Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Nuova Zelanda (ARR)
SINTESI DI:
Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda
Decisione 98/509/CE relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda
QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)* intende promuovere gli scambi di merci tra l’UE e la Nuova Zelanda, rimuovendo gli ostacoli tecnici.
Ai sensi dell’accordo bilaterale concordato dai paesi dell’UE il 18 giugno 1998, l’UE e la Nuova Zelanda accettano i risultati della valutazione di conformità* che i reciproci organismi di valutazione designati svolgono per specifici prodotti industriali.
La decisione adotta l’ARR con la Nuova Zelanda per conto dell’UE.
PUNTI CHIAVE
L’accordo contempla i seguenti settori:
- buona prassi di fabbricazione per i medicinali;
- dispositivi medici;
- apparecchiature terminali per le telecomunicazioni e apparecchiature radio;
- prodotti elettrici;
- compatibilità elettromagnetica* delle apparecchiature;
- macchinari industriali comprese torri e gru mobili;
- apparecchiature a pressione.
L’accordo:
- consente alle aziende dell’UE di fare testare e certificare i loro prodotti, che devono rispettare i requisiti vigenti in Nuova Zelanda, all’interno dell’UE e di esportarli sul mercato neozelandese e viceversa;
- elenca la legislazione, i regolamenti e le norme amministrative che l’accordo contempla per ciascun settore;
- definisce le condizioni per l’accettazione reciproca dei risultati delle valutazioni di conformità;
- indica le procedure da seguire per la designazione degli organismi di valutazione della conformità* per ciascun settore;
- richiede alle autorità dell’UE e della Nuova Zelanda di controllare, ispezionare e monitorare gli organismi di valutazione della conformità per assicurarsi che svolgano correttamente il proprio lavoro;
- prevede la sospensione di un organismo di valutazione della conformità designato;
- istituisce un comitato misto composto da rappresentati dell’UE e neozelandesi avente l’incarico di affrontare le problematiche che possono nascere nel quadro dell’accordo.
DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?
È stato applicato dal 1o gennaio 1999.
CONTESTO
Nella loro risoluzione del 21 dicembre 1989, i paesi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il 21 settembre 1992, hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra-UE.
Per maggiori informazioni consultare:
TERMINI CHIAVE
Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
Compatibilità elettromagnetica: l’interazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con il loro ambiente elettromagnetico e le altre apparecchiature. Tutti i dispositivi elettronici possono potenzialmente emettere campi elettromagnetici.
Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 62).
Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha valore unicamente documentale.
Decisione 98/509/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (GU L 229 del 17.8.1998, pag. 61).
Si veda la versione consolidata
DOCUMENTI CORRELATI
Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 24.07.2018