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La direttiva armonizza le norme relative ai gestori di crediti1 e agli acquirente di crediti2 che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato.
Il suo obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati3 nell’Unione europea (Unione), garantendo al contempo che la vendita di tali crediti non pregiudichi i diritti dei debitori.
PUNTI CHIAVE
La direttiva, a parte alcune esenzioni chiaramente definite, si applica sia ai gestori di crediti che agli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato.
Autorizzazione dei gestori di crediti
I gestori di crediti sono tenuti a:
richiedere l’autorizzazione all’autorità nazionale competente;
soddisfare determinate condizioni (in caso contrario, la domanda può essere respinta), in particolare devono:
essere una persona giuridica e avere la propria sede principale in tale Stato membro dell’Unione,
dimostrare che i membri del proprio organo di direzione o di amministrazione godono di una buona reputazione, possiedono un certificato penale che non riporta condanne, non sono stati dichiarati falliti e sono in possesso dell’esperienza e delle conoscenze adeguate per agire in modo competente e responsabile,
disporre di un solido governo societario e di adeguati controlli interni,
attenersi alle norme per la tutela e il leale e diligente trattamento dei debitori e per la registrazione e il trattamento gratuiti dei reclami dei debitori,
applicare idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo,
essere soggetti agli obblighi nazionali in materia di segnalazione e informativa al pubblico.
Le autorità nazionali competenti sono tenute a:
applicare una procedura di autorizzazione che imponga ai gestori di crediti l’obbligo di dimostrare di soddisfare tutte le condizioni;
decidere entro 90 giorni se concedere o negare l’autorizzazione;
disporre di poteri di vigilanza e indagine, nonché dei poteri sanzionatori e avere la possibilità, in talune circostanze, di revocare un’autorizzazione;
mantenere un registro online pubblicamente accessibile di tutti i gestori di crediti;
consentire, a determinate condizioni, ai gestori di crediti autorizzati in uno Stato membro di esercitare altrove nell’Unione.
Gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti, nei loro rapporti con i debitori, sono tenuti a:
agire in buona fede, in modo equo e professionale;
fornire ai debitori informazioni che non siano fuorvianti, poco chiare o false;
rispettare e tutelare le informazioni personali e la riservatezza dei debitori;
non esercitare molestia, coercizione o indebito condizionamento nei confronti dei debitori;
fornire ai debitori le seguenti informazioni dopo il trasferimento dei diritti del creditore e prima dell’avvio dell’attività di recupero dei crediti o ogniqualvolta richiesto dai debitori:
la data del trasferimento e l’identità e i dati di contatto dell’acquirente di crediti,
gli importi dovuti dal debitore, suddivisi in capitale, interessi, commissioni e altri oneri,
una dichiarazione attestante che tutto il pertinente diritto dell’Unione e nazionale continua ad applicarsi,
il nome, l’indirizzo e i dati di contatto delle autorità nazionali competenti.
Diritto alle informazioni
Gli enti creditizi sono tenuti a:
fornire ai potenziali acquirenti di credito informazioni sui diritti del creditore, in modo che possano valutare loro stessi la probabilità di recuperare il credito residuo;
fornire alle autorità nazionali, due volte all’anno, informazioni come i dettagli degli acquirenti di credito e il saldo aggregato dei portafogli creditizi trasferiti, compreso il numero e l’entità.
Gli acquirenti di crediti che trasferiscono i diritti di un creditore sono tenuti, con cadenza semestrale o possibilmente trimestrale, a fornire alle autorità competenti i dettagli del nuovo acquirente e informazioni come il saldo aggregato.
Gli Stati membri hanno la responsabilità di stabilire sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi da applicare in caso di violazioni della direttiva.
L’Autorità bancaria europea elabora orientamenti e norme tecniche su aspetti dettagliati della direttiva.
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano a partire dal .
I soggetti che al già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale saranno autorizzati a continuare a svolgere tali attività nel loro Stato membro di origine fino al o fino alla data in cui ottengono un’autorizzazione ai sensi della direttiva, se quest’ultima data è anteriore.
CONTESTO
Un credito bancario è generalmente considerato deteriorato quando passano più di 90 giorni senza che il debitore paghi le rate o gli interessi concordati, o quando diventa improbabile che venga rimborsato.
Una gestione efficiente dei crediti deteriorati riduce i rischi nei bilanci delle banche, consentendo loro di concentrarsi sui prestiti alle imprese e ai privati.
TERMINI CHIAVE
Gestore di crediti. Persona giuridica che gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi di un creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato.
Acquirente di crediti. Persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso.
Credito deteriorato. Credito bancario soggetto a ritardi nel rimborso o che difficilmente verrà rimborsato dal debitore.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell’, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del , pag. 34).
Le modifiche successive alla direttiva 2014/17/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 12).
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del , pag. 66).