Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Accordo sul reciproco riconoscimento UE—Canada (ARR)

 

SINTESI DI:

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi paesi, dall’altra

Decisione (UE) 2017/38, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA)

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

Il protocollo sull’accettazione reciproca dei risultati di valutazione di conformità (una forma di accordo sul reciproco riconoscimento, ARR*) all’interno dell'Accordo economico e commerciale globale (CETA) mira a promuovere gli scambi di merci tra l’UE e il Canada, eliminando gli ostacoli tecnici.

Nel quadro di tale accordo bilaterale approvato dall’UE il 28 ottobre 2016, l’UE e il Canada accettano le valutazioni di conformità* eseguite dagli organismi designati per specifici prodotti industriali.

La decisione riguarda l’applicazione provvisoria del CETA.

PUNTI CHIAVE

L’accordo contempla i seguenti settori:

  • apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui impianti elettrici ed elettrodomestici, e relativi componenti;
  • apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione;
  • compatibilità elettromagnetica*;
  • giocattoli;
  • prodotti da costruzione;
  • macchine e loro parti, componenti e attrezzature intercambiabili;
  • strumenti di misurazione;
  • caldaie ad acqua calda, compresi dispositivi connessi;
  • attrezzature, macchinari, dispositivi e sistemi di prevenzione e individuazione da utilizzare in atmosfera potenzialmente esplosiva (apparecchiature ATEX);
  • attrezzature destinate a funzionare all’aperto in quanto contribuiscono all’esposizione al rumore ambientale;
  • imbarcazioni da diporto, compresi i loro componenti.

Il protocollo:

  • consente alle imprese dell’UE e del Canada di testare e certificare i propri prodotti rispettivamente in UE e in Canada conformemente ai requisiti dell’altra parte, prima di esportali in Canada o UE;
  • richiede che l’UE e il Canada, entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, prendano in considerazione l’inserimento di altre categorie di prodotti nel protocollo CETA;
  • identifica le seguenti categorie prioritarie da includere eventualmente in futuro:
    • dispositivi medici, compresi gli accessori;
    • attrezzature a pressione, compresi recipienti, tubazioni e accessori;
    • apparecchi a gas;
    • dispositivi di protezione individuale;
    • sistemi ferroviari;
    • equipaggiamento sistemato a bordo di una nave;
  • esclude specificatamente talune categorie come i beni agricoli e sanitari;
  • detta disposizioni sul riconoscimento degli organismi di accreditamento, designazione e revoca della valutazione di conformità*;
  • autorizza l’UE o il Canada a limitare la vendita di un prodotto approvato da un organismo di valutazione di conformità designato qualora ritenga che non sia conforme ai requisiti di legge;
  • chiede all’UE e al Canada di stabilire dei punti di contatto per gestire le comunicazioni tra di loro;
  • sancisce che il comitato per gli scambi di merci istituito dal CETA debba:
    • gestire l’implementazione del protocollo;
    • affrontare qualsiasi problematica che possa eventualmente insorgere;
    • considerare eventuali modifiche e raccomandazioni;
    • riferire al comitato misto CETA sull’implementazione del protocollo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

La decisione si applica dal 28 ottobre 2016. Il CETA è provvisoriamente entrato in vigore il 21 settembre 2017. Il CETA entrerà pienamente e definitivamente in vigore solamente nel momento in cui tutti i paesi UE avranno ratificato l’accordo secondo i rispettivi requisiti costituzionali.

CONTESTO

Con l’entrata in vigore provvisoria del CETA, il protocollo CETA conclude l’ARR originario UE—Canada ratificato nel 1998.

Ai sensi degli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione europea, subordinatamente all’autorità dei paesi dell’UE, può negoziare accordi commerciali internazionali.

Nella loro risoluzione del 21 dicembre 1989, i paesi dell’UE hanno accettato il principio degli accordi ARR. Il 21 settembre 1992, essi hanno autorizzato la Commissione a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra UE.

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
Compatibilità elettromagnetica: l’interazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con il loro ambiente elettromagnetico e le altre apparecchiature. Tutti i dispositivi elettronici possono potenzialmente emettere campi elettromagnetici.
Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi paesi membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).

Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi paesi membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

Varie correzioni alla decisione (UE) 2017/38 sono state incorporate nel testo originario. La versione consolidata è da intendersi esclusivamente come strumento documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma a nome dell’Unione europea dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi paesi membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo v — Accordi internazionali — articolo 218 (ex articolo 300 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 23.07.2018

Top