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Document E2007C0119

    Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 119/07/COL, del 16 aprile 2007 , sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari

    GU L 275 del 16.10.2008, p. 65–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2007/119/oj

    16.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 275/65


    RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 119/07/COL

    del 16 aprile 2007

    sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

    VISTO l'Accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso accordo SEE), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

    VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull' istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e protocollo 1,

    VISTO l'atto di cui al punto 54zn a del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE,

    Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari  (1),

    emendato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1,

    VISTO l'atto di cui al punto 54zzc del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE,

    Direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari  (2),

    emendato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1,

    VISTA la decisione n. 37/07/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 27 febbraio 2007, che autorizza il membro competente del collegio ad adottare la raccomandazione se il progetto di raccomandazione è conforme al parere del Comitato EFTA dei prodotti alimentari,

    CONSIDERANDO che il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione stabilisce tenori massimi per le diossine e per la somma di diossine e bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili nelle derrate alimentari,

    CONSIDERANDO che è necessario produrre dati affidabili in tutto lo Spazio economico europeo riguardo alla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nella più ampia gamma di derrate alimentari al fine di ottenere un quadro chiaro sull’andamento temporale della presenza di base di tali sostanze nelle derrate alimentari,

    CONSIDERANDO che la raccomandazione 144/06/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, dell'11 maggio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti invita gli Stati EFTA ad eseguire un monitoraggio casuale della presenza di diossine, PCB diossina-simili e, se possibile, PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari, in conformità della raccomandazione 2004/705/CE della Commissione (3),

    CONSIDERANDO che la raccomandazione 2004/705/CE della Commissione indica agli Stati membri la frequenza minima dei campioni da analizzare annualmente per le diverse categorie di derrate alimentari e il formato per riportare i risultati del monitoraggio della presenza di base di diossine, furani e PCB diossina-simili nelle derrate alimentari,

    CONSIDERANDO che è opportuno emendare l'attuale programma di monitoraggio, previsto dalla raccomandazione 2004/705/CE per tenere conto delle esperienze acquisite, e che gli Stati del SEE EFTA partecipino alla ricerca sui livelli di diossina, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari,

    CONSIDERANDO che è importante che i dati raccolti a norma della presente raccomandazione vengano regolarmente comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA e che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA trasmetta a sua volta questi dati alla Commissione europea, la quale ne assicura l’inserimento in una banca dati. Occorre fornire anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/69/CE della Commissione,

    CONSIDERANDO che i provvedimenti di cui alla presente raccomandazione risultano conformi al parere del Comitato EFTA dei prodotti alimentari, che assiste l’Autorità di vigilanza EFTA,

    RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

    1.

    di assicurare, a partire dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, il monitoraggio della presenza di base di diossine, furani e bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili nelle derrate alimentari, applicando la frequenza minima raccomandata di campioni da analizzare annualmente di cui alla tabella nell'allegato I.

    2.

    Di procedere, se possibile, anche all’analisi dei PCB non diossina-simili nei medesimi campioni.

    3.

    Di trasmettere regolarmente all'Autorità di vigilanza EFTA i dati risultanti dal monitoraggio con le informazioni e nei formati di cui all'allegato II, ai fini del loro inserimento in una banca dati. Occorre fornire anche dati di anni recenti ottenuti ricorrendo a un metodo di analisi conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 2002/69/CE e che riflettano i livelli di base.

    4.

    I riferimenti alla raccomandazione 2004/705/CE contenuti nella raccomandazione 144/06/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, dell'11 maggio 2006, si intendono fatti alla presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles il 16 aprile 2007.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA

    Kristján Andri STEFÁNSSON

    Membro del Collegio

    Niels FENGER

    Direttore


    (1)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.

    (3)  GU L 321 del 22.10.2004, pag. 45.


    ALLEGATO I

    Tabella 2:

    Riepilogo del numero minimo raccomandato di campioni alimentari da analizzare annualmente. La distribuzione dei campioni è basata sulla produzione in ciascun paese. Particolare attenzione viene prestata alle derrate alimentari per le quali si ritiene probabile un’ampia variazione nei livelli di base di diossina, furani e PCB diossina-simili. È il caso soprattutto del pesce.


    Prodotto, compresi anche i prodotti derivati

    Acquacoltura

    (*)

    Pesce selvatico:

    (**)

    Carni

    (***)

    Settore lattiero-caseario

    (****)

    Uova

    (*****)

    Altri

    (******)

    Totale

    n. di campioni

     

     

     

     

     

     

     

    Norvegia

     

     

     

     

     

     

     

    Islanda

     

     

     

     

     

     

     

    Note relative alla tabella

    Le cifre menzionate nella tabella sono cifre minime. Si invitano gli Stati del SEE EFTA a raccogliere un numero di campioni superiore.

    (*)   Acquacoltura: I campioni per l’acquacoltura si dovrebbero suddividere per specie, proporzionalmente alla produzione.

    (**)   Pesce selvatico: I campioni per il pesce selvatico si dovrebbero suddividere per specie, proporzionalmente alla cattura. Occorre rivolgere un’attenzione particolare alle anguille selvatiche.

    (***)   Carni: Oltre alla carne e ai prodotti derivati dalla carne ottenuti da bovini, suini, pollame e ovini, occorre prelevare un numero significativo di campioni di carne di cavallo, di renna, di capra, di coniglio, cervo o daino e selvaggina.

    (****)   Latte: Una gran parte dei campioni di latte dovrebbe essere prelevata da latte di fattoria (soprattutto latte vaccino). Inoltre è appropriato prelevare campioni di latte e prodotti lattiero-caseari non vaccini (latte di capra, ecc.)

    (*****)   Uova: Occorre rivolgere un’attenzione particolare alle uova di gallina ruspante e si dovrebbero prelevare anche campioni di uova di anatra, oca e quaglia.

    (******)   Altri: In questa categoria occorre rivolgere un’attenzione particolare a:

    integratori alimentari (in particolare quelli a base di olio di organismi marini);

    alimenti per lattanti e per la prima infanzia

    alimenti provenienti da regioni in cui, a causa per esempio di condizioni climatiche che causano inondazioni, vi sono stati mutamenti nelle condizioni produttive che potrebbero avere effetti sulla concentrazione di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari della regione.


    ALLEGATO II

    A.   Note esplicative sul modulo relativo ai risultati analitici relativi alla presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB negli alimenti

    1.   Informazioni generali sui campioni analizzati

    Codice del campione: codice di identificazione del campione.

    Paese: nome dello Stato membro in cui è stato realizzato il monitoraggio.

    Anno: anno in cui si è svolto il monitoraggio.

    Prodotto: prodotto alimentare analizzato — descrivere il prodotto alimentare nella maniera più precisa possibile.

    Stadio di commercializzazione: luogo in cui il (campione di) prodotto è stato raccolto.

    Tessuto: parte di prodotto analizzata.

    Espressione dei risultati: i risultati vanno espressi adottando il medesimo parametro adottato per fissare i livelli massimi. In caso di analisi di PCB non diossina-simili, è fortemente raccomandato esprimere i livelli adottando il medesimo parametro.

    Tipo di campione: campionamento a caso — è ammissibile anche una relazione sui risultati analitici di campionamenti mirati, a condizione che si specifichi chiaramente che si trattava di un campionamento mirato che non rispecchia necessariamente i normali livelli di base.

    Numero di sottocampioni: se il campione analizzato è un campione collettivo, deve essere specificato il numero di sottocampioni (numero di singoli campioni). Qualora il risultato analitico si basi su un solo campione, va notificato 1. Il numero di sottocampioni in un campione collettivo può variare, quindi si invita a specificarlo per ciascun campione.

    Metodo di produzione: convenzionale/biologico (il più dettagliatamente possibile).

    Area: se del caso, specificare il distretto o la regione di raccolta del campione, se possibile specificando se si tratta di un territorio rurale, urbano, di zona industriale, portuale, di mare aperto, ecc. Es.: Bruxelles — territorio urbano, Mediterraneo — mare aperto. È particolarmente importante indicare chiaramente l’area qualora il campione sia stato raccolto da alimenti prodotti in regioni che hanno subito un’inondazione.

    Contenuto di grassi (%): la percentuale di grassi contenuti nel campione.

    Contenuto di umidità (%): la percentuale di umidità contenuta nel campione (se disponibile).

    2.   Informazioni generali sul metodo di analisi utilizzato

    Metodo di analisi: fare riferimento al metodo adottato.

    Accreditamento: specificare se il metodo di analisi è accreditato o meno.

    Incertezza: il limite di decisione o la percentuale dell’incertezza di misurazione ampliata insita nel metodo di analisi.

    Metodo di estrazione dei lipidi: specificare il metodo di estrazione dei lipidi utilizzato per determinare il contenuto di grassi del campione.

    3.   Risultati analitici

    Diossine, furani, PCB diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppt — nanogrammi/chilo (ng/kg).

    PCB non diossina-simili: i risultati relativi a ciascun congenere dovrebbero essere espressi in ppb — nanogrammi/grammo o microgrammi/chilo (ng/g o μg/kg).

    LOQ: Limite di quantificazione in pg/g (per diossine, furani e PCB diossina-simili) o μg/kg — ng/g (per PCB non diossina-simili).

    Per i congeneri identificati ma risultati al di sotto del LOQ (limite di quantificazione) nella casella dei risultati dovrebbe essere inserita la menzione < LOQ (il LOQ dovrebbe essere espresso in forma di valore).

    Per i congeneri PCB analizzati in aggiunta ai PCB-6 ed ai PCB diossina-simili, è necessario menzionare nel modulo il numero del congenere PCB (es.: 31, 99, 110, ecc.). Qualora il campione venga analizzato per un numero di congeneri superiore alle righe prestampate, è sufficiente aggiungere nuove righe in fondo al modulo.

    4.   Note generali relative alla tabella

    Indicazione del tasso di recupero

    È facoltativo riportare il tasso di recupero quando questo per i singoli congeneri sia compreso nell’intervallo 60 — 120 %. È obbligatorio riportare il tasso di recupero quando questo per i singoli congeneri si situi al di fuori di tale intervallo.

    Indicazione del LOQ

    Non è necessario riportare il LOQ ma, nella colonna dei risultati, i congeneri non quantificati devono essere riportati come < LOQ (cifra effettiva).

    Indicazione del valore TEQ per i singoli congeneri

    La colonna dei valori TEQ per i singoli congeneri è facoltativa.


    ALLEGATO III

    B.   Modulo per riferire i risultati specifici delle analisi dei congeneri volte ad accertare la presenza di diossine, furani e PCB diossina-simili nonché altri PCB nei prodotti alimentari

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