La politica comune della pesca dell’Unione europea
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Il regolamento comprende le norme di base della politica comune della pesca (PCP) nell’Unione europea (Unione).
- La PCP si prefigge di garantire che le attività di pesca e dell’acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine. In linea con il Green Deal europeo (si veda la sintesi) e la strategia sulla biodiversità per il 2030 (si veda la sintesi), il settore della pesca dell’Unione è disciplinato dal principio di precauzione al fine di limitare l’impatto delle attività di pesca sull’ecosistema marino.
- La PCP si fonda su quattro pilastri:
- La PCP stabilisce le norme per la gestione della pesca, contribuendo così alla conservazione delle risorse biologiche marine, a una maggiore produttività, a un equo tenore di vita del settore della pesca, a mercati stabili e alla disponibilità di risorse alimentari a prezzi ragionevoli. Per quanto riguarda le misure commerciali e il sostegno finanziario, la PCP contempla inoltre le risorse biologiche di acqua dolce e le attività di acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
PUNTI CHIAVE
- La gestione della pesca intende permettere ai pescatori di ottimizzare le catture senza mettere a repentaglio la riproduzione degli stock ittici (il loro «rendimento massimo sostenibile»*. A tale proposito, il totale ammissibile di catture o «possibilità di pesca» sono fissati per la maggior parte degli stock ittici principali. I livelli di pesca dovevano essere conformi ai livelli di rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock entro il 2015, se possibile, e comunque non oltre il 2020.
- La gestione degli stock ittici si basa sulla consulenza scientifica. Gli Stati membri dell’Unione devono raccogliere, gestire e rendere disponibili i dati necessari per la consulenza scientifica. Ciò comprende dati biologici, ambientali e socio-economici. Le attività relative alla raccolta dei dati sono finanziariamente sostenute dall’Unione.
- Con l’introduzione di un obbligo di sbarco*, la PCP intende porre fine alla pratica inefficiente di riversare in mare le catture indesiderate (rigetto). L’obbligo di sbarco è stato gradualmente inserito nell’arco del periodo 2015–2019 ed è ora pienamente in vigore, e richiede ai pescatori di sbarcare tutte le catture di specie commerciali regolamentate.
- I piani pluriennali fissano gli obiettivi per la gestione degli stock ittici. Qualora l’adozione di piani pluriennali o piani di gestione che prevedono piani di rigetto richieda più tempo di quanto inizialmente previsto, il regolamento (UE) 2017/2092 (recante modifica al regolamento (UE) n. 1380/2013) conferisce alla Commissione Europea il potere di adottare piani di rigetto.
- Le misure tecniche consistono in una vasta serie di norme che disciplinano in che modo, dove e quando possono pescare i pescatori. Esse sono stabilite per tutti i bacini marittimi europei; tuttavia, differiscono notevolmente le une dalle altre a seconda del bacino marittimo, rispecchiando le condizioni regionali.
- La PCP decentra il processo decisionale avvicinandolo ai luoghi di pesca (un processo noto come regionalizzazione). Prevede l’istituzione di consigli consultivi per ciascuna delle zone geografiche. Gli Stati membri con un interesse di gestione in una zona determinata possono proporre misure dettagliate, che la Commissione può integrare nel diritto dell’Unione.
- Un sistema di controllo della pesca garantisce la conformità alle norme della PCP, inclusa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento (CE) n. 1005/2008, si veda la sintesi). Il regolamento (UE) n. 1026/2012 (si veda la sintesi) definisce le norme che si applicano alla conservazione degli stock ittici in paesi che praticano la pesca non sostenibile.
- Le nuove norme di commercializzazione per quanto riguarda l’etichettatura, la qualità e la tracciabilità permettono ai consumatori di essere meglio informati sull’origine del pesce che acquistano e sulle modalità di produzione.
- Il principio di sostenibilità si applica anche ai pescherecci dell’Unione operanti al di fuori delle acque dell’Unione. La Commissione ha il diritto di negoziare e di concludere accordi di partenariato di pesca sostenibile per conto dell’Unione con alcuni paesi terzi partner. Tali accordi:
- consentono ai pescherecci dell’Unione di pescare stock in eccedenza nella zona economica esclusiva* del paese partner in un ambiente regolamentato dalla legge in cambio di contributi finanziari;
- sono incentrati sulla conservazione delle risorse e sulla sostenibilità ambientale, assicurando che tutti i pescherecci dell’Unione siano soggetti alle stesse regole di controllo e trasparenza.
- Gli Stati membri devono favorire lo sviluppo dell’acquacoltura sostenibile tramite piani nazionali pluriennali.
Revisione della PCP riformata
Ogni anno, la Commissione pubblica una comunicazione in cui delinea lo stato di avanzamento della situazione degli stock ittici e avvia una consultazione pubblica di vasta portata sull’assegnazione delle possibilità di pesca per l’anno successivo. Tale comunicazione valuta i progressi compiuti in merito alla pesca sostenibile nell’Unione e riesamina l’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca, le prestazioni socio-economiche del settore e l’attuazione dell’obbligo di sbarco. Inoltre, definisce la proposta sulle possibilità di pesca per l’anno successivo.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2014.
CONTESTO
- La PCP è stata introdotta per la prima volta nel 1970. Ha subito varie riforme, la più recente delle quali è entrata in vigore il 1o gennaio 2014.
- Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Rendimento massimo sostenibile. Il massimo rendimento teorico di equilibrio che può essere continuamente prelevato in media da uno stock in condizioni ambientali medie esistenti senza alterare in modo significativo il processo di riproduzione.
Obbligo di sbarco. Il requisito imposto a tutti i pescherecci dell’Unione di sbarcare tutte le catture per porre fine alla pratica inefficiente di riversare in mare le catture indesiderate.
Zona economica esclusiva. un’area di acque costiere e fondale entro una determinata distanza dalla costa di un paese, su cui il paese rivendica diritti esclusivi di pesca, perforazione e altre attività economiche.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) 1954/2003 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1380/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso una pesca più sostenibile nell’Unione: situazione attuale e orientamenti per il 2022 [COM(2021) 279 final del 9.6.2021].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione delle risorse ittiche in relazione ai Paesi che autorizzano la pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).
Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 21.03.2022