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Cooperazione amministrativa in materia di accise

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce:

  • le condizioni per la cooperazione fra le autorità nazionali e la Commissione europea nell’applicazione della legislazione in materia di accise;
  • norme e procedure in materia di cooperazione e scambio di informazioni, per via elettronica o in altro modo, tra le autorità nazionali.

PUNTI CHIAVE

Ciascuno Stato membro dell’Unione europea (Unione) è responsabile di quanto segue:

  • nomina di un’autorità che applichi la legislazione e relativa notifica alla Commissione, che pubblica un elenco degli organismi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • designazione di un ufficio centrale di collegamento per le accise quale responsabile principale:
    • di mantenere i contatti con gli altri Stati membri, direttamente o tramite servizi e funzionari designati;
    • di scambiare informazioni;
    • di trasmettere le notifiche relative alle decisioni amministrative e ad altre misure;
    • di presentare un ritorno d’informazione sulle azioni di follow-up (monitoraggio);
    • di trasmettere dati statistici ed altre informazioni;
  • adozione delle misure necessarie ad agevolare lo scambio di informazioni;
  • conservazione, per almeno cinque anni, delle informazioni sul movimento di prodotti soggetti ad accisa, tenendone traccia nei registri nazionali;
  • adozione di tutte le misure necessarie a garantire:
    • un coordinamento efficace sul piano interno e la cooperazione diretta fra le proprie autorità;
    • il funzionamento del sistema di scambio delle informazioni.

Un’autorità di uno Stato membro può richiedere informazioni, compresa una specifica indagine amministrativa, all’omologa autorità di un altro Stato membro. Lo fa utilizzando, quando è possibile, il sistema d’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa e un documento di assistenza amministrativa reciproca.

L’autorità che riceve tale richiesta:

  • fornisce le informazioni richieste, a condizione:
    • che l’autorità richiedente abbia esaurito le consuete fonti di informazione,
    • che il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo non impongano un onere amministrativo eccessivo;
  • risponde il prima possibile e, comunque, entro e non oltre tre mesi;
  • può rifiutarsi di fornire informazioni:
    • se l’autorità richiedente non è in grado, per motivi di diritto, di fornire analoghe informazioni,
    • qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale o di un procedimento commerciale, oppure
    • qualora la divulgazione di tali informazioni sia contraria all’ordine pubblico.

Lo scambio di informazioni è obbligatorio:

  • qualora si sia verificata o si sospetti che si sia verificata una violazione della legislazione in un altro Stato membro;
  • qualora esista un rischio di frode o perdita di accise in un altro Stato membro;
  • se si verifica la distruzione totale o la perdita di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa*;
  • qualora si verifichi un evento eccezionali mentre i prodotti soggetti ad accisa si spostano all’interno dell’Unione.

Lo scambio di informazioni è facoltativo qualora le stesse siano necessarie per garantire la corretta applicazione della legislazione.

Le informazioni comunicate o raccolte ai sensi del regolamento:

  • sono coperte dal segreto d’ufficio;
  • possono essere utilizzate:
    • per accertare la base imponibile delle accise,
    • per riscuotere o controllare in via amministrativa le accise,
    • per controllare il movimento dei prodotti soggetti ad accisa,
    • per condurre un’analisi di rischio,
    • per accertare altre tasse, dazi e oneri.

Una banca dati elettronica in ogni Stato membro:

  • contiene registri con informazioni dettagliate:
    • sugli operatori economici (depositari autorizzati, destinatari registrati, speditori registrati),
    • sui luoghi autorizzati quali depositi fiscali;
  • rimane aggiornata con informazioni complete ed esatte provenienti dagli uffici centrali di collegamento per le accise.

La Commissione:

  • gestisce un registro centrale, nell’ambito del sistema informatizzato, degli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa o che movimentano prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo* tra Stati membri;
  • garantisce che le persone che intervengono nel movimento di tali prodotti possano ottenere conferma per via elettronica della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale
  • esamina e valuta l’applicazione della legislazione insieme agli Stati membri;
  • riassume periodicamente le esperienze nazionali al fine di migliorare il sistema;
  • riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea ogni cinque anni riguardo all’utilizzo della legislazione;
  • è assistita dal comitato delle accise;
  • ha adottato due atti di esecuzione ai sensi del regolamento:
    • il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul registro degli operatori economici e dei depositi fiscali;
    • il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 sulla cooperazione e lo scambio di informazioni.

Il regolamento:

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 389/2012 è stato modificato dai regolamenti (UE) 2020/261, 2021/774 e 2023/246, che riguarda la registrazione degli operatori economici che intervengono nel movimento dei prodotti immessi in consumo. Tali atti di modifica sono già stati integrati nella versione consolidata del regolamento (UE) n. 389/2012.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 luglio 2012.

CONTESTO

  • Il regolamento prevede un sistema comune in base al quale gli Stati membri si assistono reciprocamente e collaborano con la Commissione per garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, combattere l’evasione delle stesse e ridurre al minimo le distorsioni nel mercato interno.
  • Il regime generale delle accise è previsto dalla direttiva (UE) 2020/262 (si veda la sintesi), che si applica dal 13 febbraio 2023. Tale direttiva abroga e sostituisce la precedente direttiva 2008/118/CE (si veda la sintesi).
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Regime di sospensione dall’accisa. Un regime fiscale applicato alla produzione, alla trasformazione, alla detenzione o al movimento di prodotti soggetti ad accisa in base al quale l’accisa è sospesa.
Immissione in consumo. Lo svincolo, anche irregolare, di prodotti soggetti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa. I prodotti sono immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spostati nel territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati a fini commerciali o utilizzati. Sono soggetti ad accisa nello Stato membro di destinazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 del 8.5.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 389/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/246 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali (GU L 34 del 6.2.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio, del 10 maggio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2020/261 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 1).

Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 del 11.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.02.2023

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