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Il regolamento sui servizi digitali mira a creare un ambiente online più sicuro per i consumatori e le imprese nell’Unione europea (Unione), con una serie di norme volte a:
definire responsabilità chiare per le piattaforme online e i social media;
gestire i contenuti e i prodotti illeciti, l’incitamento all’odio e la disinformazione;
raggiungere una maggiore trasparenza con una migliore comunicazione e vigilanza; e
incoraggiare l’innovazione, la crescita e la competitività nel mercato interno dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento introduce le responsabilità e un sistema di responsabilità e trasparenza per i prestatori di servizi intermediari, quali:
fornitori di accesso a Internet,
servizi di memorizzazione di informazioni tra cui nuvola informatica e memorizzazione di informazioni di siti web,
registri di nomi di dominio,
mercati online,
negozi di applicazioni,
piattaforme di economia collaborativa,
reti sociali,
piattaforme di condivisione dei contenuti,
piattaforme di prenotazione viaggi e hotel online.
Il regolamento comprende inoltre norme dettagliate per:
piattaforme online di dimensioni molto grandi utilizzate da oltre il 10 % dei 450 milioni di consumatori nell’Unione;
motori di ricerca online di dimensioni molto grandi utilizzati da oltre il 10 % dei 450 milioni di consumatori nell’Unione.
Il regolamento sui servizi digitali tutela i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, in particolare cittadini e cittadine dell’Unione:
lottando contro i contenuti illeciti online, compresi beni e servizi, ovvero mediante:
un maggiore controllo su quello che gli utenti visualizzano online e maggiori informazioni sulle pubblicità visualizzate;
la capacità di riconoscere facilmente i contenuti o i prodotti illeciti, l’incitamento all’odio e la disinformazione;
la fornitura di una modalità di cooperazione delle piattaforme con «segnalatori attendibili»,
l’imposizione di obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati online;
responsabilizzando gli utenti e la società civile:
permettendo loro di impugnare le decisioni di modifica dei contenuti e di chiedere un risarcimento, tramite un meccanismo di controversia o un ricorso giudiziario;
fornendo l’accesso ad autorità e ricercatori ai dati chiave generati dalle piattaforme di dimensioni molto grandi per valutare i rischi online;
offrendo trasparenza su una serie di questioni, compresi gli algoritmi utilizzati per raccomandare contenuti o prodotti;
la valutazione e la mitigazione dei rischi, tra cui:
obblighi per piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi al fine di evitare che i loro sistemi vengano utilizzati impropriamente e far sì che i loro sistemi di gestione dei rischi siano sottoposti ad audit indipendenti;
sistemi per reagire rapidamente ed efficacemente alle crisi che colpiscono la sicurezza pubblica o la sanità pubblica;
garanzie per i minori e limiti all’uso di dati personali sensibili per la pubblicità mirata;
il rafforzamento dei meccanismi di vigilanza e di applicazione per tutti i prestatori di servizi intermediari, affidando un ruolo importante ai coordinatori indipendenti dei servizi digitali in ciascuno Stato membro dell’Unione e al comitato europeo per i servizi digitali. Inoltre, la Commissione europea ha poteri di vigilanza supplementari in relazione a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.
Meccanismo di risposta alle crisi
Nel caso si verificasse una crisi, qualora circostanze eccezionali provocassero una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell’Unione o in parti importanti di essa, la Commissione può richiedere a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di:
valutare se e come i loro servizi contribuiscono o potrebbero contribuire in modo significativo a questa grave minaccia;
individuare e applicare misure di mitigazione dei rischi efficaci e proporzionate (delineate nel regolamento) per prevenire, eliminare o limitare tali contributi;
comunicare alla Commissione la loro valutazione e risposta.
Direttive di modifica
Il regolamento modifica la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica a partire dal .
Alcune norme relative a piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si applicano dal , compresi gli obblighi di comunicazione, gli audit indipendenti, la condivisione dei dati e la vigilanza (comprese le spese), l’indagine, l’esecuzione e il monitoraggio.
CONTESTO
Il regolamento sui servizi digitali fa parte di un pacchetto che comprende anche il regolamento (UE) 2022/1925, la normativa sui mercati digitali (si veda la sintesi).
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del , pag. 1).
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del , pag. 1).