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Document E2013C0028

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 28/13/COL, del 30 gennaio 2013 , che modifica per l’ottantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

GU L 343 del 19.12.2013, p. 54–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 343 del 19.12.2013, p. 54–54 (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; sostituito da E2021C0293

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/28(1)/oj

19.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/54


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 28/13/COL

del 30 gennaio 2013

che modifica per l’ottantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 24,

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità (3),

considerando quanto segue:

Ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

Il 6 dicembre 2012 la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine  (4).

Detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.

Si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea.

La Commissione europea e gli Stati EFTA sono stati consultati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2013

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES

Presidente

Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

Membro del Collegio


(1)  «Accordo SEE».

(2)  «Accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(3)  Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (in appresso «GU») L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata sul sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(4)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO

ORIENTAMENTI SULL’ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL’ESPORTAZIONE A BREVE TERMINE  (1)

1   Introduzione

(1)

Le sovvenzioni all’esportazione possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato tra potenziali fornitori concorrente di beni e servizi. Per questo motivo la Commissione europea e l’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità»), in quanto custodi dell’osservanza delle regole di concorrenza del trattato CE e dell’accordo SEE, hanno sempre fortemente condannato tali sovvenzioni per gli scambi all’interno del SEE e per le esportazioni al di fuori del SEE. Per evitare che il sostegno concesso dagli Stati EFTA all’assicurazione del credito all’esportazione falsi la concorrenza, ne va chiarita la valutazione ai sensi delle norme SEE in materia di aiuti di Stato.

(2)

Nel 1998 l’Autorità ha fissato i principi dell’intervento statale negli orientamenti sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (2). Tali orientamenti, con efficacia quinquennale a decorrere dal 1o giugno 1998, sono stati successivamente modificati e il loro periodo di applicazione prorogato nel 2001 (3).

(3)

Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione degli orientamenti del 1998, in particolare durante la crisi finanziaria fra il 2009 e il 2011, risulta opportuno rivedere la politica dell’Autorità in tale settore.

(4)

Le regole enunciate nei presenti orientamenti contribuiranno a garantire che gli aiuti di Stato non falsino la concorrenza fra gli assicuratori del credito all’esportazione privati e pubblici, o fruenti di sostegno pubblico, nonché a creare eque condizioni di concorrenza fra gli esportatori.

(5)

I presenti orientamenti mirano a fornire agli Stati EFTA indicazioni più dettagliate sui principi su cui l’Autorità intende basare l’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e la loro applicazione all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Essi si propongono di rendere la politica dell’Autorità in questo settore quanto più trasparente possibile e di garantire prevedibilità e pari trattamento. A tal fine i presenti orientamenti stabiliscono un insieme di condizioni che devono ricorrere quando gli assicuratori statali intendono inserirsi sul mercato dell’assicurazione del credito all’esportazione a medio termine per i rischi assicurabili sul mercato.

(6)

I rischi che in linea di principio non sono assicurabili sul mercato esulano dal campo d’applicazione dei presenti orientamenti.

(7)

La sezione 2 riguarda l’ambito d’applicazione dei presenti orientamenti e contiene le pertinenti definizioni. La sezione 3 verte sull’applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e sul generale divieto di concessione di aiuti di Stato per l’assicurazione del credito all’esportazione riguardante i rischi assicurabili sul mercato. Infine, la sezione 4 prevede alcune deroghe alla definizione di «rischi assicurabili sul mercato» e specifica le condizioni dell’intervento statale nell’assicurazione dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato.

2   Campo d’applicazione degli orientamenti e definizioni

2.1   Campo d’applicazione

(8)

L’Autorità applicherà i principi enunciati nei presenti orientamenti solo all’assicurazione del credito all’esportazione con durata del rischio inferiore ai due anni. Tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni sono esclusi dal campo d’applicazione dei presenti orientamenti.

2.2   Definizioni

(9)

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

«coassicurazione»: la percentuale di ciascun danno assicurato che non è risarcita dall’assicuratore bensì sopportata da un altro assicuratore;

«durata del credito»: il periodo di tempo concesso all’acquirente per pagare i beni forniti e i servizi prestati nell’ambito di un’operazione di credito all’esportazione;

«rischi commerciali»: rischi comprendenti, in particolare:

il rifiuto arbitrario dell’acquirente di adempiere il contratto, ossia la decisione presa arbitrariamente da un acquirente non pubblico di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione senza un motivo legittimo,

il rifiuto arbitrario dell’acquirente non pubblico di accettare i beni oggetto del contratto senza un motivo legittimo,

l’insolvenza dell’acquirente non pubblico e del suo garante,

l’inadempimento protratto, ossia l’inesecuzione da parte dell’acquirente non pubblico e del suo garante di un’obbligazione pecuniaria derivante dal contratto;

«assicurazione del credito all’esportazione»: il prodotto assicurativo col quale l’assicuratore fornisce un’assicurazione contro un rischio commerciale e politico legato a obblighi di pagamento nell’ambito di un’operazione di esportazione;

«periodo di fabbricazione»: il periodo che intercorre fra la data dell’ordinazione e la consegna dei beni o servizi;

«rischi assicurabili sul mercato»: rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell’appendice; ai fini dei presenti orientamenti tutti gli altri rischi sono considerati non assicurabili sul mercato;

«rischi politici»: rischi comprendenti, in particolare:

il rischio che un acquirente pubblico o un paese impediscano di portare a termine un’operazione o non paghino nei termini,

il rischio che esula dalla sfera del singolo acquirente o che ricade al di fuori della sua responsabilità,

il rischio che un paese ometta di trasferire, nel paese dell’assicurato, somme pagate da acquirenti residenti nel suo territorio,

il rischio che casi di forza maggiore, in particolare situazioni di guerra, sopravvengano al di fuori del paese dell’assicuratore, nella misura in cui i loro effetti non siano assicurati in altro modo;

«assicuratore privato del credito»: una società o un’organizzazione diversa da un assicuratore statale che eserciti attività di assicurazione del credito all’esportazione;

«riassicurazione parziale»: riassicurazione che obbliga l’assicuratore a trasferire, e i riassicuratore ad assumere, una data percentuale di ciascun rischio nell’ambito di una determinata categoria di attività;

«riassicurazione»: assicurazione acquisita da un assicuratore presso un altro assicuratore per gestire, abbassandolo, il proprio rischio;

«durata del rischio»: il periodo di fabbricazione più la durata del credito;

«copertura singola»: copertura per tutte le vendite a un singolo acquirente o per un singolo contratto con un acquirente;

«assicuratore statale»: una società o altra organizzazione che eserciti un’attività di assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno o per conto di uno Stato del SEE, o uno Stato del SEE che eserciti una tale attività;

«copertura complementare»: copertura addizionale del rischio eccedente il limite di credito stabilito da un altro assicuratore;

«polizza sul fatturato totale»: polizza di assicurazione del credito diversa dalla copertura singola, ossia la polizza di assicurazione del credito che copre la totalità o la maggior parte delle vendite a credito dell’assicurato nonché i crediti risultanti dalle vendite a più acquirenti.

3   Applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE

3.1   Principi generali

(10)

Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, «sono incompatibili con il funzionamento [dell’accordo], nella misura in cui incidano sugli scambi tra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.».

(11)

Se l’assicurazione del credito all’esportazione è fornita da assicuratori statali, sono implicate risorse statali. Il coinvolgimento dello Stato può dare agli assicuratori e/o agli esportatori un vantaggio selettivo e potrebbe così falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra Stati del SEE. I principi esposti in appresso intendono fornire indicazioni su come valutare tali misure ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

3.2   Aiuti a favore degli assicuratori

(12)

Può configurarsi un aiuto di Stato se gli assicuratori statali godono di certi vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati. Tali vantaggi possono rivestire varie forme e possono includere, ad esempio:

a)

garanzie dello Stato per i finanziamenti e le perdite;

b)

esenzione dall’obbligo di costituire riserve adeguate e dagli altri obblighi derivanti dall’esclusione delle attività di assicurazione del credito all’esportazione effettuate per conto o con la garanzia dello Stato dal campo d’applicazione della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (4);

c)

sgravi o esenzioni dalle imposte normalmente dovute (quali le imposte sulle società e le imposte gravanti sulle polizze assicurative);

d)

erogazione di aiuti o conferimento di capitali da parte dello Stato o altre forme di finanziamento non conformi al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato;

e)

servizi in natura messi a disposizione dallo Stato, come l’accesso e il ricorso all’infrastruttura e ai servizi dello Stato o ad informazioni privilegiate, a condizioni che non ne riflettano il valore di mercato;

f)

riassicurazione diretta da parte dello Stato o garanzia di riassicurazione diretta dello Stato a condizioni più favorevoli di quelle offerte sul mercato riassicurativo privato, con la conseguenza di riassicurare a un prezzo eccessivamente basso o di creare artificialmente capacità che non sarebbero disponibili sul mercato privato.

3.3   Divieto di concessione di aiuti di Stato per i crediti all’esportazione

(13)

I vantaggi elencati al punto 12 per gli assicuratori statali riguardo ai rischi assicurabili sul mercato incidono sugli scambi di servizi d’assicurazione del credito all’interno del SEE e si traducono in differenze fra le coperture assicurative offerte per i rischi assicurabili sul mercato nei diversi Stati del SEE. Tali effetti alterano le condizioni di concorrenza tra gli assicuratori dei vari Stati del SEE, con ripercussioni indirette sugli scambi all’interno del SEE, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni all’interno o all’esterno del SEE (5). È necessario definire le condizioni cui deve essere soggetta l’attività degli assicuratori statali qualora fruiscano di tali vantaggi rispetto agli assicuratori privati, al fine di garantire che tali assicuratori non beneficino di aiuti di Stato. Ciò implica che in linea di principio essi non devono essere ammessi ad assicurare rischi assicurabili sul mercato.

(14)

Talvolta i vantaggi per gli assicuratori statali vengono trasferiti, almeno in parte, anche agli esportatori. Tali vantaggi possono falsare la concorrenza e gli scambi e configurare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni per l’assicurazione del credito all’esportazione contro rischi assicurabili sul mercato conformemente alla sezione 4.3 dei presenti orientamenti, l’Autorità riterrà che gli esportatori non ne traggono nessun vantaggio indebito.

4   Condizioni per la fornitura di assicurazione del credito all’esportazione contro rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato

4.1   Principi generali

(15)

Come indicato al punto 13 gli assicuratori statali, se godono dei vantaggi di cui al punto 12 rispetto agli assicuratori del credito privati, non devono in linea di principio coprire rischi assicurabili sul mercato. Nei casi in cui gli assicuratori statali o le loro controllate intendano coprire tali rischi deve essere garantito che essi non beneficino, direttamente o indirettamente, di aiuti di Stato. Devono quindi detenere fondi propri pari ad un determinato importo (margine di solvibilità, compreso il fondo di garanzia) e prevedere accantonamenti tecnici (una riserva di perequazione), e devono aver previamente ricevuto la necessaria autorizzazione di cui alla direttiva 73/239/CEE. Devono inoltre, come minimo, avere un’amministrazione e una contabilità separate per la copertura, per conto o con la garanzia dello Stato, dei rischi assicurabili sul mercato e di quelli non assicurabili sul mercato, al fine di dimostrare che non ricevono aiuti di Stato per l’assicurazione dei rischi assicurabili sul mercato. La contabilità relativa alle polizze stipulate dall’assicuratore per conto proprio dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (6).

(16)

Gli Stati EFTA che offrano copertura riassicurativa ad un assicuratore del credito all’esportazione mediante partecipazione a convenzioni di riassicurazione del settore privato relative a rischi sia assicurabili che non assicurabili sul mercato devono poter dimostrare che tale regime non comporta aiuti di Stato quali indicati al punto 12, lettera f).

(17)

Gli assicuratori statali possono fornire assicurazioni del credito all’esportazione per rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato alle condizioni previste dai presenti orientamenti.

4.2   Deroghe alla definizione di rischio assicurabile sul mercato: rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato

(18)

In deroga alla definizione di rischio «assicurabile sul mercato», certi rischi commerciali e politici inerenti ad acquirenti residenti nei paesi elencati nell’appendice sono considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato nei seguenti casi:

a)

se l’Autorità, avvalendosi del meccanismo di cui alla sezione 5.2, decide di escludere temporaneamente uno o più paesi dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato contenuto nell’appendice poiché la capacità del mercato dell’assicurazione privata non è sufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili nel paese o nei paesi interessati;

b)

se l’Autorità, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato EFTA, decide che i rischi sostenuti dalle piccole e medie imprese quali definite dalla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (7), e con un fatturato totale annuo all’esportazione non superiore a 2 milioni di EUR, sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato EFTA notificante;

c)

se l’Autorità, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato EFTA, decide che la copertura assicurativa singola a fronte di una durata del rischio pari ad almeno 181 giorni e inferiore a due anni è temporaneamente non assicurabile sul mercato per gli esportatori nello Stato EFTA notificante;

d)

se l’Autorità, dopo aver ricevuto una notifica da uno Stato EFTA, decide che, a causa della carenza di assicurazioni del credito all’esportazione, certi rischi sono temporaneamente non assicurabili sul mercato per gli esportatori nello Stato EFTA notificante.

(19)

Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato del SEE, i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 18 possono essere coperti da assicuratori statali, purché soddisfino le condizioni di cui alla sezione 4.3.

4.3   Condizioni per la copertura di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato

4.3.1   Qualità della copertura

(20)

La qualità della copertura offerta dagli assicuratori statali deve essere conforme alle norme di mercato. In particolare, possono essere coperti solo i rischi economicamente giustificati, cioè i rischi accettabili in base a principi di assicurazione sani. La percentuale massima di copertura deve essere pari al 95 % per i rischi commerciali e i rischi politici e il termine costitutivo di sinistro non deve essere inferiore a 90 giorni.

4.3.2   Principi di assicurazione

(21)

Alla valutazione dei rischi devono sempre essere applicati sani principi di assicurazione. Di conseguenza, il rischio di operazioni finanziariamente non solide non deve essere ammissibile alla copertura assicurativa nell’ambito di regimi fruenti di sostegno pubblico. Per quanto riguarda tali principi, i criteri di accettazione dei rischi devono essere espliciti. Se esiste già una relazione d’affari, gli esportatori devono avere un’esperienza positiva in termini di attività commerciali e/o di pagamenti. Gli acquirenti devono avere un registro dei sinistri vergine, il grado di probabilità del loro inadempimento deve essere accettabile, così come devono essere accettabili i loro rating finanziari interni e/o esterni.

4.3.3   Tariffazione adeguata

(22)

L’assunzione del rischio nei contratti di assicurazione del credito all’esportazione deve essere remunerata con un premio adeguato. Per ridurre al minimo l’esclusione degli assicuratori del credito privati, i premi medi nell’ambito di regimi sostenuti dallo Stato devono essere più elevati rispetto ai premi medi richiesti dagli assicuratori del credito privati per rischi simili. Questa condizione garantisce l’eliminazione graduale dell’intervento statale, poiché i premi più elevati assicureranno il ritorno degli esportatori verso gli assicuratori del credito privati non appena le condizioni di mercato lo consentiranno loro e non appena il rischio sarà di nuovo assicurabile sul mercato.

(23)

La tariffazione è considerata adeguata se viene applicato il premio minimo (8) (premio «safe-harbour») per la pertinente categoria (9) di acquirenti determinata in base al rischio, quale figura nella tabella in appresso. Il premio «safe-harbour» si applica a meno che gli Stati EFTA dimostrino che tali tassi siano inadeguati per il rischio in questione. Per le polizze sul fatturato totale, la categoria deve corrispondere al rischio medio inerente agli acquirenti cui si riferisce la polizza.

Categoria in base al rischio

Premio di rischio annuale (10)

(% del volume assicurato)

Eccellente (11)

0,2 – 0,4

Buono (12)

0,41 – 0,9

Soddisfacente (13)

0,91 – 2,3

Debole (14)

2,31 – 4,5

(24)

Per quanto riguarda la coassicurazione, la riassicurazione parziale e la copertura complementare, la tariffazione è considerata adeguata solo se il premio applicato è superiore almeno del 30 % al premio per la copertura originaria fornita da un assicuratore del credito privato.

(25)

Perché la tariffazione sia considerata adeguata, al premio di rischio devono essere aggiunti i diritti amministrativi indipendentemente dalla durata del contratto.

4.3.4.   Trasparenza e relazioni

(26)

Gli Stati EFTA devono pubblicare sui siti web degli assicuratori statali i regimi predisposti per i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 18, specificando tutte le condizioni applicabili.

(27)

Entro il 31 luglio dell’anno che segue l’intervento, devono presentare all’Autorità relazioni sui rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 18 e coperti da assicuratori statali.

(28)

La relazione deve contenere informazioni sull’applicazione di ciascun regime, e in particolare sul volume totale dei limiti di credito accordati, sul volume delle operazioni assicurato, sui premi applicati, sui sinistri registrati e risarciti, sugli importi recuperati e sui costi amministrativi del regime stesso. L’Autorità pubblicherà le relazioni sul suo sito web.

5   Aspetti procedurali

5.1   Principi generali

(29)

I rischi di cui al punto 18, lettera a), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3. In tali casi non è necessaria la notifica all’Autorità.

(30)

I rischi di cui al punto 18, lettere b), c) e d), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3 e previa notifica all’Autorità e sua autorizzazione.

(31)

L’inosservanza di una delle condizioni di cui alla sezione 4.3 non implica che l’assicurazione o il regime d’assicurazione del credito all’esportazione siano automaticamente vietati. Se uno Stato EFTA intende derogare ad una delle condizioni, o se ha dubbi sul fatto che un determinato regime d’assicurazione del credito all’esportazione previsto soddisfi le condizioni di cui ai presenti orientamenti, deve notificare il regime di cui trattasi all’Autorità.

(32)

L’analisi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la questione relativa alla compatibilità di una data misura con altre disposizioni dell’accordo SEE.

5.2   Modifica dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

(33)

Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata giustifichi l’esclusione temporanea di un paese dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, come indicato al punto 18, lettera a), l’Autorità prenderà in considerazione i seguenti fattori, in ordine di priorità:

a)

contrazione della capacità privata di assicurazione del credito: in particolare, la decisione di un importante assicuratore del credito di non coprire i rischi relativi agli acquirenti nel paese interessato, una diminuzione sensibile degli importi totali assicurati o un calo significativo della percentuale d’accettazione riguardante il paese interessato su un periodo di sei mesi;

b)

deterioramento dei rating di credito sovrani: in particolare, cambiamenti repentini dei rating del credito su un periodo di sei mesi, ad esempio ripetuti declassamenti da parte delle agenzie di rating indipendenti, o un forte aumento degli spread dei credit default swap;

c)

deterioramento dei risultati delle imprese del settore: in particolare, un forte aumento dei fallimenti nel paese interessato su un periodo di sei mesi.

(34)

Quando la capacità del mercato diventa insufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, l’Autorità può rivedere l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato su richiesta scritta di almeno tre Stati EFTA o d’ufficio.

(35)

Se l’Autorità intende modificare l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato contenuto nell’appendice, consulterà gli Stati EFTA, gli assicuratori del credito privati nonché i soggetti interessati e chiederà loro informazioni. La consultazione e il tipo di informazioni richieste saranno annunciati sul sito web dell’Autorità. Il periodo di consultazione non supererà solitamente i 20 giorni lavorativi. Quando, sulla base delle informazioni raccolte, l’Autorità deciderà di modificare l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, informerà per iscritto gli Stati EFTA e annuncerà la decisione sul suo sito web.

(36)

L’esclusione temporanea di un paese dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato sarà valida per non meno di 12 mesi. Le polizze d’assicurazione relative al paese temporaneamente escluso dall’elenco e sottoscritte durante tale periodo, possono restare valide al massimo fino alla scadenza di 180 giorni dalla data in cui cessa tale esclusione temporanea. Dopo tale data non possono essere sottoscritte nuove polizze di assicurazione. Tre mesi prima che cessi l’esclusione temporanea, l’Autorità esaminerà l’opportunità di prorogare o meno l’esclusione del paese interessato dall’elenco. Se l’Autorità determina che la capacità di mercato permane insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, tenendo conto dei fattori di cui al punto 33, può prorogare l’esclusione temporanea del paese dall’elenco conformemente al punto 35.

5.3   Obbligo di notifica delle eccezioni di cui al punto 18, lettere b) e c)

(37)

Gli elementi di cui dispone attualmente l’Autorità indicano che vi è una carenza del mercato per quanto riguarda i rischi di cui al punto 18, lettere b) e c), e che tali rischi siano quindi non assicurabili sul mercato (15). Va tenuto presente, tuttavia, che l’assenza di copertura non esiste in tutti gli Stati del SEE e che la situazione potrebbe cambiare col tempo, dal momento che il settore privato può mostrare interesse verso tale segmento del mercato. In linea di principio l’intervento dello Stato deve essere consentito solo per i rischi che il mercato non può coprire in altro modo.

(38)

Per tali ragioni, se uno Stato EFTA intende coprire i rischi specificati al punto 18, lettere b) o c), deve darne notifica all’Autorità ai sensi del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, e deve dimostrare nella notifica di aver contattato i principali assicuratori del credito e intermediari sul suo territorio (16) e di aver offerto loro la possibilità di dimostrare che la copertura necessaria per i rischi interessati è ivi disponibile. Se gli assicuratori del credito interessati non forniscono allo Stato EFTA o all’Autorità informazioni sulle condizioni della copertura e sui volumi assicurati per il tipo di rischi che lo Stato EFTA vuole coprire entro 30 giorni dal ricevimento di una tale richiesta da parte dello Stato EFTA stesso, o se dalle informazioni fornite non emerge la disponibilità, in tale Stato EFTA, della copertura per i rischi interessati, l’Autorità considererà i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato.

5.4   Obbligo di notifica negli altri casi

(39)

Per quanto riguarda i rischi indicati al punto 18, lettera d), lo Stato EFTA interessato, nella sua notifica all’Autorità ai sensi del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, deve dimostrare che la copertura non è disponibile per i suoi esportatori a causa di una crisi dell’offerta sul mercato dell’assicurazione privata (in particolare per l’uscita dal mercato nazionale di un importante assicuratore del credito), di una riduzione delle capacità o di una limitata gamma di prodotti rispetto ad altri Stati EFTA.

6   Data d’applicazione e durata

(40)

L’Autorità applicherà i principi enunciati nei presenti orientamenti a decorrere dalla data di adozione fino al 31 dicembre 2018.


(1)  I presenti orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine del 6 dicembre 2012 (GU C 392, 19.12.2012, pag. 1).

(2)  GU L 120 del 23.4.1998, pag. 27 e supplemento SEE n. 16 del 23.4.1998, pag. 1.

(3)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 52 e supplemento SEE n. 7 del 31.1.2002, pag. 1.

(4)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3, cfr. punto 2 dell’allegato IX dell’accordo SEE.

(5)  Nella sentenza pronunciata nella causa C-142/87, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, la Corte ha dichiarato che non soltanto gli aiuti alle esportazioni all’interno dell’Unione, ma anche gli aiuti alle esportazioni al di fuori dell’Unione possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi intra-UE. In effetti, in entrambi i tipi di operazioni la copertura è garantita da assicuratori del credito all’esportazione cosicché in entrambi i casi gli aiuti possono avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi intra-UE.

(6)  Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7), nella versione adattata ai fini dell’Accordo SEE mediante decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE (GU L 160 del 28.6.1994; supplemento SEE n. 17 del 28.6.1994).

(7)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, integrato nell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 131/2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 67 e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 49).

(8)  Per ogni categoria di rischio interessata, il range di premi di rischio «safe-harbour» è stato fissato secondo gli spread dei credit default swap a un anno (CDS), basati su un rating composito che include i rating di tutte e tre le principali agenzie (Standard & Poor, Moody’s e Fitch) per gli ultimi cinque anni (2007–11), presupponendo un rapporto medio sinistri-premi per l’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine del 40 %. I range sono stati in seguito resi continui per tenere conto meglio del fatto che i premi di rischio non restano costanti nel tempo.

(9)  Le categorie di rischio degli acquirenti sono basate sui rating del credito. I rating non devono essere necessariamente ottenuti da agenzie specifiche: sono altrettanto validi i sistemi di rating nazionali o quelli usati dalle banche. Per quanto riguarda le imprese senza un rating pubblico, potrebbe essere applicato un rating basato su informazioni verificabili.

(10)  Il premio «safe harbour» per un contratto d’assicurazione a 30 giorni può essere calcolato dividendo per 12 il premio di rischio annuale.

(11)  La categoria «Eccellente» include i rischi equivalenti a AAA, AA+, AA, AA–, A+, A, A– nei rating del credito di Standard & Poor.

(12)  La categoria «Buono» include i rischi equivalenti a BBB+, BBB o BBB– nei rating del credito di Standard & Poor.

(13)  La categoria «Soddisfacente» include i rischi equivalenti a BB+, BB o BB– nei rating del credito di Standard & Poor.

(14)  La categoria «Debole» include i rischi equivalenti a B+, B o B– nei rating del credito di Standard & Poor.

(15)  Cfr. la comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, del 6 dicembre 2012 (GU C 392, 19.12.2012, pag. 1).

(16)  Gli assicuratori del credito e gli intermediari contattati devono essere rappresentativi in termini di prodotti offerti (ad esempio, fornitori specializzati per rischio unico) e quota di mercato (rappresentano ad esempio, congiuntamente, una percentuale minima del 50 % del mercato).

Appendice

Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

 

Tutti gli Stati membri dell’UE e gli Stati EFTA-SEE

 

Australia

 

Canada

 

Giappone

 

Nuova Zelanda

 

Svizzera

 

Stati Uniti d’America


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