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Interreg — Sostegno alla cooperazione transfrontaliera (2021–2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1059 recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce le regole relative a Interreg, uno strumento che promuove la cooperazione territoriale europea attraverso programmi, progetti e reti comuni tra attori nazionali, regionali e locali proveniente da diversi Stati membri dell’Unione europea (Unione) e tra gli attori dell’Unione e paesi terzi limitrofi, paesi partner, paesi e territori d’oltremare (PTOM), altri territori e organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali. Interreg promuove lo sviluppo economico, sociale e territoriale armonioso dell’Unione nel suo complesso e del suo vicinato, un obiettivo fondamentale della politica di coesione dell’Unione.
  • Stabilisce le regole necessarie a garantire una programmazione efficace, anche in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo. Stabilisce inoltre le regole per la gestione finanziaria dei programmi Interreg, che sono sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 (si veda la sintesi), insieme agli obiettivi specifici e all’integrazione degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione:

PUNTI CHIAVE

Struttura

La cooperazione territoriale nell’ambito di Interreg si articola intorno a quattro componenti:

  • Interreg Acooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe (che in linea di principio dovrebbero trovarsi lungo confini terrestri o marittimi, separate dal mare da una distanza massima di 150 km) per rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni transfrontaliere e per sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in tali aree;
  • Interreg Bcooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi o attorno a bacini marittimi per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale;
  • Interreg Ccooperazione interregionale attraverso quattro programmi specifici volti a migliorare l’efficacia della politica di coesione grazie alla promozione:
    • dello scambio di esperienze, degli approcci innovativi e dello sviluppo di capacità al fine di individuare e diffondere buone prassi e attuarle nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell’«obiettivo Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» (il programma Interreg Europe);
    • dello scambio di esperienze, degli approcci innovativi e dello sviluppo di capacità al fine di individuare, trasferire e capitalizzare le buone prassi in materia di sviluppo urbano integrato e sostenibile (il programma Urbact);
    • dello scambio di esperienze, degli approcci innovativi e dello sviluppo di capacità al fine di migliorare e semplificare l’attuazione dei programmi Interreg e delle azioni di cooperazione, oltre che la costituzione e il funzionamento dei gruppi europei di cooperazione territoriale* (il programma Interact);
    • dell’analisi di tendenze di sviluppo connesse agli obiettivi di coesione territoriale, tra cui il programma Osservatorio in rete dell’assetto del territorio europeo (ORATE).
  • Interreg D — cooperazione tra regioni ultraperiferiche al fine di semplificare lo sviluppo e l’integrazione delle regioni ultraperiferiche e dei PTOM (ad esempio le regioni caraibiche) nel loro ambiente più prossimo.

Risorse e tassi di cofinanziamento

  • Interreg è sostenuto dal FESR e, nei casi in cui uno o più Stati membri e le loro regioni, e uno o più Stati membri e paesi terzi e le loro regioni, cooperano a livello transfrontaliero, attraverso gli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione (ad esempio IPA III e NDICI).
  • Nel periodo oggetto dell’attuale quadro finanziario pluriennale (2021–2027), Interreg riceverà uno stanziamento di 8,05 miliardi di euro (prezzi del 2018) dalle risorse del FESR.
  • Le risorse del FESR per i programmi Interreg saranno allocate come segue:
    • 72,2 % (un totale di 5 812 790 000 euro per la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima (Interreg A));
    • 18,2 % (un totale di 1 466 000 000 euro per la cooperazione transnazionale (Interreg B));
    • 6,1 % (un totale di 490 000 000 euro per la cooperazione interregionale (Interreg C));
    • 3,5 % (un totale di 281 210 000 euro per la cooperazione tra regioni ultraperiferiche (Interreg D)).
  • Il tasso di cofinanziamento a livello di ogni programma Interreg non deve superare l’80 %.

Obiettivi specifici dell’Interreg e concentrazione tematica

Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere gli obiettivi specifici Una migliore governance della cooperazione e Un’Europa più sicura.

Almeno il 60 % delle risorse stanziate per i programmi Interreg A, B e D deve essere allocato a un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all’articolo 5 del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC), il regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi), uno dei quali deve essere Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio. I programmi Interreg A lungo le frontiere terrestri interne devono stanziare almeno il 60 % delle risorse agli obiettivi strategici 2 e 4, e a un massimo di due altri obiettivi strategici dell’RDC.

Atti di esecuzione e atti delegati

Autorità e gestione dei programmi

  • Interreg è attuato attraverso programmi in regime di gestione concorrente*, a eccezione dei programmi Interreg D, che possono essere attuati, integralmente o parzialmente, in regime di gestione indiretta* in accordo con lo Stato membro o gli Stati membri rilevanti, dopo aver consultato le parti interessate.
  • Il regolamento prevede che gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner* e i PTOM che partecipano a un programma Interreg individuino, ai fini dell’RDC, un’autorità di gestione unica e un’autorità di audit unica. Il regolamento stabilisce regole dettagliate riguardanti tali autorità, le loro funzioni e le loro responsabilità.
  • Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del rispettivo programma Interreg, ogni trimestre, conformemente al modello riportato nell’allegato VII dell’RDC.

Comitato di sorveglianza

Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano a un determinato programma, d’intesa con l’autorità di gestione, devono istituire un comitato di sorveglianza per sorvegliare l’attuazione del programma Interreg in questione entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione che approva un programma Interreg. Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

Valutazioni

Lo Stato membro o l’autorità di gestione devono svolgere valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell’attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusione, non discriminazione e visibilità.

Entro il 30 giugno 2029 deve essere effettuata una valutazione aggiuntiva di ciascun programma, per analizzarne l’impatto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 luglio 2021.

CONTESTO

Il regolamento (UE) 2021/1059 è parte del pacchetto legislativo sulla politica di coesione dell’Unione per il periodo 2021–2027. Tale politica verte principalmente sulla promozione della coesione economica, sociale e territoriale attraverso la competitività sostenibile, la ricerca e l’innovazione, la transizione digitale, il Green Deal europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali.

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT). Hanno l’obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione europea transfrontaliera, transazionale e interregionale. Tra i loro compiti figurano l’attuazione dei programmi co-finanziati dall’Unione e da qualsiasi altro progetto di cooperazione transfrontaliera europeo. In quanto soggetti giuridici, i GECT riuniscono autorità di vari Stati membri. I membri dei GECT possono comprendere gli Stati membri stessi, le autorità regionali o locali, associazioni o qualsiasi altro ente pubblico. I GECT devono comprendere membri di almeno due Stati membri.
Gestione concorrente. Quando il finanziamento è gestito congiuntamente dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali.
Gestione indiretta. Quando il finanziamento è gestito da organizzazioni partner o altre autorità all’interno o all’esterno dell’Unione.
Paesi partner. Un beneficiario dell’IPA III o un paese o territorio che rientra, per i programmi Interreg A e B, nell’area di vicinato figurante nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/947 o la Federazione russa o, per i programmi Interreg C e D, un paese o territorio che rientra in un’area geografica nel quadro dell’NDICI e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2021/1058 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che stabilisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 03.02.2022

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