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Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce le norme valide in tutta l’Unione europea (Unione) per il controllo delle esportazioni, dell’intermediazione*, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso*.

PUNTI CHIAVE

L’allegato I al regolamento, sulla base di accordi internazionali sul controllo, stila un elenco dei prodotti a duplice uso che richiedono un’autorizzazione di esportazione. L’elenco dei prodotti a duplice uso è oggetto di modifiche periodiche (si veda l’elenco aggiornato nella versione consolidata del regolamento (UE) 2021/821).

Tra essi figurano:

  • materiali nucleari, impianti e apparecchiature;
  • materiali speciali e relative apparecchiature;
  • trattamento e lavorazione dei materiali;
  • materiali elettronici;
  • calcolatori;
  • telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione;
  • sensori e laser;
  • materiale avionico e di navigazione;
  • materiale navale;
  • materiale aerospaziale e sistemi di propulsione.

Ulteriori prodotti a duplice uso, compresi i servizi di intermediazione correlati o l’assistenza tecnica, richiedono l’autorizzazione di esportazione, qualora siano destinati, in tutto o in parte:

  • ad armi chimiche, biologiche o nucleari;
  • all’uso militare in paesi subordinati a un embargo sulle armi;
  • a componenti di prodotti militari già esportati da uno Stato membro dell’Unione senza l’autorizzazione richiesta.

L’autorizzazione è richiesta per:

  • l’esportazione di prodotti di sorveglianza informatica di probabile impiego per la repressione interna o l’attuazione di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
  • il trasferimento da uno Stato membro all’altro di prodotti a duplice uso elencati nell’allegato IV, tra cui i prodotti della tecnologia stealth e di controllo strategico.

Gli Stati membri possono:

  • vietare il transito sul proprio territorio di prodotti a duplice uso di paesi terzi qualora il loro uso previsto violi il regolamento;
  • vietare o richiedere un’autorizzazione di esportazione per i prodotti non elencati nell’allegato I per motivi di sicurezza pubblica, compresi il terrorismo e le violazioni dei diritti umani;
  • richiedere l’autorizzazione di esportazione in determinate circostanze per il trasferimento di prodotti a duplice uso dal proprio territorio a quello di un altro Stato membro.

Il regolamento prevede cinque tipi di autorizzazione validi nell’intero territorio doganale dell’Unione:

  • autorizzazioni di esportazione generali dell’Unione, che riguardano determinate destinazioni in presenza di determinate condizioni. Esse comprendono l’autorizzazione per esportazioni verso Australia, Canada, Islanda, Giappone, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti;
  • autorizzazioni generali di esportazione nazionali, rilasciate dagli Stati membri se coerenti con le esistenti autorizzazioni di esportazione generali dell’Unione e se non riguardano l’esportazione di prodotti software e tecnologici a duplice uso a determinati paesi (allegato II G);
  • autorizzazioni specifiche e globali, rilasciate dalle autorità nazionali per un massimo di due anni a un esportatore* per l’esportazione di:
    • uno o più prodotti a duplice uso a un utente finale in un paese terzo (specifica); o
    • vari prodotti, a vari paesi e utenti finali (globale);
  • autorizzazioni per grandi progetti, ovvero, un’autorizzazione di esportazione specifica o un’autorizzazione di esportazione globale concessa a un esportatore specifico, in relazione a un tipo o a una categoria di prodotti a duplice uso che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala.

Gli esportatori che richiedono un’autorizzazione, devono:

  • fornire alle autorità informazioni complete, in particolare riguardo
    • all’utente finale;
    • al paese di destinazione;
    • all’uso finale del prodotto esportato;
  • conservare registri dettagliati delle proprie esportazioni per cinque anni, compresi documenti commerciali, quali fatture e materiale di trasporto al fine di individuare:
    • le descrizioni e le quantità dei prodotti a duplice uso;
    • i nominativi e gli indirizzi dell’esportatore e del destinatario;
    • l’uso finale e l’utente finale, qualora noti.

Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono concesse dalle autorità nazionali, sono valide nell’intero territorio doganale dell’Unione, e richiedono dettagli relativi a:

  • ubicazione, descrizione e quantità dei prodotti a duplice uso;
  • terze parti coinvolte;
  • paese di destinazione;
  • utente finale e ubicazione.

Gli Stati membri, quando decidono di conferire o rifiutare una richiesta di autorizzazione, debbono tenere conto di quanto segue:

  • gli obblighi e gli impegni a livello unionale, nazionale e internazionale, in particolare per quanto concerne i regimi di non proliferazione e i controlli delle esportazioni;
  • qualsiasi sanzione dell’Unione, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o delle Nazioni Unite;
  • decisioni in materia di politica estera e di sicurezza nazionale;
  • l’uso finale previsto e il rischio di sviamenti di destinazione verso un altro utente finale o un uso finale diverso.

Gli Stati membri devono:

  • informare la Commissione europea in merito:
    • alle autorità nazionali incaricate di conferire le autorizzazioni di esportazione e di proibire il transito di prodotti a duplice uso di paesi terzi;
    • alle misure adottate per l’attuazione del regolamento;
  • adottare qualsiasi misura, insieme alla Commissione, per stabilire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali per garantire l’efficienza, la conformità e l’applicazione dei controlli delle esportazioni;
  • fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la sua relazione annuale.

La Commissione ha le seguenti responsabilità:

  • lo sviluppo di un sistema sicuro e criptato a sostegno della cooperazione e dello scambio di informazioni tra autorità nazionali e, ove opportuno, con la Commissione;
  • la messa a disposizione, insieme al Consiglio, di orientamenti e raccomandazioni in materia di migliori pratiche per garantire l’efficienza e la coerenza del regime;
  • la presentazione di una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del regolamento, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso. Ciò comprende il numero, il valore e la destinazione delle autorizzazioni e delle richieste rifiutate;
  • l’impiego di una procedura semplificata (atti delegati) per modificare l’elenco di destinazioni e prodotti subordinati a controlli specifici;
  • l’esecuzione di una valutazione iniziale delle autorizzazioni in materia di sorveglianza informatica dopo il 10 settembre 2024 e di una valutazione completa del regolamento tra il 10 settembre 2026 e il 10 settembre 2028. Essa presenterà entrambe le valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Il regolamento istituisce un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto dalla Commissione con un rappresentante per ogni Stato membro. Tale gruppo:

  • esamina le questioni derivanti dalla legislazione;
  • può consultare esportatori, intermediari, fornitori di assistenza tecnica, altre persone ed enti coinvolti;
  • istituisce gruppi di esperti tecnici.

La Commissione e gli Stati membri si avvalgono degli scambi di informazioni e migliori pratiche, dello sviluppo delle capacità e del coinvolgimento di paesi terzi per promuovere la convergenza globale sui controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Il regolamento delegato (UE) 2022/699 modifica il regolamento (UE) 2021/821 escludendo la Russia come destinazione dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione, alla luce dell’attacco illegale della Russia all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina e delle relative minacce agli interessi di sicurezza essenziali dell’Unione (si veda la sintesi sulle misure restrittive contro la Russia).

Abrogazione

Il regolamento abroga e rivede il regolamento (CE) n. 428/2009 (si veda la sintesi) dal 9 settembre 2021, con l’eccezione delle domande di autorizzazione presentate prima di tale data, come stabilito nell’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/821.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 9 settembre 2021.

CONTESTO

I beni e la tecnologia a duplice uso soddisfano molte esigenze di carattere civile; tuttavia, si possono altresì impiegare per la difesa, i servizi segreti e l’applicazione della legge.

Il regolamento (UE) 2021/821 prevede un miglioramento complessivo del sistema per il rafforzamento del precedente sistema di controllo delle esportazioni e per rispondere ai rischi per la sicurezza in continua evoluzione e alle tecnologie emergenti.

Esso amplia la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, imponendo obblighi specifici agli esportatori e introducendo controlli volti a prevenire la violazione dei diritti umani da parte di tecnologie di sorveglianza informatica.

Il sistema dell’Unione è allineato alle norme e agli impegni internazionali presi:

TERMINI CHIAVE

Intermediazione. La negoziazione o l’organizzazione di operazioni tra paesi terzi ai fini della vendita o dell’acquisto di prodotti a duplice uso.
Prodotti a duplice uso. Prodotti, inclusi software e tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare.
Esportatore. Qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi ricercatori o partenariati, che spediscono fisicamente, trasmettono digitalmente o trasportano personalmente prodotti a duplice uso.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/821 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Revisione della politica di controllo delle esportazioni: garantire la sicurezza e la competitività in un mondo che cambia [COM (2014) 244 final del 24.4.2014].

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.11.2023

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