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Registro dell’Unione europea per il sistema di scambio di quote di emissioni (2013–2020)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce un registro dell’Unione per l’Unione europea (Unione), ovvero una banca dati online sui conti di deposito per gli impianti fissi e gli operatori aerei e per qualsiasi persona sia interessata a scambiare quote di emissioni.
  • Il registro si prefigge di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote emesse in virtù del sistema per lo scambio delle quote di emissioni dell’Unione (ETS UE), un sistema messo a punto per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo economicamente efficace.
  • Il regolamento è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/1122 (si veda la sintesi) dal 1o gennaio 2021. Tuttavia, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2025 per, tra gli altri aspetti, tutte le operazioni richieste relative al periodo di scambio 2013–2020 e, in particolare, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto (PK) fino al periodo per l’adempimento degli impegni (periodo di allineamento) nel 2023.

PUNTI CHIAVE

Sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione

Il sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione è il fondamento della politica unionale per la lotta contro i cambiamenti climatici ed è uno strumento chiave per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in maniera economicamente vantaggiosa. È il principale mercato mondiale del carbonio e rimane il più grande. Il sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione funziona secondo il principio di «limitazione e scambio». Viene stabilito un tetto sulla quota totale di determinati gas a effetto serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema. Il tetto viene ridotto col tempo, così le emissioni totali diminuiscono.

All’interno del singolo tetto massimo applicabile, le società ricevono o acquistano quote di emissioni che possono scambiare tra loro, a seconda delle necessità. Nella terza fase del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione (2013–2020), le società potrebbero inoltre acquistare una quantità limitata di crediti internazionali generati da progetti di riduzione delle emissioni in tutto il mondo. Il limite al numero totale di quote disponibili garantisce che esse abbiano un valore.

Entro la fine di aprile di ogni anno, gli impianti e gli operatori aerei che rientrano nell’ETS dell’Unione devono restituire quote sufficienti per coprire tutte le proprie emissioni dell’anno precedente, o rischiano pesanti sanzioni. Se una società riduce le proprie emissioni, può conservare le proprie quote di riserva per coprire le proprie esigenze future oppure venderle a un’altra società che non dispone di quote.

Registro dell’Unione

Il regolamento istituisce, a partire dal 1o gennaio 2013, un registro dell’Unione a livello unionale, ossia una banca dati online sui conti di deposito per gli impianti fissi e gli operatori aerei (inclusi nel sistema ETS UE dal gennaio 2012) e per qualsiasi persona sia interessata a scambiare quote di emissioni.

L’asta è il metodo predefinito per l’assegnazione delle quote, piuttosto che l’assegnazione gratuita. Le norme armonizzate per l’assegnazione si applicano alle quote che vengono ancora assegnate gratuitamente.

Il registro contiene:

  • gli elenchi di impianti e operatori aerei che rientrano nella direttiva sull’ETS (direttiva 2003/87/CE) in ciascuno Stato membro dell’Unione e tutte le assegnazioni gratuite a ciascuno di essi;
  • i conti delle società o delle persone titolari di quote di emissioni;
  • i trasferimenti di quote («transazioni») eseguiti da titolari di conti;
  • le emissioni annuali verificate di CO2 degli impianti e degli operatori aerei;
  • la concordanza annuale delle quote e le emissioni verificate, in cui ogni società deve aver restituito quote sufficienti a coprire tutte le proprie emissioni verificate.

Apertura dei conti

Per partecipare all’ETS UE, le società o le persone devono aprire un conto nel registro dell’Unione, inviando una richiesta all’amministratore nazionale, che raccoglie e verifica tutta la documentazione inviata.

Catalogo delle operazioni dell’Unione europea

Il Catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL) controlla, registra e autorizza automaticamente tutte le transazioni tra conti nel registro dell’Unione, garantendo che tutti i trasferimenti siano conformi alle norme dell’ETS dell’Unione.

L’EUTL è il successore del Catalogo indipendente comunitario delle operazioni, che svolgeva un ruolo simile prima dell’introduzione del registro dell’Unione.

I registri di Kyoto

Il registro dell’Unione funge anche da registro del protocollo di Kyoto per assistere l’Unione e i suoi Stati membri nell’adempimento ai propri obblighi in quanto parti del protocollo di Kyoto.

Emendamenti

  • Il regolamento delegato di modifica (UE) 2015/1844 delinea le implicazioni e le nuove procedure per il registro dell’Unione e i registri nazionali del protocollo di Kyoto in seguito all’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto, per un’attuazione coerente dei requisiti contabili concordati a livello internazionale;
  • i regolamenti (UE) 2018/208 e 2019/401 hanno introdotto la possibilità di proteggere l’integrità dell’ETS dell’Unione nel caso della Brexit;
  • il regolamento (UE) 2019/1122, che sostituirà il presente regolamento a partire dal 1o gennaio 2021, stabilisce la possibilità di collegarsi con i registri di altri sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 389/2013 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/1122 a partire dal 1o gennaio 2021, sebbene continuerà a essere in vigore fino al 31 dicembre 2025 per, tra gli altri aspetti, tutte le operazioni richieste relative al periodo di scambio 2013–2020 e, in particolare, per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 4 maggio 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 389/2013 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 19.11.2021

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