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La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da un altro paese dell’Unione europea

Con la presente direttiva l’Unione europea (UE) chiarisce ed estende le regole esistenti sulla restituzione di tutti i beni culturali considerati patrimonio nazionale da un paese dell’UE, usciti illecitamentegennaio 1993 dal suo territorio a decorrere dal 1ogennaio 1993 .

ATTO

Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (rifusione)

SINTESI

COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

Con la presente direttiva l’Unione europea (UE) chiarisce ed estende le regole esistenti sulla restituzione di tutti i beni culturali considerati patrimonio nazionale da un paese dell’UE, usciti illecitamentegennaio 1993 dal suo territorio a decorrere dal 1ogennaio 1993 .

PUNTI CHIAVE

Campo d’applicazione

La presente direttiva contempla i beni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico, numismatico o valore scientifico. Tali beni possono essere parte di collezioni pubbliche o di altro tipo oppure singoli elementi. Possono provenire da scavi regolari o clandestini, purché siano classificati o definiti come patrimonio nazionale.

Non è più in essere il requisito in base a cui i beni dovrebbero appartenere a categorie o rispettare le soglie di antichità e/o di valore per poter essere restituiti a norma della presente direttiva.

Cooperazione tra i paesi dell’UE

Alle agenzie governative nazionali viene richiesto di cooperare in modo efficiente tra di loro e di scambiarsi informazioni sui beni culturali usciti illecitamente attraverso l’uso del sistema di informazione del mercato interno.

Termini per la verifica e la restituzione

Una volta ricevuta la notifica della scoperta di un bene, un paese dispone di un termine di sei mesi per verificare se il bene culturale reperito in un altro paese dell’UE costituisce patrimonio nazionale.

Il paese dal cui territorio il bene culturale è uscito illecitamente può iniziare un’azione di restituzione entro tre anni a decorrere dalla data in cui viene a conoscenza del luogo in cui si trova il bene culturale e dell’identità del suo possessore o detentore.

L’azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent’anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tale limite di tempo è esteso entro il termine di settantacinque anni nel caso di beni che fanno parte di collezioni pubbliche o di istituzioni ecclesiastiche (nei paesi in cui sono oggetto di misure speciali di tutela).

Indennizzo

In base alle circostanze del caso, e a condizione che il detentore dimostri di aver usato, all’atto dell’acquisizione del bene, la diligenza richiesta (ossia che non fosse a conoscenza del traffico illecito dello stesso), il giudice competente dello Stato membro richiesto accorda un equo indennizzo. Tale dimostrazione si basa sulla documentazione sulla provenienza del bene, sulle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, sul prezzo pagato, sul fatto che il detentore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati.

QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2014/60/UE abroga la legislazione esistente (la direttiva 93/7/CEE) a decorrere dal 19.12.2015.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2014/60/UE

17.6.2014

18.12.2015

GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1-10

Rettifica

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GU L 147 del 12.6.2015, pag. 24

Ultimo aggiornamento: 10.09.2015

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