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Requisiti di sicurezza per le macchine (2023)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce, a livello dell’Unione europea (Unione), le norme per le macchine, i prodotti correlati* e le quasi-macchine, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell’Unione.
  • Garantisce inoltre, per quanto concerne gli aspetti trattati dal regolamento, la libera circolazione delle macchine conformi, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine all’interno del mercato unico.
  • Abroga e sostituisce la direttiva 2006/42/EC dal 20 gennaio 2027.
  • È sotto forma di regolamento per garantire un’interpretazione più uniforme dei concetti chiave.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il presente regolamento riguarda le macchine e i seguenti prodotti correlati:

  • attrezzature intercambiabili;
  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

I prodotti summenzionati vengono di seguito indicati come «macchine o prodotti correlati».

Si applica anche alle quasi-macchine.

Sono espressamente esclusi una serie di prodotti, tra cui i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile e su rete ferroviaria, anche se il regolamento si applica comunque ai macchinari montati su tali mezzi di trasporto.

Obblighi degli operatori economici

Il regolamento contiene elenchi di obblighi in capo a produttori, importatori e distributori.

Requisiti essenziali di sicurezza e salute e presunzione di conformità

  • Al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di macchine o prodotti correlati coperti dal regolamento, i fabbricanti devono garantire che siano stati progettati e costruiti conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’allegato III del regolamento.
  • Al momento dell’immissione sul mercato di quasi-macchine coperte dal regolamento, i fabbricanti devono garantire che siano state progettate e costruite conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute pertinenti di cui all’allegato III del regolamento.
  • Le norme armonizzate volontarie (citate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) o le specifiche comuni (pubblicate nella Gazzetta ufficiale) forniscono, se applicate, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti.
  • La Commissione europea può stabilire specifiche comuni mediante atti di esecuzione, qualora siano soddisfatte determinate condizioni.

Procedure di valutazione della conformità

  • Il regolamento consente l’applicazione della procedura interna di controllo della produzione («autovalutazione») per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali applicabili alla maggior parte dei prodotti (ad eccezione di quelli elencati nell’allegato I, parte A).
  • Più nello specifico, per i prodotti elencati nell’allegato I, deve essere seguita una procedura di valutazione della conformità riguardante un organismo notificato; tuttavia, per i prodotti elencati nella parte B di tale allegato, la procedura interna di controllo della produzione («autovalutazione») può essere seguita quando i prodotti sono progettati e costruiti secondo le norme armonizzate pertinenti (citate nella Gazzetta ufficiale) o le relative specifiche comuni (pubblicate nella Gazzetta ufficiale), se esse sono specifiche per tale categoria di prodotti e riguardano tutti i requisiti essenziali pertinenti.
  • La Commissione può modificare l’elenco delle categorie di cui all’allegato I adottando atti delegati, dopo aver valutato i dati e le informazioni pertinenti.

Marcatura CE, dichiarazione di conformità dell’Unione, informazioni e istruzioni sulla sicurezza: macchine o prodotti correlati

  • Qualora la conformità di macchine o prodotti correlati coperti dal regolamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata, i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità dell’Unione e apporre la marcatura CE.
  • La dichiarazione di conformità dell’Unione e le istruzioni per l’uso (che comprendono anche le informazioni sulla sicurezza) dovranno essere fornite con tutte le macchine o i prodotti correlati. La dichiarazione di conformità dell’Unione e le istruzioni per l’uso (che comprendono anche le informazioni sulla sicurezza) possono essere fornite in formato digitale. In tal caso, il fabbricante deve adempiere a obblighi specifici. Per le macchine o i prodotti correlati a uso non professionale, le informazioni di sicurezza essenziali per la messa in servizio e per l’utilizzo sicuro devono, tuttavia, essere fornite in formato cartaceo. I clienti potranno comunque richiedere gratuitamente le istruzioni per l’uso in formato cartaceo.

Dichiarazione di incorporazione dell’Unione e istruzioni di assemblaggio: quasi-macchine

  • Qualora sia stata dimostrata la conformità delle quasi macchine che rientrano nel campo di applicazione del regolamento con i requisiti essenziali pertinenti, i fabbricanti devono redigere la dichiarazione di incorporazione dell’Unione.
  • La dichiarazione di incorporazione dell’Unione e le istruzioni di assemblaggio, che possono essere fornite in formato digitale, dovranno essere fornite con ogni tipo di quasi-macchina coperta dal regolamento. In tal caso, il fabbricante deve adempiere a obblighi specifici. La persona che incorpora la quasi-macchina potrà comunque richiedere di ricevere gratuitamente le istruzioni di montaggio in formato cartaceo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento si applicherà a partire dal 20 gennaio 2027. Tuttavia, i seguenti articoli si applicheranno a partire da tali date:

  • Articoli da 26 a 42 dal 20 gennaio 2024;
  • Articolo 50, paragrafo 1, dal 20 ottobre 2023;
  • Articolo 6, paragrafo 7 e articoli da 48 a 52 dal 19 luglio 2023;
  • articoli da 6, paragrafi dal 2 al 6, 8 e 11, articolo 47 e articolo 53, paragrafo 3, dal 20 luglio 2024.

CONTESTO

Dichiarazione della Commissione in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/C 227/08 PUB/2023/477 (GU C 227 del 29.6.2023, pag. 11).

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Prodotti correlati. Questo termine comprende attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 2023/1230 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Dichiarazione della Commissione in occasione dell’adozione del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio 2023/C 227/08 (GU C 227 del 29.6.2023, pag. 11).

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Si veda la versione consolidata.

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Ultimo aggiornamento: 28.02.2024

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