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Trattato di Bruxelles (trattato di fusione)

 

SINTESI DI:

Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee

QUAL È L’OBIETTIVO DEL TRATTATO?

Il trattato di Bruxelles, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (noto anche come «trattato di fusione») è stato sottoscritto con l’espressa intenzione di unificare le tre Comunità europee (CE) allora esistenti: la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea per l’energia atomica (CEEA, più comunemente nota come «Euratom»).

Pur mantenendo le tre comunità giuridicamente indipendenti, il trattato di fusione ne ha razionalizzato le istituzioni fondendo i loro organi esecutivi allora ancora indipendenti, portando così a cinque il numero di istituzioni europee comuni e modificando di conseguenza i tre trattati comunitari.

PUNTI CHIAVE

Un unico Consiglio e un’unica Commissione

  • Gli organi esecutivi sono stati unificati nel seguente modo:
    • Il Consiglio delle Comunità europee, oggi Consiglio dell’Unione europea, ha sostituito come organo unico il Consiglio speciale dei ministri della CECA, il Consiglio della CEE e il Consiglio dell’Euratom;
    • La Commissione delle Comunità europee, oggi Commissione europea, ha sostituito come organo unico, l’Alta Autorità della CECA, la Commissione della CEE e la Commissione dell’Euratom.
  • Tuttavia, i nuovi organi esecutivi unici avrebbero continuato ad agire in conformità con i trattati che regolano ciascuna delle tre comunità, nonché in conformità con i nuovi articoli di questo trattato.
  • Le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento sono state riunite in un unico corpo di testo e i corrispondenti articoli dei trattati CE sono stati abrogati.
  • Dove c’erano differenze tra i tre trattati riguardanti il Consiglio:
    • la durata della presidenza era allineata a quella più lunga prevista dai trattati CEE ed Euratom;
    • le norme sul processo decisionale sono state armonizzate solo per quanto necessario per gli atti adottati in base ai tre trattati (cioè riguardanti le istituzioni comuni, il bilancio e l’amministrazione);
    • sono stati armonizzati i concetti di maggioranza semplice, maggioranza qualificata e unanimità, sulla falsariga dei trattati CEE ed Euratom;
    • Il Coreper è stato formalizzato come organo preparatorio del Consiglio ed esteso al trattato CECA.
  • Dove c’erano differenze tra i tre trattati riguardanti la Commissione:
    • il numero di membri è stato fissato a nove;
    • le norme relative alla designazione dei membri, al loro status e al funzionamento della Commissione in generale sono state allineate a quelle del trattato CEE;
    • la data in cui la Commissione è tenuta a pubblicare la relazione generale sulle attività delle Comunità europee è stata armonizzata, come anche la data in cui l’assemblea parlamentare deve riunirsi per esaminare tale relazione;
    • le norme relative alla responsabilità politica della Commissione nei confronti dell’Assemblea parlamentare sono state allineate a quelle dei trattati CEE ed Euratom, con la possibilità di censurare la gestione della Commissione in qualsiasi momento (e non solo dopo l’esame della relazione generale annuale).

Un unico bilancio amministrativo per la CE

  • Il bilancio copre le spese di tutte le istituzioni della CE, comprese quelle dell’Assemblea parlamentare e della Corte di giustizia.
  • Le spese per gli interventi a titolo del trattato CECA e le spese di ricerca e sviluppo ai sensi del trattato Euratom sono state tuttavia mantenute in bilanci separati.

Un’unica amministrazione per la CE

  • Tutti i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni CE appartengono a un’unica amministrazione.
  • Le regole che li governano e i loro diritti e doveri sono uniformi e derivano da un unico status.
  • Le norme sulla responsabilità della CE in caso di lesioni causate da un errore personale di un funzionario o di un agente in seguito ad una loro azione sono unificate.
  • Anche i privilegi e le immunità concessi alle istituzioni CE, nonché ai loro funzionari e ad altri agenti sono stati unificati in un unico protocollo al trattato.

Le sedi delle istituzioni CE

  • Per rispondere alle obiezioni legali sollevate dal Lussemburgo, ai governi dei paesi della CE è stato conferito il potere di decidere di comune accordo sulla soluzione da adottare per istituire le sedi degli organi esecutivi della CE a Bruxelles. La decisione è stata presa lo stesso giorno della firma del trattato e consisteva nel designare Bruxelles come sede provvisoria .

DA QUANDO SI APPLICA IL TRATTATO?

Firmato l’8 aprile 1965, è entrato in vigore a partire dal 1° luglio 1967.

CONTESTO

Prima del trattato di fusione, le tre Comunità europee condividevano già alcune istituzioni comuni in virtù della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee del 1957: l’Assemblea parlamentare (in seguito divenuta Parlamento europeo), la Corte di giustizia e il Comitato economico e sociale.

Il trattato di fusione è stato un importante passo in avanti verso l’UE moderna. Il trattato è stato abrogato, ad eccezione del protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, dal trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (GU 152 del 13.7.1967, pag. 2-17 (DE, FR, IT, NL))

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 266-272)

DOCUMENTI CORRELATI

Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio

Trattato che istituisce la Comunità economica europea

Modifiche successive al trattato sono state integrate nel testo originale di base. La presente versione consolidata ha solo un valore documentale.

Trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica

Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1-144)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.03.2018

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