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Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi della Comunità di sviluppo dell’Africa australe

 

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra

Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i gli Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

Mirano a favorire lo sviluppo attraverso l’istituzione di relazioni commerciali libere tra l’Unione europea (UE) e i sei paesi interessati.

PUNTI CHIAVE

La Comunità di sviluppo dell’Africa australe (SADC) è composta da:

  • Botswana
  • Lesotho
  • Mozambico
  • Namibia
  • Sud Africa e
  • Eswatini (ex Swaziland).

Orientamento in favore dello sviluppo

  • L’accordo è di tipo asimmetrico. L’UE garantisce a Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia ed Eswatini l’esenzione dai dazi doganali* e dai contingenti* nell’accesso al mercato dell’UE. Garantisce inoltre al Sud Africa un maggiore accesso al mercato, al di là del precedente accordo.
  • L’accordo non impone ai paesi del SADC di adeguarsi all’accesso al mercato garantito loro dall’UE. La SADC può mantenere le tariffe su certi prodotti per proteggersi dalla concorrenza internazionale.
  • I paesi aderenti all’accordo di partenariato economico (APE) possono aumentare i dazi all’importazione, qualora le importazioni provenienti dall’UE aumentino a tal punto o così rapidamente da minacciare di perturbare la produzione nazionale.
  • L’UE non può ricorrere a sovvenzioni all’esportazione relative a prodotti agricoli.
  • L’accordo promuove la diversificazione economica attraverso la riduzione dei dazi all’importazione sui prodotti «intermedi», quali semi, concimi e macchine, con l’obiettivo di rendere tali prodotti più accessibili agli imprenditori africani.

Indicazioni geografiche

  • I produttori comunitari di prodotti tradizionali con una reputazione mondiale, ad esempio prodotti vitivinicoli e alimentari, hanno il diritto esclusivo di utilizzare i propri nomi tradizionali in Sud Africa.
  • Varie indicazioni geografiche sudafricane sono protette nel mercato dell’UE, come diversi tipi di vino e il rooibos tea.

Sviluppo sostenibile.

  • Tutte le parti sono tenute a rispettare norme sociali e in materia di ambiente.
  • L’accordo stabilisce una procedura di consultazione per questioni ambientali e in materia di lavoro e definisce un elenco completo di aree di cooperazione tra le parti al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile.

Eccezioni (deroghe) alle norme di origine

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/882 della Commissione concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell’APE SADC-UE concernente le preparazioni o le conserve di alalunga della voce SA 1604, fabbricate a partire da tonno bianco non originario della voce SA 0302 o 0303, concesse alla Namibia entro un contingente annuo di 800 tonnellate metriche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo tra l’UE e la SADC, l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 10 ottobre 2016 tra l’Unione europea e la Repubblica del Botswana, il Regno del Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno di Eswatini come indicato nell’avviso (si vedano sotto i documenti correlati) e a decorrere dal 4 febbraio 2018 tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico (si vedano i relativi avvisi alla voce «documenti correlati» qui sotto).

L’applicazione provvisoria esclude l’articolo 12, paragrafo 4, relativo al sostegno degli Stati membri dell’UE alla cooperazione allo sviluppo nei paesi della SADC aderenti all’APE, che era già applicabile.

La decisione (UE) 2016/1623 è in vigore dal 1° giugno 2016.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Esenzione dai dazi doganali. Esente dal pagamento dei dazi.
Senza quote. Senza alcun limite alle quantità di beni importati o esportati.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1° giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi dell’UE, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi dell’UE, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/882 della Commissione, del 23 maggio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, che si applicano nell’ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 15).

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi dell’UE, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 38 del 10.2.2018, pag. 1).

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 274 dell’11.10.2016, pag. 1).

Avviso relativo all’applicazione nell’UE del cumulo previsto dall’articolo 7, paragrafi 3 e 7, del protocollo 1 dell’accordo di partenariato economico SADC-UE, con gli altri Stati ACP aderenti all’APE e con i paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea (GU C 407, del 12.11.2018, pag. 8).

Comunicazione riguardante l’elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’Accordo di partenariato economico UE-SADC (GU C 407, del 12.11.2018, pag. 5–7).

Ultimo aggiornamento: 09.09.2021

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