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Accordo sul reciproco riconoscimento UE—Canada (ARR)
SINTESI DI:
QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
Il protocollo sull’accettazione reciproca dei risultati di valutazione di conformità (una forma di accordo sul reciproco riconoscimento, ARR*) all’interno dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA) mira a promuovere gli scambi di merci tra l’UE e il Canada, eliminando gli ostacoli tecnici.
Nel quadro di tale accordo bilaterale approvato dall’UE il 28 ottobre 2016, l’UE e il Canada accettano le valutazioni di conformità* eseguite dagli organismi designati per specifici prodotti industriali.
La decisione riguarda l’applicazione provvisoria del CETA.
PUNTI CHIAVE
L’accordo contempla i seguenti settori:
Il protocollo:
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?
La decisione si applica dal 28 ottobre 2016. Il CETA è provvisoriamente entrato in vigore il 21 settembre 2017. Il CETA entrerà pienamente e definitivamente in vigore solamente nel momento in cui tutti i paesi UE avranno ratificato l’accordo secondo i rispettivi requisiti costituzionali.
CONTESTO
Con l’entrata in vigore provvisoria del CETA, il protocollo CETA conclude l’ARR originario UE—Canada ratificato nel 1998.
Ai sensi degli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione europea, subordinatamente all’autorità dei paesi dell’UE, può negoziare accordi commerciali internazionali.
Nella loro risoluzione del 21 dicembre 1989, i paesi dell’UE hanno accettato il principio degli accordi ARR. Il 21 settembre 1992, essi hanno autorizzato la Commissione a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra UE.
Per ulteriori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi paesi membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).
Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi paesi membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
Varie correzioni alla decisione (UE) 2017/38 sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata è da intendersi esclusivamente come strumento documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma a nome dell’Unione europea dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi paesi membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo v — Accordi internazionali — articolo 218 (ex articolo 300 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 23.07.2018