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Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 98/2013 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il presente regolamento dell’UE stabilisce norme armonizzate in materia di messa a disposizione, introduzione, possesso e uso di precursori di esplosivi — sostanze o miscele che possono essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi. Ciò al fine di limitarne la disponibilità per i privati e garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni significative e furti, lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Le misure precedenti non riguardavano tutta l’UE o non consideravano i rischi di sicurezza associati a queste sostanze chimiche.

PUNTI CHIAVE

Quadro comune

Questo regolamento rende operativo un quadro comune per armonizzare le leggi dei paesi dell’UE per quanto riguarda l’accesso a taluni precursori di esplosivi e per garantire un maggiore livello di sicurezza pubblica in tutta l’UE.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del regolamento è limitato a due brevi elenchi di sostanze (allegati I e II) che preoccupano maggiormente.

L’allegato I elenca i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e al divieto. I privati non possono acquistare, introdurre, possedere o utilizzare queste sostanze in concentrazioni oltre quelle previste nell’allegato.

Inoltre, il regolamento impone l’obbligo agli operatori economici di segnalare eventuali transazioni sospette, nonché sparizioni significative e furti, di determinate sostanze o miscele elencate sia nell’allegato I che II. Le transazioni sospette devono essere segnalate ai punti di contatto nazionali designati dalle autorità degli Stati membri.

Licenze o regime di registrazione

I singoli Stati membri possono mantenere o istituire un regime di licenze o un regime di registrazione:

  • un sistema di licenze permette loro di rilasciare licenze ai privati che hanno un’esigenza legittima di acquistare, introdurre, possedere o utilizzare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni; e
  • un sistema di registrazione impone ai produttori di tre dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni e disponibili ai privati di mantenere un registro di ogni transazione conformemente a disposizioni specifiche.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 98/2013 viene abrogato dal regolamento (UE) n. 2019/1148 (si veda la sintesi) a partire dal 31 gennaio 2021.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 2 settembre 2014.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 98/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO COLLEGATO

Linee guida della Commissione europea e del Comitato permanente in materia di precursori relative al regolamento (UE) n. 98/2013.

Ultimo aggiornamento: 10.01.2020

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