EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Il Comitato europeo delle regioni

 

SINTESI DI:

Articolo 13 del Trattato sull’Unione europea (TUE) — Disposizioni relative alle istituzioni

Articolo 300 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) — Gli organi consultivi dell’Unione europea

Articolo 305 del TFUE [ex articolo 263 secondo, terzo e quarto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)] — il Comitato delle regioni

Articolo 306 del TFUE (ex articolo 264 del TCE) — Il Comitato delle regioni

Articolo 307 del TFUE (ex articolo 265 del TCE) — Il Comitato delle regioni

Regolamento interno

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI E DEL REGOLAMENTO INTERNO?

  • L’articolo 13 del trattato sull’Unione europea (TUE) elenca le istituzioni dell’Unione europea (Unione) e stabilisce che il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea saranno assistiti dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) e dal Comitato europeo delle regioni (CdR), che esercitano funzioni consultive.
  • L’articolo 300 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che il CdR è composto da rappresentanti degli enti regionali e locali che detengono un mandato elettorale dell’autorità regionale o locale, o che sono politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta. I membri del CdR non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.
  • L’articolo 305 del TFUE fissa il numero massimo dei membri del CdR a trecentocinquanta e stabilisce che il Consiglio adotta all’unanimità la decisione che determina la composizione del CdR. Il Consiglio nomina i membri e i supplenti per un mandato di cinque anni in conformità con le proposte avanzate da ciascuno Stato membro dell’Unione. Alla scadenza del mandato in virtù del quale sono stati proposti termina automaticamente il mandato dei membri del CdR. Questi ultimi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura. I membri del CdR non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.
  • L’articolo 306 del TFUE stabilisce che il CdR elegge tra i suoi membri il proprio presidente e l’ufficio di presidenza per un mandato di due anni e mezzo. Conferisce al CdR i poteri di adottare il proprio regolamento interno. Il CdR è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione europea. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
  • L’articolo 307 del TFUE richiede al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione di consultare il CdR nei casi previsti dai trattati e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. Il parere del CdR è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
  • Il regolamento interno stabilisce come funziona e come è organizzato il CdR.

PUNTI CHIAVE

Membri

I membri del CdR sono proposti dai governi dei 27 Stati membri e nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni. La decisione (UE) 2019/852 del Consiglio stabilisce il numero attuale dei membri a trecentoventinove in seguito al ritiro del Regno Unito dall’Unione.

Le delegazioni nazionali dei membri riflettono l’equilibrio politico, geografico e locale/regionale complessivo di ciascuno Stato membro come segue:

  • Germania, Francia e Italia: 24 ciascuna;
  • Spagna e Polonia: 21 ciascuna;
  • Romania: 15;
  • Belgio, Bulgaria, Cechia, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia: 12 ciascuno;
  • Danimarca, Irlanda, Croazia, Lituania, Slovacchia e Finlandia: nove ciascuna;
  • Estonia, Lettonia e Slovenia: sette ciascuna;
  • Cipro e Lussemburgo: sei ciascuno;
  • Malta: cinque.

I membri possono anche costituire dei gruppi politici in funzione delle loro affinità politiche.

Ruolo del CdR nella procedura legislativa

Organizzazione del lavoro

Le commissioni preparano progetti di pareri, relazioni e risoluzioni che vengono poi adottati durante la sessione plenaria. Le sei commissioni sono le seguenti:

La composizione delle commissioni deve riflettere quella del CdR nel suo complesso. Ogni membro fa parte di almeno una commissione e al massimo di due. Possono essere concesse deroghe per i membri di Stati membri in cui il numero di membri è inferiore al numero delle commissioni. Le riunioni della Commissione sono normalmente aperte al pubblico.

Le sessioni plenarie sono presiedute dal presidente del CdR e decidono a maggioranza dei voti espressi, salvo disposizioni contrarie del regolamento interno. Le sessioni sono sempre trasmesse in streaming su Internet. L’assemblea plenaria adotta:

  • pareri, relazioni e risoluzioni;
  • il progetto del CdR di previsione delle spese e delle entrate;
  • le priorità politiche del CdR all’inizio di ogni mandato quinquennale;

Inoltre:

  • elegge il presidente, il primo vicepresidente e i restanti membri dell’ufficio di presidenza;
  • istituisce commissioni politiche all’interno dell’istituzione;
  • adotta e rivede il regolamento interno;
  • decide se esercitare un ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia.

L’Ufficio di presidenza redige il programma politico del CdR e ne supervisiona l’attuazione. Inoltre, coordina i lavori dell’assemblea plenaria e delle commissioni. È composto dal presidente, dal primo vicepresidente, da altri ventisette vicepresidenti (uno per ogni Stato membro dell’Unione), da ventisei altri membri e dai presidenti dei gruppi politici.

Il presidente rappresenta il CdR e ne dirige i lavori.

I gruppi interregionali sono piattaforme in cui le autorità locali e regionali degli Stati membri e non solo possono scambiarsi pareri e formulare nuove idee. I gruppi comprendono almeno dieci membri del CdR di almeno quattro paesi o un gruppo di regioni che rappresentano un progetto di cooperazione transfrontaliera. Sono stati istituiti per gestire una serie di questioni, quali Brexit, salute e regioni insulari.

Il CdR coordina le reti per permettere alle regioni e alle città di scambiarsi le migliori pratiche.

Segretariato generale

Il CdR è assistito da un segretariato generale, sotto la direzione del segretario generale. Il segretario generale è nominato dall’ufficio di presidenza a maggioranza di due terzi dei suoi membri per un periodo di cinque anni e garantisce l’esecuzione delle decisioni prese dall’ufficio di presidenza o dal presidente.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO INTERNO?

Esso si applica dal 22 luglio 2023.

CONTESTO

Il CdR ha sede a Bruxelles e condivide con il CESE alcuni dei suoi servizi di segretariato permanente (quelli relativi a logistica, TIC e traduzione).

Per ulteriori informazioni, si veda:

  • CdR (Comitato europeo delle regioni).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni relative alle istituzioni — Articolo 13 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 22).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Articolo 300 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 177).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Sezione 2 — Il comitato delle regioni — Articolo 305 (ex articolo 263, secondo, terzo e quarto comma, del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 178).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Sezione 2 — Il comitato delle regioni — Articolo 306 (ex articolo 264 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 179).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 3 — Gli organi consultivi dell’Unione — Sezione 2 — Il comitato delle regioni — Articolo 307 (ex articolo 265 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 179).

Regolamento interno del comitato europeo delle regioni (GU L 184 del 21.7.2023, pag. 83).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

Le successive modifiche alla decisione 2020/102 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Codice di condotta per i membri del comitato europeo delle regioni (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 17).

Decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del comitato delle regioni (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13).

Ultimo aggiornamento: 08.09.2023

Top