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Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi (dal 31 gennaio 2021)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce le norme a livello di Unione europea per la messa a disposizione*, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze* e miscele* che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione di esplosivi artigianali.
  • Limita la disponibilità di tali sostanze o miscele ai privati, e impone l’adeguata segnalazione di transazioni sospette riguardanti le sostanze alle autorità competenti.
  • Il regolamento rafforza ulteriormente il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, in risposta alla minaccia in continua evoluzione per la pubblica sicurezza di atti terroristici e altre gravi attività criminali.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

  • individua due categorie distinte di precursori di esplosivi* disciplinati:
    • precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, quali l’acido nitrico, il perossido di idrogeno e il nitrato di ammonio, di cui all’allegato I. Questi non devono essere messi a disposizione, introdotti, detenuti o usati dai privati, a meno che le loro concentrazioni siano inferiori a limiti specifici;
    • precursori di esplosivi soggetti a segnalazione, quali l’acetone, il nitrato di sodio e le polveri di magnesio, elencati nell’allegato II;
  • impone la segnalazione entro 24 ore di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi in entrambe le categorie alle autorità competenti (i punti di contatto nazionali) negli Stati membri dell’Unione europea.

Gli Stati membri:

  • possono rilasciare licenze per determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a privati che hanno un interesse legittimo ad acquistare questo tipo di precursori;
  • devono istituire uno o più punti di contatto nazionali disponibili 24 ore al giorno, sette giorni su sette, per ricevere segnalazioni di transazioni sospette, sparizioni e furti significativi;
  • forniscono risorse adeguate alla formazione delle autorità di contrasto, delle autorità doganali e dei servizi di emergenza («operatori di primo intervento») in merito al riconoscimento dei precursori di esplosivi disciplinati e alla risposta a qualsiasi attività sospetta;
  • garantiscono che siano presenti autorità competenti per lo svolgimento di ispezioni e controlli in merito all’applicazione della legislazione;
  • introducono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del regolamento;
  • possono subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di una sostanza che ritengono possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali, anche se non compare nella legislazione (nel qual caso la Commissione europea esamina la misura provvisoria, e può chiedere al paese di revocare o modificare tale misura provvisoria);
  • forniscono alla Commissione entro il 2 febbraio 2022 e successivamente su base annuale, informazioni circa:
    • le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi segnalati;
    • le domande di licenza ricevute, rilasciate e i motivi più comuni per il rifiuto del rilascio;
    • le azioni di sensibilizzazione;
    • le ispezioni effettuate e gli operatori economici coinvolti.

Le autorità nazionali, al momento di valutare se rilasciare una licenza:

  • devono tener conto:
    • della necessità dell’esplosivo e della legittimità del suo uso dichiarato;
    • della disponibilità di sostanze alternative a concentrazioni inferiori;
    • dei precedenti del richiedente, ivi comprese le informazioni su qualsiasi precedente condanna penale;
    • della sicurezza delle modalità di immagazzinamento da adottare;
  • rifiutano di rilasciare una licenza se hanno ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso dichiarato;
  • possono limitare la validità della licenza al di sotto del limite massimo di tre anni, e sospendere o revocare la licenza se le condizioni originali non sono più rispettate;
  • possono esigere dai richiedenti il pagamento di una tassa amministrativa.

Gli operatori economici* devono:

  • informare l’operatore economico al quale forniscono precursori di esplosivi disciplinati che il precursore di esplosivi è soggetto a una restrizione o all’obbligo di segnalazione;
  • garantire che, quando forniscono precursori di esplosivi disciplinati agli utilizzatori professionali o ai privati, il loro personale sia consapevole di quali prodotti contengono precursori di esplosivi disciplinati, e sia istruito in merito agli obblighi del regolamento;
  • verificare il documento attestante l’identità e la licenza della persona ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato;
  • verificare, ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, le informazioni sul potenziale cliente e sull’uso previsto dei precursori (l’allegato IV fornisce un modulo per la dichiarazione del cliente);
  • conservare le informazioni sugli acquisti per 18 mesi;
  • eventualmente rifiutare di mettere a disposizione i precursori di esplosivi se ritengono che la transazione sia sospetta;
  • segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore al punto di contatto nazionale.

Gli operatori economici e i mercati online:

  • segnalano le transazioni sospette, soprattutto se il potenziale acquirente dei precursori di esplosivi disciplinati:
    • non è in grado di precisare o sembra essere estraneo all’uso dichiarato;
    • intende acquistarne in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso normale;
    • è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;
    • insiste sull’utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti;
  • attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette;
  • possono rifiutare transazioni sospette e devono fornirne segnalazione entro 24 ore al punto di contatto nazionale.

La Commissione europea:

  • fornisce regolarmente linee guida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione destinate ad assistere tutti gli attori interessati e a facilitare la cooperazione tra gli operatori economici;
  • può adottare atti delegati per modificare i valori limite di cui all’allegato I, e per aggiungere sostanze nell’allegato II della legislazione;
  • presenta una relazione, entro il 2 febbraio 2026, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sull’applicazione del regolamento attraverso una valutazione.

La legislazione non si applica ad alcuni tipi di articoli e di equipaggiamenti pirotecnici* (ovvero quelli usati dalle forze armate, dalle autorità di contrasto, dai vigili del fuoco, in agricoltura, a bordo delle navi o nell’industria aerospaziale), capsule a percussione da impiegarsi in giocattoli o medicinali sulla base di una prescrizione medica.

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e abroga inoltre il regolamento (UE) n. 98/2013 (si veda la sintesi) dal 1o febbraio 2021, sebbene:

  • le licenze rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di scadenza, o fino al 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore;
  • i privati che hanno precursori di esplosivi soggetti a restrizioni legalmente acquistati anteriormente al 1o febbraio 2021 sono autorizzati a detenerli, introdurli o usarli fino al 2 febbraio 2022.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o febbraio 2021.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Messa a disposizione: fornire, a pagamento o gratuitamente.
Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti in stato naturale o fabbricato.
Miscela: una soluzione composta da due o più sostanze.
Precursori di esplosivi: sostanze chimiche che potrebbero essere usate per fabbricare esplosivi illecitamente.
Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo che fornisce i precursori sia online che offline.
Pirotecnici: reazioni chimiche autonome e automantenute per produrre calore, luce, gas, fumo e suono.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/1148 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio — Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l’Unione della sicurezza [COM(2016) 230 finale del 20.4.2016].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Agenda europea sulla sicurezza [COM(2015) 185 final del 28.4.2015].

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Testo ripubblicato con rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 22.10.2021

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