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Norme UE su pratiche concordate e accordi tra società

 

SINTESI DI:

Regolamento n. 19/65/CEE relativo all’applicazione dei trattati dell’UE determinati tipi di accordi e pratiche concordate tra società

Articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) — regole di concorrenza applicabili alle società

QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO 101 DEL TFUE E DEL REGOLAMENTO?

L’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE1 vieta gli accordi e le pratiche concordate* tra società e gruppi di società che possono incidere sugli scambi tra i paesi dell’UE e il cui scopo è prevenire, limitare o distorcere la concorrenza all’interno del mercato unico dell’UE.

L’articolo 101, paragrafo 2 stabilisce che tutti gli accordi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, sono nulli a meno che non siano esentati ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3.

L’articolo 101, paragrafo 3, tuttavia, consente eccezioni a questa regola quando tali accordi o pratiche:

  • favoriscono la produzione o la distribuzione di beni; o
  • promuovono il progresso economico o tecnico; e
  • consentono ai consumatori una giusta quota del beneficio risultante.

Il regolamento applica l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a determinati tipi di accordi e pratiche concordate tra società in cui i loro benefici a favore della concorrenza sono superiori al loro impatto anticoncorrenziale.

1 Nota: L’articolo 101 era in precedenza l’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam. In precedenza, era l’articolo 85 del trattato di Roma.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento autorizza la Commissione europea ad applicare l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE mediante regolamento, a determinate categorie di accordi verticali* e alle pratiche concordate corrispondenti che rientrano nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.

Esso stabilisce le condizioni in base alle quali la Commissione, previa consultazione delle parti interessate e del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti, può adottare un regolamento che dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, non si applica a un caso individuale o a categorie di accordi:

  • stipulati da due o più imprese, ciascuna delle quali opera a un livello diverso della catena di produzione o di distribuzione, riguardanti le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;
  • a cui partecipano solo due società e che contengono restrizioni in relazione all’acquisizione o all’utilizzo di diritti di proprietà industriale, quali brevetti, modelli di utilità, disegni o marchi commerciali, o diritti derivanti da contratti di cessione o diritti d’uso, di un metodo di fabbricazione o conoscenza relativo all’uso o all’applicazione di processi industriali.

Il regolamento della Commissione definisce le categorie di accordi a cui si applica e stabilisce le restrizioni o le clausole che non possono essere contenute negli accordi. Le stesse regole si applicano in relazione alle categorie di pratiche concordate.

Il regolamento può anche stabilire le condizioni che possono comportare l’esclusione dalla sua applicazione di determinate reti parallele di accordi simili o pratiche concordate che operano su un determinato mercato.

Tali disposizioni:

  • vengono adottate per un periodo determinato;
  • possono essere modificate o abrogate se le circostanze sulle quali sono basate sono cambiate;
  • possono essere emesse con effetto retroattivo.

A seguito di un libro verde della Commissione del 1997 sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza dell’UE, il regolamento 19/65 è stato modificato, insieme al regolamento n. 17/62 (il primo regolamento sulla politica della concorrenza dell’UE adottato per attuare gli articoli 85 e 86 del trattato di Roma) a gettare le basi per un unico regolamento di esenzione per categoria (BER) per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione (regolamento (UE) n. 330/2010).

La Commissione ha inoltre emesso orientamenti sulle restrizioni verticali che chiariscono le condizioni per l’applicazione del regolamento BER.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 6 marzo 1965.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Pratiche concordate: pratiche che, con o senza un accordo formale concluso tra le parti, sono anticoncorrenziali. Esse possono derivare da contatti diretti o indiretti tra società la cui intenzione è quella di influenzare la condotta del mercato o di rivelare comportamenti futuri previsti ai concorrenti.
Accordi verticali: accordi tra imprese che operano a diversi livelli della catena di fornitura, ad esempio, in cui una società fornisce i materiali di produzione della seconda società.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pagg. 88-89).

Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pagg. 35-37)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 19/65/EEC sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Orientamenti sulle restrizioni verticali (GU C 130, del 19.5.2010, pagg. 1-46)

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pagg. 1-7)

Si veda la versione consolidata.

Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria (COM(96) 721 final, del 20.1.1997)

CEE Consiglio:Regolamento n. 17 Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pagg. 87-93)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.01.2019

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