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Document E2015P0010

Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda (Causa E-10/15)

GU C 209 del 25.6.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/6


Ricorso proposto il 21 aprile 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro l’Islanda

(Causa E-10/15)

(2015/C 209/05)

In data 21 aprile 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Auður Ýr Steinarsdóttir e Marlene Lie Hakkebo, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, B-1040 Bruxelles.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 21au del capo III dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda dell’obbligo di conformarsi, entro il 10 febbraio 2015, al parere motivato formulato dall’Autorità di sorveglianza EFTA in data 10 dicembre 2014 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell’obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio di cui al punto 21au del capo III dell’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 (in prosieguo: «l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA afferma che la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 7 dell’accordo SEE poiché non ha adottato le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti.


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