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Document 52016DC0023

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Pachetto anti-elusione: prossime tappe per assicurare un’imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell’UE

COM/2016/023 final

Bruxelles, 28.1.2016

COM(2016) 23 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Pachetto anti-elusione: prossime tappe per assicurare un’imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell’UE

{SWD(2016) 6 final}


1.Un’imposta societaria equa ed efficiente: pietra angolare del mercato unico

Il mercato unico, concepito per consentire alle persone, alle merci, ai servizi e ai capitali di circolare più liberamente, è una delle più grandi conquiste dell’Europa. Il mercato unico ha ridotto gli oneri amministrativi per i professionisti e le imprese che operano a livello transfrontaliero, garantisce ai consumatori una maggiore scelta e prezzi più bassi e consente alle persone di viaggiare, vivere, lavorare e studiare ovunque lo desiderino. Per questo la Commissione si è posta l’obiettivo prioritario di rendere il mercato interno più integrato ed equo, presupposto fondamentale di un’economia fiorente che arrechi benefici a tutti.

Come indicato nel piano d’azione del giugno 2015 relativo a un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’UE 1 , un mercato unico solido necessita di un sistema di tassazione delle imprese equo, efficiente e favorevole alla crescita, partendo dal principio che le imprese dovrebbero pagare le imposte nel paese in cui generano gli utili. Una pianificazione fiscale aggressiva mette a repentaglio questo principio. La maggioranza delle imprese non pratica una pianificazione fiscale aggressiva e subisce uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese che lo fanno. Il comportamento aggressivo di queste ultime imprese distorce i segnali di prezzo e consente loro di beneficiare di una riduzione del costo del capitale con effetti distorsivi sulla parità di condizioni all’interno del mercato unico. Le piccole e medie industrie in particolare patiscono gli effetti negativi di questo fenomeno.

Nello stesso tempo gli Stati membri subiscono riduzioni significative del gettito fiscale a causa della pianificazione fiscale aggressiva di alcune imprese, con la conseguenza che altri contribuenti, meno mobili e aggressivi, finiscono per dover sostenere oneri ancora maggiori. Nel momento in cui l’Europa esce da una difficile crisi economica è comprensibile che i cittadini non accettino di sostenere un carico fiscale più elevato quando talune società evitano di pagare il dovuto, talvolta con la complicità, volontaria o involontaria, di governi nazionali. Questa ripartizione ineguale degli oneri compromette l’equità della tassazione, ha un effetto demotivante sui contribuenti e minaccia il contratto sociale tra i cittadini e i loro governi. Il Parlamento europeo, facendosi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini europei, ha chiesto di mettere fine a queste pratiche.

Gli Stati membri concordano, consapevoli che il problema della tassazione non possa essere eluso se si vuole potenziare il mercato interno. È essenziale un approccio coordinato per attuare sistemi fiscali favorevoli alla crescita e affrontare i problemi a livello transfrontaliero, così da garantire un buon funzionamento del mercato unico, realizzare con successo un’unione dei mercati dei capitali e attirare investimenti verso l’UE. Gli Stati membri, riconoscendo tutto questo, hanno esortato a mettere fine alla pianificazione fiscale aggressiva 2 . A tal fine è necessario un approccio comune a livello dell’UE o l’adozione nell’Unione di disposizioni anti-elusione generali e specifiche, che prevedano sia misure interne sia interventi comuni contro le minacce esterne di erosione della base imponibile.

2.Pianificazione fiscale aggressiva: un problema di portata mondiale che richiede soluzioni a livello UE e mondiale

Interventi unilaterali degli Stati membri non consentirebbero di risolvere adeguatamente il problema della pianificazione fiscale aggressiva e creerebbero problemi. In un mercato unico fondato sulla libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali l’adozione di misure non coordinate contro il trasferimento degli utili rischia di risultare controproducente. Affrontare questo problema a dimensione transfrontaliera con approcci nazionali divergenti può fornire scappatoie a chi pratica una pianificazione fiscale aggressiva. Le norme in vigore in uno Stato membro possono compromettere l’efficacia delle norme in vigore in altri Stati membri. Inoltre, un approccio non coordinato può comportare incertezza e oneri amministrativi per le imprese e

può incoraggiare ulteriormente risposte non ottimali da parte degli Stati membri. In alcuni casi gli Stati membri sono riluttanti ad agire per il timore che ciò possa comportare uno svantaggio competitivo. Alcuni Stati membri reagiscono a questo problema intensificando gli sforzi per attirare o trattenere gli utili delle multinazionali nel loro territorio - in alcuni casi mediante regimi fiscali preferenziali o ruling fiscali individuali che garantiscono un vantaggio selettivo in contrasto con la normativa UE in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tendono a incentivare ancora di più le imprese a trasferire gli utili, riducendo ulteriormente le entrate fiscali complessive degli Stati membri e impedendo a questi ultimi di adottare politiche fiscali a sostegno della crescita. Benché i regimi preferenziali e i ruling fiscali individuali siano oggetto di procedimenti mirati intesi a verificare l’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, è tuttavia necessario integrare questi interventi con misure legislative.

La pianificazione fiscale aggressiva è un problema globale che richiede soluzioni a livello europeo e internazionale. Molti Stati membri hanno ormai riconosciuto che intervenire in modo unilaterale non è sufficiente e vi è un ampio consenso sul fatto che è necessario reagire in modo coordinato al problema della pianificazione fiscale aggressiva se si vogliono garantire condizioni eque di concorrenza in campo fiscale.

3.È il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione: bisogna coniugare le ambizioni politiche con la certezza del diritto

La comunicazione della Commissione del 17 giugno 2015 relativa a un “Sistema di imposizione delle società equo ed efficace nell’Unione europea: 5 settori d’intervento principali” ha posto le basi per intervenire contro la pianificazione fiscale aggressiva. L’introduzione di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) costituisce un aspetto centrale del piano d’azione in quanto consentirebbe di riformare alla base la tassazione delle imprese, fornendo una soluzione olistica al problema del trasferimento degli utili in Europa, migliorando inoltre il contesto fiscale per le imprese e riducendo il carico fiscale.

In attesa dell’adozione della proposta rivista di base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società, per l’immediato il piano d’azione adottato in giugno ha indicato altri interventi mirati a garantire un’imposizione effettiva nel luogo in cui sono generati gli utili, migliorando il contesto fiscale per le imprese, facendo ulteriori passi verso la trasparenza fiscale e rafforzando gli strumenti di coordinamento dell’UE. Si tratta di iniziative strettamente collegate al progetto G20/OCSE sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), che non era stato ancora finalizzato al momento della pubblicazione del piano d’azione. Da allora sono stati messi a segno buoni progressi in molte di queste iniziative. Tuttavia, in alcuni ambiti del piano d’azione gli interventi a livello UE dipendevano dal completamento del progetto G20/OCSE.

La relazioni del G20/OCSE 3 sono state pubblicate nell’ottobre 2015 e ci si aspetta ora che gli Stati membri attuino molte delle raccomandazioni ivi contenute in conformità al diritto dell’UE. Molti Stati membri hanno dichiarato di voler applicare quanto prima tali soluzioni ma vi è il rischio che lo facciano in modo divergente o che abbiano un’interpretazione diversa delle misure dell’OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili.

Questo non è sufficiente. Nell’Unione europea eventuali misure anti-elusione devono essere adottate in modo chiaro e coerente al fine di rafforzare la posizione collettiva degli Stati membri contro l’elusione fiscale nel rispetto delle libertà sancite dai trattati e della competitività dell’UE.

L’UE può e deve fare di più per garantire che gli Stati membri mettano a punto una norma comune in questo ambito. L’UE dispone di strumenti atti a garantire che le misure anti-elusione siano attuate in modo coordinato in tutti gli Stati membri in modo da potenziare le rispettive difese contro gli abusi e fornire una maggiore certezza del diritto alle imprese. In particolare l’UE può garantire un approccio comune grazie all’adozione di strumenti giuridici. Ciò è appropriato in alcune circostanze, ad esempio quando le misure difensive fanno riferimento alla legislazione nazionale. La legislazione potrebbe certo prevedere un certo livello di flessibilità per consentire agli Stati membri di tenere conto delle loro rispettive e differenti situazioni, garantendo tuttavia almeno l’esistenza di una norma minima comune in tutta l’Unione. Una legislazione di portata UE aiuterebbe a mantenere condizioni eque e uniformi in campo fiscale per gli Stati membri, limitando le distorsioni che mettono a repentaglio il mercato unico.

In altri casi, come in quello dei trattati fiscali, lo strumento legislativo potrebbe non essere appropriato. In questi casi una raccomandazione della Commissione potrebbe costituire una modalità migliore per fornire orientamenti su un approccio compatibile con il diritto dell’UE. In altri ambiti può essere appropriato utilizzare altri strumenti di cui dispone l’UE, quali il Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento, il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese o il gruppo “Piattaforma per la buona governance fiscale”.

È necessario intervenire ora per elaborare un contesto fiscale per le imprese nell’UE che promuova un’economia competitiva e favorevole alla crescita. Quanto più si aspetta tanto maggiore è il rischio che emergano approcci divergenti con conseguenti oneri amministrativi e incertezza per le imprese e ricadute negative sul mercato interno. Non c’è tempo da perdere. Gli Stati membri hanno esplorato a fondo queste tematiche sia in ambito UE che OCSE. Nel corso di questo processo sono stati ampiamente consultati, e hanno reso note le rispettive posizioni, imprese, ONG e categorie professionali. Il Parlamento europeo ha presentato le proprie relazioni in materia di pianificazione fiscale aggressiva. Tutte le carte sono in tavola. È giunto il momento di agire.

4.Imposizione effettiva: garantire che le imposte siano pagate dove vengono generati gli utili

Come indicato nel piano d’azione del giugno 2015, le società che beneficiano del mercato unico e vi generano utili dovrebbero pagare le imposte su tali utili all’interno dell’UE nel luogo in cui svolgono la loro attività. È chiaro tuttavia che questa correlazione non è stata rispettata da molte imprese che trasferiscono utili dal luogo in cui sono generati verso Stati membri che garantiscono aliquote fiscali più basse e regimi preferenziali e verso paesi terzi senza alcuna relazione con il luogo in cui esercitano effettivamente la loro attività economica. Alcuni degli incentivi offerti a una serie di imprese in violazione della normativa UE sugli aiuti di Stato possono essere perseguiti mediante il sistema di controllo sugli aiuti di Stato. E la Commissione è intervenuta attivamente in tutti i casi in cui ha riscontrato una violazione di tale normativa. Allo stesso tempo, tuttavia, le strategie di pianificazione fiscale aggressiva traggono spesso vantaggio da problemi sistemici più ampi quali i disallineamenti tra le legislazioni fiscali nazionali, o anche la normativa europea sull’imposta societaria 4 , per pagare un livello ridotto di imposta (o nessuna imposta) nel luogo in cui sono generati gli utili. Poiché il Parlamento europeo, molti Stati membri e portatori di interesse hanno chiesto di cambiare questa situazione, nel piano d’azione di giugno è stato inserito come prioritario l’impegno a garantire un’efficace tassazione degli utili nell’UE.

L’UE dispone di vari strumenti per perseguire questi obiettivi e ha già registrato progressi in una serie di iniziative finalizzate a garantire l’effettiva tassazione degli utili nel mercato unico.

I nuovi orientamenti di G20/OCSE sui prezzi di trasferimento dovrebbero contribuire a collegare gli utili alle attività economiche che li generano. La Commissione ha rivisto il mandato del Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento (Joint Transfer Pricing Forum - JTPF) 5 , che sta già operando attivamente per valutare le migliori modalità di utilizzo dei risultati del G20/OCSE in materia di BEPS al fine di rendere più efficace e coerente l’applicazione delle norme all’interno dell’UE, tenendo conto della realtà del mercato unico. Il Forum ha dimostrato a più riprese la propria capacità di fornire soluzioni pragmatiche e organiche ai problemi posti dalle prassi dell’UE in materia di prezzi di trasferimento e ci si aspetta che continui a fornire risultati. La Commissione intende monitorare l’applicazione delle nuove norme da parte degli Stati membri e valuterà la necessità di adottare norme più rigorose al fine di evitare manipolazioni.

Il gruppo “Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese” 6 ha messo a punto un processo di monitoraggio per assicurare che gli Stati membri applichino ai brevetti (“patent boxes”) l’approccio riveduto. Qualora gli Stati membri non applichino in modo adeguato questa nuova impostazione, la Commissione valuterà l’opportunità di adottare misure legislative per garantirne la corretta attuazione.

I ministri delle finanze dell’UE hanno discusso di imposizione effettiva e hanno convenuto di indirizzare nel breve termine i propri sforzi all’elaborazione di una nuova clausola antiabuso da inserire nella direttiva sugli interessi e sui canoni 7 . Questo lavoro proseguirà e la Commissione è fiduciosa sulle possibilità di pervenire a un accordo.

L’Europa ha ora l’opportunità di progredire in alcuni ambiti e di adottare misure in relazione ad altre strutture di pianificazione fiscale aggressiva, come discusso in sede OCSE e nel dibattito interistituzionale. Queste strutture sono oggetto di discussione nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il presente pacchetto e nello studio della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva. L’OCSE e altre istituzioni dell’UE hanno individuato le seguenti potenziali misure aggiuntive che potrebbero contribuire ad affrontare la pianificazione fiscale aggressiva:

limitare le deduzione degli interessi, uno dei principali strumenti per il trasferimento degli utili;

eliminare gli impatti negativi dei disallineamenti da ibridi, per evitare che determinino una doppia non imposizione;

rafforzare le norme sulle società controllate estere, per garantire che gli utili parcheggiati in paesi a bassa o inesistente imposizione fiscale siano effettivamente tassati;

rafforzare le norme relative all’imposizione degli attivi che vengono trasferiti verso un altro Stato (imposizione in uscita);

negare l’esenzione fiscale per taluni proventi di società transfrontaliere in assenza di effettiva imposizione nell’altro Stato (clausole di “switch-over”);

introdurre una norma generale antiabuso di portata UE; e

modificare la normativa in modo che sia più difficile per le società evitare artificiosamente di essere presenti a fini fiscali negli Stati membri o violare gli accordi sui trattati fiscali (stabile organizzazione e abuso dei trattati fiscali).

Un approccio di portata UE a queste misure permetterebbe di rafforzare il nesso tra produzione di utili e imposizione nell’UE. Dopo la pubblicazione del piano d’azione le discussioni in sede di Consiglio sono state incentrate sul raggiungimento di una soluzione comune per gli aspetti sopradelineati e gli Stati membri hanno messo a segno buoni progressi. La pubblicazione delle relazioni BEPS, che sono collegate a diverse delle azioni sopradelineate, ha dato ulteriore impulso alle discussioni in corso.

La Commissione è convinta che le soluzioni comuni all’esame del Consiglio migliorerebbero in modo considerevole la capacità degli Stati membri di fronteggiare la pianificazione fiscale aggressiva in attesa dei risultati della CCCTB. Il piano d’azione di giugno indicava che la Commissione avrebbe fatto in modo di rendere giuridicamente vincolante il consenso su questi elementi. Il presente pacchetto comprende pertanto una direttiva anti-elusione con cui la Commissione concretizza tale impegno mediante la presentazione di una proposta legislativa relativa agli elementi che possono essere attuati nelle legislazioni nazionali prima del raggiungimento di un accordo sulla CCCTB e dell’introduzione della stessa. Esso tiene conto inoltre delle risoluzioni del Parlamento europeo che invitano la Commissione a formulare proposte legislative in materia di misure anti-elusione.

Alcuni aspetti, tuttavia, non si prestano a essere trattati in una direttiva a sé stante. Ad esempio, nella direttiva non sono stati inseriti aspetti relativi prevalentemente ai trattati fiscali. Tuttavia, al fine di evitare ricadute negative è necessario un approccio coordinato. La Commissione presenta pertanto una raccomandazione sull’attuazione di misure relative alle stabili organizzazioni e alla relazione G20/OCSE sull’abuso dei trattati fiscali. In questo contesto la Commissione è preoccupata del fatto che la relazione G20/OCSE includa tra le soluzioni proposte clausole di limitazione dei benefici, per quanto sia riconosciuto che non si tratta necessariamente di una soluzione appropriata in tutte le regioni. Tali clausole limitano in effetti i benefici dei trattati fiscali a entità detenute da residenti di un solo Stato membro e possono pertanto essere considerate negative per il mercato interno in quanto scoraggiano gli investimenti transfrontalieri e possono causare problemi all’unione dei mercati del capitali. Gli Stati membri che intendano inserire nei rispettivi trattati fiscali norme basate sulla proposta G20/OCSE di un test per la verifica delle finalità principali dovrebbero farlo con modalità conformi al diritto dell’UE. A tal fine gli Stati membri sono invitati a utilizzare la formulazione aggiuntiva inserita nella raccomandazione.

Il pacchetto anti-elusione comprende inoltre una comunicazione che indica le tappe di un approccio UE maggiormente coordinato in materia fiscale nei confronti dei paesi terzi. Tale approccio verrà a integrare le misure anti-elusione già previste. Esso esamina in che modo l’UE possa promuovere meglio su scala globale norme internazionali di buona governance in materia fiscale, aiutando ulteriormente i paesi terzi a rispettare tali norme.

La comunicazione presenta criteri UE aggiornati di buona governance in linea con gli ultimi sviluppi internazionali, che dovrebbero essere un elemento costante di tutte le politiche esterne dell’UE in materia fiscale. Essa è intesa a migliorare l’utilizzo degli accordi internazionali sottoscritti dall’UE al fine di promuovere la buona governance fiscale e propugna un maggiore sostegno ai paesi in via di sviluppo nel settore dell’imposta societaria.

In linea con gli impegni formulati nel piano d’azione di giugno 2015, la comunicazione illustra inoltre un nuovo processo UE per valutare e catalogare i paesi terzi a fini fiscali, tenendo conto di molte delle misure che le commissioni TAXE ed ECON del Parlamento europeo hanno indicato come essenziali per combattere la pianificazione fiscale aggressiva con il coinvolgimento di paesi terzi.

5.Trasparenza: garantire un effettivo accesso alle informazioni in materia fiscale

La trasparenza è un elemento essenziale per garantire maggiore equità fiscale, sia nell’UE sia a livello internazionale. Per fronteggiare la pianificazione fiscale aggressiva, gli Stati membri devono avere accesso alle informazioni sulle imposte pagate in altre giurisdizioni. Nel marzo 2015 la Commissione ha presentato una proposta per migliorare ulteriormente la trasparenza in rapporto alle amministrazioni fiscali nella quale è previsto lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri. La proposta, adottata dal Consiglio nel dicembre 2015, contribuirà a garantire una cooperazione più efficace tra le autorità fiscali e aiuterà i governi a proteggere meglio le rispettive basi imponibili.

Tuttavia, bisogna fare di più per garantire l’equità fiscale nel mercato unico. Nonostante la recente adozione della proposta di scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri, le amministrazioni fiscali potrebbero spesso non disporre delle informazioni necessarie per verificare se le imprese abbiano trasferito artificiosamente ingenti importi di redditi verso ambiti fiscalmente vantaggiosi mediante pratiche quali i prezzi di trasferimento o altre analoghe. Il G20 e l’OCSE hanno raccomandato ai paesi di garantire un maggiore scambio di informazioni tra autorità fiscali, tra cui informazioni sulle imposte pagate dalle società e sugli utili, paese per paese. Si tratta di informazioni essenziali per la valutazione e l’audit delle prassi adottate talvolta dalle grandi multinazionali.

Le norme in questione dovrebbero essere applicate in modo uniforme in tutta l’UE al fine di garantire parità di condizioni tra gli Stati membri ed evitare gli oneri amministrativi che potrebbero insorgere se le imprese dovessero fornire informazioni differenti in ogni Stato membro. È per questo che la Commissione ha deciso di presentare una proposta per attuare a livello UE la rendicontazione paese per paese (CBCR) del G20/OCSE basandosi sul quadro legislativo per lo scambio di informazioni attualmente in vigore e apportando modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa. Inserendo la CBCR nella direttiva sulla cooperazione amministrativa, gli Stati membri beneficerebbero inoltre delle disposizioni esistenti in materia di cooperazione amministrativa, con conseguente facilitazione dello scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

Parallelamente la Commissione sta valutando in che modo le imprese multinazionali potrebbero rendere pubbliche, paese per paese, determinate informazioni di tipo contabile e fiscale. Una siffatta maggiore trasparenza in materia di imposta societaria potrebbe consentire all’opinione pubblica di esercitare una maggiore vigilanza sulle imprese multinazionali, contribuendo a garantire che gli utili vengano effettivamente tassati nel luogo in cui sono prodotti e rafforzando la fiducia dei cittadini. Potrebbe inoltre aiutare a rendere più equo il sistema fiscale nel mercato unico, contribuendo ulteriormente a ridurre le pratiche di elusione fiscale e le connesse strategie fiscali degli Stati membri, come pure a ridurre le differenze di trattamento inique tra le multinazionali e le altre imprese. Allo stesso tempo sarà necessaria un’iniziativa che tenga conto della necessità di tutelare i segreti commerciali legittimi delle imprese e promuovere la parità di condizioni per le imprese attive a livello mondiale. La Commissione sta prendendo in esame diverse opzioni nell’ambito della valutazione dell’impatto attualmente in corso e, una volta che quest’ultima sarà conclusa, presenterà, in primavera, un’iniziativa legislativa.

6.Affrontare il rischio della doppia imposizione

Riconoscendo le preoccupazioni espresse dalle imprese che le misure contro la pianificazione fiscale aggressiva possano, inavvertitamente, incrementare la doppia imposizione o dare adito a dispute tra amministrazioni fiscali in relazione alla base imponibile, le misure inserite nel pacchetto anti-elusione sono state elaborate in modo tale da ridurre per quanto possibile il rischio di doppia imposizione. Ad esempio, la direttiva anti-elusione spiega che se la doppia imposizione deriva dall’applicazione della normativa, i contribuenti dovrebbero ricevere una compensazione per l’imposta pagata in un altro Stato. Questo principio generale è assortito, laddove possibile, di norme più specifiche, come nel caso delle disposizioni sulle controllate estere. Inoltre, come indicato nel piano d’azione di giugno, la Commissione intende presentare una proposta per migliorare le procedure di risoluzione delle controversie. Il lavoro sulla valutazione dell’impatto in relazione alla risoluzione delle controversie è a buon punto e una proposta in tale ambito dovrebbe essere presentata in estate.

7.Prospettive future

Una volta adottata, la CCCTB consentirà di prevenire la pianificazione fiscale aggressiva nell’UE. L’attuazione della CCCTB resta pertanto uno degli obiettivi della Commissione. La consultazione pubblica sulla proposta rivista di CCCTB si è conclusa di recente e la Commissione sta lavorando per adottare le nuove proposte legislative entro l’autunno del 2016. La Commissione inviterà gli Stati membri ad adottare la proposta in tempi rapidi. Nel frattempo tuttavia l’Europa non può aspettare. Il pacchetto anti-elusione presenta un approccio pragmatico che riunisce le principali iniziative necessarie per incrementare l’imposizione effettiva e la trasparenza nel mercato unico e darà ulteriore impulso al processo di riforma in corso, esercitando pressione sugli Stati membri per indurli ad agire e aiutando a tradurre gli impegni assunti ad alto livello in interventi legislativi non appena possibile.

Il pacchetto si articola nelle seguenti iniziative 8 :

Proposta di direttiva anti-elusione

Raccomandazione relativa ai trattati fiscali

Proposta di direttiva relativa all’attuazione della rendicontazione paese per paese (CbCR) del G20/OCSE

Comunicazione su una strategia esterna

Documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce ulteriori analisi e sostegno alle iniziative citate.


Le iniziative in parola sono il risultato di discussioni ampie e costruttive in sede di Consiglio come pure dei gruppi “Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese” e “Piattaforma per la buona governance fiscale” e tengono conto inoltre delle relazioni G20/OCSE relative al progetto BEPS. La Commissione si è avvalsa inoltre delle utilissime relazioni del Parlamento europeo in materia fiscale e ha tenuto conto di molte delle raccomandazioni contenute nelle risoluzioni.

Poiché le misure di cui trattasi sono in linea con gli impegni assunti dagli Stati membri, dovrebbe essere possibile garantire un accordo in tempi rapidi sul pacchetto in questione. Le misure forniscono il quadro necessario per conseguire benefici effettivi che permettano di proteggere il mercato unico e costituiscono un approccio coerente e coordinato dell’Unione europea all’imposta societaria - sia all’interno dell’Unione sia in relazione al resto del mondo. Spetta ora agli Stati membri avvalersi di questa opportunità per superare le rispettive differenze e contribuire alla costruzione di un sistema fiscale più giusto ed efficiente nell’UE.

(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_en.pdf   
(2) http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/12/08-ecofin-conclusions-corporate-taxation/   
(3) http://www.oecd.org/ctp/beps.htm   
(4) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0049:it:HTML   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:it:HTML  
(5) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm   
(6) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/index_en.htm   
(7) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0049:it:HTML  
(8) Tutti gli interventi che in questo documento si propone di affidare alla Commissione sono coerenti e compatibili con il quadro finanziario pluriennale vigente (2014-2020).
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