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Acqua potabile: norme di qualità essenziali

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a introdurre norme riviste intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone «la salubrità e la pulizia», cerca inoltre di introdurre i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture, oltre a:

  • migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano:
  • introdurre un approccio efficace sotto il profilo dei costi basato sul rischio, per monitorare la qualità dell’acqua.

PUNTI CHIAVE

Per acque destinate al consumo umano si intendono:

  • tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
  • tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano.

Esenzioni dalla direttiva

La direttiva non si applica:

  • alle acque minerali naturali (ma non all’acqua di sorgente) come definite dalla direttiva 2009/54/CE (si veda la sintesi); o
  • alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE (si veda la sintesi).

Inoltre, i paesi dell’Unione possono prevedere esenzioni:

  • per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;
  • per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.

Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua non sono soggette ad alcuni aspetti della direttiva, tra i quali i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante.

Standard qualitativi delle acque

I paesi dell’UE devono garantire che le acque destinate al consumo umano siano «salubri e pulite». Non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, a seconda delle quantità o concentrazioni, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. Nello specifico, deve soddisfare le seguenti prescrizioni minime.

  • Parametri microbiologici. L’acqua non deve contenere:
    • Enterococchi intestinali; e
    • E.coli;
  • Parametri chimici. Le quantità di sostanze chimiche non devono superare i seguenti valori (Nota: g/l = grammi per litro, mg/l = milligrammi per litro e μg/l = microgrammi per litro):
    • Acrilammide 0,10 μg/l
    • Antimonio 10 μg/l
    • Arsenico 10 μg/l
    • Benzene 1,0 μg/l
    • Benzo(a)pirene 0,010 μg/l
    • Bisfenolo A 2,5 μg/l
    • Boro 1,5 mg/l
    • Bromato 10 μg/l
    • Cadmio 5,0 μg/l
    • Clorato 0,25 mg/l
    • Clorite 0,25 mg/l
    • Cromo 25 μg/l
    • Rame 2,0 mg/l
    • Cianuro 50 μg/l
    • 1,2-Dicloroetano 3,0 μg/l
    • Epicloridrina 0,10 μg/l
    • Fluoruro 1,5 mg/l
    • Acidi aloacetici (HAAs) 60 μg/l
    • Piombo 5 μg/l
    • Mercurio 1,0 μg/l
    • Microcistina-LR 1,0 μg/l
    • Nichel 20 μg/l
    • Nitrati 50 mg/l
    • Nitriti 0,50 mg/l
    • Antiparassitari 0,10 μg/l
    • Antiparassitari — Totale 0,50 μg/l
    • PFAS Totale 0,50 μg/l
    • Somma di PFAS 0,10 μg/l
    • Idrocarburi policiclici aromatici 0,10 μg/l
    • Selenio 20 μg/l
    • Tetracloroetilene e tricloroetilene 10 μg/l
    • Trialometani — Totale 100 μg/l
    • Uranio 30 μg/l
    • Vinilcloruro 0,50 μg/l.
  • Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici (ad es. condutture, serbatoi). Essi sono:
    • Legionella < 1 000 CFU*/l
    • Piombo 10 μg/l.
  • Parametri indicatori. Si basano sulla presenza di agenti aggressivi o corrosivi. Se essi sono superiori ai limiti stabiliti dalla direttiva, gli Stati membri devono valutare se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e prendono provvedimenti correttivi.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rispettare le altre disposizioni della direttiva.

Valutazione dei rischi

Gli Stati membri garantiscono che vengano condotte la valutazione e la gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acqua potabile e dei sistemi di distribuzione, così come la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestica, e se i potenziali rischi pregiudichino la qualità dell’acqua, oltre a individuare i pericoli nel sistema e ad applicare le misure di controllo.

Materiali che entrano a contatto con le acque per il consumo umano

Gli Stati membri assicurano che i materiali utilizzati per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:

  • non compromettano direttamente o indirettamente la salute umana;
  • non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
  • non favoriscano la crescita microbica;
  • non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.

Verranno introdotte ulteriori metodologie e procedure per testare e accettare le sostanze di partenza e i materiali finali (entro il 12 gennaio 2024), oltre a elenchi di sostanze di partenza autorizzate (entro il 12 gennaio 2025).

Accesso, informazioni, monitoraggio e valutazione

I paesi dell’Unione sono tenuti a:

  • migliorare o mantenere l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare dei gruppi vulnerabili o emarginati;
  • assicurare che informazioni adeguate e aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili;
  • istituiscono entro il 12 gennaio 2029 una serie di dati sulle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo umano;
  • istituiscono, entro il 12 luglio 2027, una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione dell’acqua;
  • istituiscono una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio della qualità dell’acqua, degli incidenti e delle deroghe concesse.

La Commissione europea, entro il 12 gennaio 2035, effettua una valutazione della direttiva e, nel frattempo, riesaminerà gli standard microbici e chimici nonché le procedure di monitoraggio, campionamento e valutazione del rischio, almeno ogni 5 anni.

Abrogazione

La direttiva rifonde e abroga la direttiva 98/83/CE e le successive modifiche (si veda la sintesi) a partire dal 12 gennaio 2023.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 12 gennaio 2021 e doveva divenire legge nei paesi dell’Unione entro il 12 gennaio 2023 (alcuni aspetti entro il 12 gennaio 2026).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

CFU (unità formante colonia): un’unità di misura utilizzata in microbiologia per stimare il numero di batteri vitali o di cellule fungine presenti in un campione. La vitalità è definita come la capacità di moltiplicarsi tramite la fissione binaria in condizioni controllate.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Le successive modifiche alla direttiva 2001/83/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 10.02.2021

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