione/formazione, benefici di sicurezza sociale come l’assegno familiare o l’abitazione).

QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A partire dal 25.12.2013.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2011/98/UE

24.12.2011

25.12.2013

GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1-9

ATTO COLLEGATO

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1-7).

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44-53).

Ultimo aggiornamento: 02.01.2015

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