Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
SINTESI DI:
Regolamento (CEE) n. 2019/128 che istituisce il centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Obiettivo
Essendo una delle agenzie decentrate dell’UE, l’obiettivo del Cedefop è quello di sostenere la Commissione, altre istituzioni e organizzazioni dell’UE, gli Stati membri e le parti sociali nella promozione, nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche dell’UE nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, nonché delle competenze e politiche delle qualifiche.
Essa cerca di raggiungere questo obiettivo:
- accrescendo e diffondendo la conoscenza;
- fornendo prove e servizi ai fini della definizione delle politiche, comprese le conclusioni basate sulla ricerca; e
- agevolando la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate a livello dell’UE e nazionale.
Compiti
Nel pieno rispetto delle responsabilità proprie dei paesi dell’UE, il Cedefop:
- analizza le tendenze nell’istruzione e formazione professionale, nelle politiche e nei sistemi di qualifiche e qualifiche e fornisce analisi comparative tra i vari paesi;
- analizza le tendenze del mercato del lavoro in relazione alle competenze e alle qualifiche, all’istruzione e alla formazione professionale;
- analizza e contribuisce agli sviluppi relativi alla progettazione e all’attribuzione delle qualifiche;
- analizza e contribuisce ai progressi nell’ambito della convalida dell’apprendimento non formale e informale;
- studia ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socio-economici e sulle relative politiche;
- offre forum di incontro per lo scambio di esperienze e di informazioni tra i governi, le parti sociali e altre parti interessate a livello nazionale;
- contribuisce all’attuazione di riforme e di politiche a livello nazionale;
- diffonde informazioni per contribuire alle politiche e per accrescere la consapevolezza e la comprensione delle potenzialità dell’istruzione e della formazione professionale nella promozione dell’occupabilità degli individui, della produttività e dell’apprendimento permanente;
- gestisce e mette a disposizione dei cittadini, delle imprese, dei decisori politici, delle parti sociali e di altre parti interessate strumenti, set di dati e servizi;
- definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del Cedefop.
Organizzazione
Il Cedefop, che ha sede a Berlino, in Germania, comprende un consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo e un direttore esecutivo.
Consiglio di amministrazione
Esso comprende:
- un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
- un rappresentante dell’organizzazione dei datori di lavoro per ciascun paese dell’UE;
- un rappresentante dell’organizzazione dei lavoratori per ciascun paese dell’UE;
- tre membri in rappresentanza della Commissione;
- un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.
Le principali funzioni del consiglio sono:
- fornire gli orientamenti strategici delle attività del Cedefop;
- adotta il documento di programmazione del Cedefop;
- adotta il bilancio annuale del Cedefop;
- adotta norme procedurali (comprese quelle del comitato esecutivo), norme finanziarie, norme sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e una strategia antifrode;
- nominare il direttore esecutivo.
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione:
- preparando le sue decisioni;
- monitorando qualsiasi seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti da relazioni di controlli interni o esterni, e dalle indagini dell’OLAF;
- consigliando il direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.
Direttore esecutivo
Il direttore esecutivo è responsabile:
- della gestione di Cedefop e dell’attuazione dei compiti e del bilancio di Cedefop;
- dell’elaborazione di un progetto di documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e uno annuale in linea con il regolamento (UE) n. 1271/2013 sulle norme finanziarie adottate dalle agenzie e dagli organi dell’UE.
Programmi di lavoro
Il progetto di documento di programmazione è sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione e successivamente presentato alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il programma di lavoro pluriennale stabilisce:
- la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi;
- i risultati attesi e gli indicatori di prestazione;
- la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.
Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con il programma di lavoro pluriennale e comprende:
- obiettivi dettagliati e risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
- una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste per aumentare l’efficienza;
- un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione;
- possibili azioni per le relazioni con i paesi non UE e le organizzazioni internazionali.
Entrambi i programmi devono evitare sovrapposizioni con il lavoro svolto da altre agenzie dell’UE. Il Cedefop si coordina strettamente con altre due agenzie tripartite: l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund). Esso agisce inoltre in stretto coordinamento con la Fondazione europea per la formazione professionale.
Bilancio
Tutte le entrate e le spese di Cedefop sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio di Cedefop. Il bilancio deve essere equilibrato in termini di entrate e uscite.
- L’aspetto delle entrate comprende:
- un contributo dal bilancio generale dell’UE;
- contributi finanziari volontari degli Stati membri;
- i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dal Cedefop;
- Eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori del Cedefop.
- L’aspetto delle uscite comprende:
- retribuzioni del personale;
- spese amministrative e di infrastruttura; e
- spese operative.
Valutazione
Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati del Cedefop in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Viene applicato dal 20 febbraio 2019.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).
Regolamento (UE) n. 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74).
Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1271/2013 del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).
Ultimo aggiornamento: 20.05.2019