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Contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce norme relative ai contratti per la fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, in particolare:
    • regole di conformità al contratto; e
    • i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura dei contenuti digitali o dei servizi digitali.
  • I contenuti digitali comprendono programmi informatici, applicazioni, file video e audio in formato digitale.
  • I servizi digitali comprendono, ad esempio, i servizi di cloud computing e i social media.
  • La direttiva fa parte della Strategia per il mercato unico digitale in Europa.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a qualsiasi contratto in cui l’operatore economico fornisce un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corrispondere un prezzo. Essa si applica altresì nel caso in cui il consumatore non corrisponde un prezzo ma fornisce o si impegna a fornire dati personali all’operatore economico, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dall’operatore economico ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge.

Le eccezioni comprendono i contratti che riguardano:

  • beni con elementi digitali [disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771];
  • accesso a internet;
  • messaggi di testo (SMS), con l’eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero;
  • l’assistenza sanitaria;
  • servizi di gioco d’azzardo;
  • servizi finanziari;
  • software offerto sulla base di una licenza libera e aperta (in cui non viene pagato alcun prezzo e i dati personali forniti dal consumatore sono utilizzati esclusivamente al fine di migliorare il software specifico;
  • contenuto digitale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;
  • contenuto digitale fornito da enti pubblici a norma della direttiva 2003/98/CE.

Conformità

In generale, un contenuto digitale o un servizio digitale deve:

  • corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presenta la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
  • essere idoneo all’uso stabilito come parte del processo del contratto;
  • essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni e l’assistenza ai clienti previsti dal contratto;
  • essere aggiornato come previsto dal contratto;
  • essere idoneo alle finalità per la quale sono abitualmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi dello stesso tipo;
  • presentare la qualità e le caratteristiche (anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi;
  • essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
  • essere conforme all’eventuale versione di prova o anteprima messa a disposizione prima della conclusione del contratto.

Gli operatori economici assicurano che il consumatore venga informato e riceva gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari a mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale. La direttiva contiene inoltre disposizioni dettagliare sull’obbligo di fornire aggiornamenti.

Responsabilità dell’operatore economico

  • L’operatore economico è responsabile per:
    • la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale;
    • qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale esistente al momento della fornitura e che si manifesta entro un periodo minimo di due anni. Se il difetto di conformità si manifesta nel corso del primo anno, il consumatore non è tenuto a dimostrare che esisteva al momento della fornitura.
  • Se il contenuto digitale o il servizio digitale viene fornito in via continuativa, il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi e si manifesti per tutto il periodo di fornitura.

Mezzi di ricorso

  • In caso di mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale da parte dell’operatore economico senza indebiti ritardi o entro un termine espressamente concordato, in seguito a un sollecito, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto.
  • In caso di difetto di conformità, il consumatore ha il diritto di richiedere che il contenuto digitale o il servizio digitale vengano resi conformi (a meno che ciò non sia impossibile o imponga costi sproporzionati all’operatore economico). Se l’operatore economico non lo fa, il consumatore ha diritto a ricevere una riduzione proporzionata del prezzo o a risolvere il contratto.
  • Quando il contratto viene risolto, l’operatore economico deve rimborsare integralmente il consumatore, con l’eccezione dei periodi in cui il contenuto digitale o il servizio digitale forniti con continuità erano conformi.

Obblighi e diritti in caso di risoluzione del contratto

  • Una volta risolto il contratto, gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia di dati personali previsti dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati). A determinate condizioni, gli operatori economici devono inoltre:
    • astenersi dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale;
    • consentire al consumatore di recuperare tale contenuto senza sostenere costi e senza impedimenti da parte dell’operatore economico, entro un periodo di tempo ragionevole.
  • In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.
  • Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l’osservanza della presente direttiva.

La direttiva integra la direttiva (UE) 2019/771 sui contratti di vendita di beni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Deve entrare in vigore negli Stati membri entro il 1o luglio 2021. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le regole della direttiva a partire dal 1o gennaio 2022.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/679 sono state integrate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per il mercato unico digitale in Europa, [COM(2015) 192 final, del 6.5.2015].

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.11.2019

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