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Document E2000C0032

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 32/00/COL, del 16 febbraio 2000, che introduce orientamenti sulla cooperazione tra i giudici nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, modificando per la ventitreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

GU L 274 del 26.10.2000, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/32(2)/oj

E2000C0032

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 32/00/COL, del 16 febbraio 2000, che introduce orientamenti sulla cooperazione tra i giudici nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, modificando per la ventitreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

Gazzetta ufficiale n. L 274 del 26/10/2000 pag. 0019 - 0025


Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

n. 32/00/COL

del 16 febbraio 2000

che introduce orientamenti sulla cooperazione tra i giudici nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, modificando per la ventitreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo(1), in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia(2), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni concernenti gli aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppurre quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario;

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato(3) adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA(4);

considerando che la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato(5);

considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi del punto II del capo "Disposizioni generali" dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, dopo aver consultato la Commissione delle Comunità europee, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione delle Comunità europee onde preservare la parità delle condizioni di concorrenza;

visto il parere della Commissione europea,

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA sull'introduzione di nuovi orientamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La guida per gli aiuti di Stato viene modificata introducendo una nuova sezione (la sezione 9 bis) relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato, contenuta nell'allegato I della presente decisione.

2. Gli Stati EFTA verranno informati della decisione mediante lettera, alla quale verrà inclusa copia della decisione stessa e dell'allegato I.

3. In conformità della lettera d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

4. La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2000.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut Almestad

(1) In appresso denominato accordo SEE.

(2) In appresso denominato "accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte".

(3) In appresso denominate "guida".

(4) Pubblicate inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994 e modificate da ultimo (ventiduesima modifica) con decisione n. 329/99/COL del 16.12.1999 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) Pubblicati nella GU C 312 del 23.11.1995, pag. 8.

ALLEGATO I

"9 bis. COOPERAZIONE TRA I GIUDICI NAZIONALI E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

(1) La presente sezione mira a fornire indicazioni relative alla cooperazione tra i giudici nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato. Essa non limita in alcun modo i diritti conferiti dal diritto SEE agli Stati EFTA, ai singoli e alle imprese, né pregiudica le interpretazioni di tale diritto e del diritto comunitario rese dalla Corte EFTA, dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, né infine intende interferire sotto alcun aspetto con lo svolgimento, da parte dei giudici nazionali, dei compiti che sono loro propri.

(2) La Commissione europea ('la Commissione') ha emesso il 23 november 1995 una comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione in materia di aiuti di Stato(1). Questo atto non vincolante contiene i principi e le regole a cui si attiene la Commissione in materia di aiuti di Stato e spiega le modalità secondo le quali la Commissione intende cooperare con i giudici nazionali. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'oggetto di questa comunicazione della Commissione abbia rilevanza ai fini del SEE. Onde mantenere condizioni equivalenti nel settore degli aiuti di Stato e garantire un'applicazione omogenea delle norme SEE sugli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo, l'Autorità di vigilanza EFTA modifica con la presente sezione gli attuali orientamenti sull'applicazione e l'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE(2). In considerazione dello sviluppo della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e i conseguenti effetti sulla legislazione degli Stati EFTA, sarà necessaria una crescente collaborazione tra l'Autorità di vigilanza EFTA e i giudici nazionali in questo settore.

9 bis.1. Introduzione

(1) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo 88, paragrafo 3, ultima frase, del trattato CE, sul cui modello è formulato l'articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte ha efficacia immediata per l'ordinamento giuridico degli Stati membri della CE(3). Tale frase contiene la cosiddetta 'clausola sospensiva' e recita: '[l]o Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale'. La corretta attuazione di questa disposizione è essenziale per un efficace controllo degli aiuti di Stato. Questa disposizione, come i regolamenti comunitari (che per loro natura e funzione nel sistema delle fonti comunitarie del diritto sono immediatamente applicabili) deve essere applicata dai giudici nazionali senza ricorrere ad un provvedimento giuridico destinato a trasporre la legislazione comunitaria in quella nazionale. I giudici nazionali della Comunità hanno il potere di far valere l'efficacia immediata dell'articolo 88, paragrafo 3, ultima frase, del trattato CE.

(2) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la situazione sia diversa a livello di legislazione SEE per quanto riguarda gli Stati EFTA. In tali Stati, l'efficacia interna della legislazione SEE è regolata dalle rispettive leggi costituzionali, soggette al protocollo 35 dell'accordo SEE. Ai sensi di tale protocollo, gli Stati si impegnano a garantire, se del caso mediante una disposizione legislativa a parte, che in caso di conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative prevalgano le norme SEE attuate. Secondo la Corte EFTA, è insito nella natura di una disposizione di questo tipo il fatto che, in caso di conflitto tra norme SEE attuate e disposizioni legislative nazionali, i singoli e gli operatori economici possano far valere a livello nazionale tutti i diritti derivanti dalle disposizioni della legislazione SEE(4), in quanto facenti parte del rispettivo ordinamento giuridico nazionale, se prive di condizioni e sufficientemente precise(5).

(3) La corretta applicazione della clausola sospensiva nel SEE può richiedere una cooperazione efficace tra l'Autorità di vigilanza EFTA e i tribunali nazionali. La presente sezione illustra il modo in cui l'Autorità di vigilanza EFTA intende assistere i giudici nazionali realizzando una collaborazione più stretta nell'applicazione e interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE. Dato che l'Autorità di vigilanza EFTA potrebbe non essere sempre in grado di agire con tempestività per difendere gli interessi dei terzi nelle questioni relative agli aiuti di Stato, i giudici nazionali avrebbero maggiori possibilità di affrontare, trattare ed ovviare alle violazioni della clausola sospensiva.

9 bis.2. Competenze

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA è responsabile dell'attuazione delle disposizioni dell'accordo SEE relative agli aiuti di Stato e di garantire che tali disposizioni vengano applicate dagli Stati EFTA. I giudici nazionali, d'altro canto, sono incaricati di tutelare i diritti e di far rispettare i doveri, generalmente su richiesta delle parti. L'Autorità di vigilanza EFTA deve esaminare tutte le misure di aiuto che ricadono nell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE per valutarne la compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE. I giudici nazionali devono vigilare a che gli Stati EFTA adempiano agli obblighi procedurali previsti.

(2) Ai sensi della clausola sospensiva gli Stati EFTA non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte abbia condotto a una decisione finale. Questa disposizione contiene un divieto generale di attuazione dell'aiuto prima che l'Autorità di vigilanza EFTA abbia preso una decisione, anche nei casi in cui non siano state avviate procedure formali.

(3) Il divieto di esecuzione di cui sopra si estende a tutti gli aiuti attuati senza notifica preventiva(6), mentre, in caso di avvenuta notifica, ha effetto durante la fase preliminare e, qualora l'Autorità di vigilanza EFTA promuova la procedura contraddittoria, fino alla decisione finale.

(4) Naturalmente un giudice dovrà stabilire se le 'misure progettate' costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo SEE prima di arrivare alla decisione finale prevista dalla clausola sospensiva. I giudici devono interpretare il concetto di aiuto di Stato in modo tale da farvi rientrare non soltanto i sussidi, ma anche gli sgravi fiscali e gli investimenti mediante fondi pubblici realizzati in circostanze in cui un investitore privato non fornirebbe il proprio sostegno. Il provvedimento di aiuto deve provenire dallo 'Stato', che comprende tutti i livelli, le manifestazioni e le emanazioni della pubblica autorità. L'aiuto deve inoltre favorire alcune imprese o la produzione di alcuni beni: questo distingue l'aiuto di Stato, cui si applica l'articolo 61, paragrafo 1, da provvedimenti di carattere generale, non soggetti a detto articolo. Per esempio, misure che non abbiano né per oggetto né per effetto di favorire talune imprese o talune produzioni, o che si applichino a determinate persone individuate secondo criteri obiettivi, indipendentemente dal luogo, dal settore e dall'impresa dove esse lavorano, non sono considerate aiuti di Stato.

(5) Solo l'Autorità di vigilanza EFTA può decidere se un aiuto di Stato è 'compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE', e quindi autorizzato.

(6) Nell'applicazione della clausola sospensiva, i giudici nazionali possono, ed in alcuni casi debbono, chiedere il parere della Corte EFTA sull'interpretazione dell'articolo 61 dell'accordo SEE, a norma dell'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Essi possono altresì rivolgersi all'Autorità di vigilanza EFTA per chiederle 'informazioni giuridiche o economiche'(7).

(7) Il giudice nazionale ha il compito di tutelare i diritti di cui i singoli godono grazie all'efficacia diretta del divieto di cui alla clausola sospensiva, che è stata introdotta nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati EFTA(8). Il fatto che l'articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, che secondo l'Autorità di vigilanza EFTA rispetta il criterio implicito del protocollo 35 dell'accordo SEE di mancanza di condizioni e sufficiente precisione, sia stato inserito nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati EFTA conferisce ai giudici nazionali poteri sufficienti per garantire il rispetto della clausola sospensiva. Il giudice deve utilizzare ogni strumento e mezzo ed applicare tutte le disposizioni di diritto nazionale pertinenti per rendere esecutiva la legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. Nell'ambito della sua competenza, il giudice nazionale deve tutelare i diritti che la legge attribuisce ai singoli. Ove del caso e conformemente ai principi sviluppati nella giurisprudenza della Corte EFTA, della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, può pronunciare un provvedimento provvisorio, ad esempio ordinando il congelamento o la restituzione delle somme illegalmente pagate, e prescrivere il risarcimento dei danni, se tali misure sono previste dalle normative nazionali.

(8) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che l'applicazione simultanea delle norme nazionali sugli aiuti di Stato sia compatibile con l'applicazione delle norme SEE in materia, a condizione di non ridurre l'efficacia e l'uniformità delle norme SEE sugli aiuti di Stato e delle misure per applicarle. L'accordo SEE prevede che, in caso di conflitti dovuti all'applicazione simultanea delle norme nazionali e norme SEE attuate in materia di aiuti di Stato, prevale la normativa attuata SEE. Scopo di questo principio è escludere tutte le misure nazionali che potrebbero compromettere la piena efficacia delle disposizioni della normativa SEE.

9 bis.3. Limite delle competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA

(1) L'applicazione del diritto SEE della concorrenza da parte dei giudici nazionali presenta notevoli vantaggi per i singoli e per le imprese. L'Autorità di vigilanza EFTA non può ordinare il risarcimento dei danni provocati da una violazione della legge nazionale di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte; in materia è competente solo il giudice nazionale. Il giudice nazionale può di solito adottare provvedimenti provvisori e ordinare immediatamente la cessazione delle infrazioni. Inoltre, il giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese legali, mentre tale possibilità non sussiste nei procedimenti amministrativi dinanzi all'Autorità di vigilanza EFTA.

9 bis.4. Applicazione dell'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

(1) Gli Stati EFTA sono tenuti a comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA tutti i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti già approvati. Questo vale anche per gli aiuti che presentano i requisiti necessari per un'approvazione automatica ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, dell'accordo SEE, poiché l'Autorità di vigilanza EFTA deve verificarli. L'unica eccezione all'obbligo di notifica riguarda gli aiuti definiti 'de minimis', poiché non incidono in modo significativo sugli scambi tra le parti contraenti e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1(9).

(2) L'Autorità di vigilanza EFTA riceve la notifica dei regimi generali o programmi di aiuto, nonché dei progetti di aiuti a singole imprese. Quando un regime è autorizzato dall'Autorità di vigilanza EFTA, la concessione di singoli aiuti in base al regime stesso non deve di regola essere notificata. Tuttavia, in base ad alcuni codici o discipline relativi a settori particolari o a tipi particolari di aiuto, è richiesta la notifica delle singole concessioni di tutti gli aiuti o degli aiuti superiori ad un determinato importo. In alcuni casi l'obbligo di notificare le singole concessioni di aiuto può essere contenuto nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza EFTA per un dato regime. Gli Stati EFTA devono notificare gli aiuti che intendono concedere fuori dall'ambito di un regime autorizzato. È richiesta la notifica delle misure allo stato di progetto, ivi compresi i progetti di trasferimenti finanziari di fondi pubblici ad imprese del settore pubblico o privato, che possono configurare misure di aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1.

(3) Il primo punto che i giudici nazionali dovranno prendere in considerazione nel corso di un procedimento ai sensi di una normativa nazionale di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, è se la misura in esame costituisca un aiuto di Stato, nuovo o già esistente, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1. Il secondo punto è se la misura è stata notificata singolarmente o nell'ambito di un regime di aiuti; in caso di avvenuta notifica è necessario determinare se l'Autorità di vigilanza EFTA ha potuto disporre del tempo sufficiente per giungere ad una decisione.

(4) Per quanto riguarda i regimi di aiuto, viene ritenuto 'sufficiente' un periodo di due mesi, trascorso il quale lo Stato EFTA interessato può attuare le misure progettate, dopo averne preventivamente informata l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA ha ridotto volontariamente tale periodo a 30 giorni lavorativi per i casi individuali e a 20 nell'ambito della procedura 'accelerata' e per i regimi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese. Il termine decorre dal momento in cui l'Autorità di vigilanza EFTA verifica che le informazioni fornite dagli Stati EFTA sono sufficienti per consentirle di adottare una decisione.

(5) Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA decida di iniziare la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, il periodo nel quale vige il divieto di esecuzione di una misura di aiuto corre fino al momento in cui l'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione positiva. Per le misure di aiuto non notificate, non è previsto un termine per il processo decisionale dell'Autorità di vigilanza EFTA, che comunque opererà quanto più tempestivamente possibile. Gli aiuti non possono essere erogati prima della decisione finale dell'Autorità di vigilanza EFTA.

(6) Se l'Autorità di vigilanza EFTA non si è pronunciata su una misura di aiuto, i giudici nazionali possono sempre far riferimento, per l'interpretazione della norma nazionale di attuazione del diritto SEE, alla giurisprudenza della Corte EFTA, della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, nonché alle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione. L'Autorità di vigilanza EFTA ha pubblicato una guida sugli aiuti di Stato(10) che può essere un valido ausilio in questi casi.

(7) I giudici nazionali dovrebbero pertanto essere in grado di decidere se la misura in esame sia o meno illegittima perché lo Stato EFTA non ha rispettato le regole di notificazione. In caso di dubbio, i giudici possono, ed in alcuni casi debbono richiedere un parere consultivo della Corte EFTA ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte(11).

(8) Ove i giudici nazionali emettano una sentenza che constata il mancato rispetto della clausola sospensiva, essi devono statuire che la misura in questione viola la norma nazionale di attuazione del diritto SEE e prendere i provvedimenti adeguati per tutelare i diritti dei singoli e delle imprese.

9 bis.5. Efficacia delle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA

(1) Un giudice nazionale è vincolato da una decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA indirizzata ad uno Stato EFTA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, qualora il beneficiario dell'aiuto in questione metta in discussione la validità della decisione di cui è stato informato per iscritto dallo Stato EFTA interessato e non abbia proposto un ricorso per annullamento contro la decisione entro i termini di tempo previsti dall'articolo 36 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

9 bis.6. Cooperazione tra le giurisdizioni nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA

(1) L'Autorità di vigilanza EFTA è conscia che i principi sopra illustrati relativi all'applicazione e all'interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali sono complessi e talvolta insufficientemente articolati per una corretta elaborazione delle loro decisioni. I giudici possono chiedere assistenza all'Autorità di vigilanza EFTA.

(2) Ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo SEE, che ricalca l'articolo 10 (ex articolo 5) del trattato CE, le parti contraenti sono tenute ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo SEE e ad incoraggiare la cooperazione nell'ambito dell'accordo stesso(12).

(3) La Corte di giustizia ha affermato che, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE, la Commissione ha un obbligo di leale collaborazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri della Comunità incaricate di vegliare all'applicazione e all'osservanza del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale(13). L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene di avere un obbligo simile nei confronti dei giudici nazionali degli Stati EFTA, ai sensi del corrispondente articolo 3 dell'accordo SEE e dell'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte. L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene inoltre che tale cooperazione possa essere un fattore importante per garantire un'applicazione efficace e coerente del diritto SEE sugli aiuti di Stato. Inoltre è necessario che i giudici nazionali partecipino all'applicazione di tale diritto nel settore degli aiuti di Stato per dare effetto alla clausola sospensiva. L'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte prevede l'obbligo per l'Autorità di vigilanza EFTA di esperire la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3, prima di ordinare il rimborso di un aiuto incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. L'applicazione delle disposizioni relative alla notifica nel settore degli aiuti di Stato costituisce un anello essenziale della catena delle azioni legali possibili da parte dei singoli.

(4) Alla luce di tali considerazioni l'Autorità di vigilanza EFTA intende concorrere al rafforzamento della cooperazione con i giudici nazionali nei modi di seguito esposti.

(5) L'Autorità di vigilanza EFTA s'impegna a praticare una politica di apertura e trasparenza in modo da dare alle parti interessate indicazioni utili per l'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. A tal fine continuerà a pubblicare quante più informazioni possibili sui casi di aiuti di Stato e sulla relativa politica. La giurisprudenza della Corte EFTA, della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, i testi generali sugli aiuti di Stato pubblicati dall'Autorità di vigilanza EFTA, le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA o della Commissione, le relazioni annuali della Commissione sulla politica di concorrenza e il Bollettino mensile dell'Unione europea possono costituire un utile riferimento per i giudici nazionali nell'esame dei singoli casi.

(6) Se tali indicazioni generali non fossero sufficienti, i giudici nazionali potranno, nei limiti delle procedure nazionali, rivolgersi all'Autorità di vigilanza EFTA per chiedere le informazioni di carattere procedurale necessarie per sapere se una determinata pratica è pendente dinanzi all'Autorità di vigilanza EFTA, se è stata oggetto di notifica o se l'Autorità di vigilanza EFTA ha ufficialmente avviato un procedimento o preso una qualsiasi decisione.

(7) Inoltre i giudici nazionali potranno consultare l'Autorità di vigilanza EFTA qualora l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 o dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte dia luogo a particolari difficoltà. Per quanto concerne l'articolo 61, paragrafo 1, tali difficoltà potranno riguardare in particolare la caratterizzazione delle misure quali aiuto di Stato, la distorsione della concorrenza che ne può derivare e gli effetti sugli scambi tra le parti contraenti. I giudici potranno pertanto consultare l'Autorità di vigilanza EFTA sulle procedure da essa abitualmente applicate in relazione ai punti suddetti. Essi potranno infine ottenere dall'Autorità di vigilanza EFTA informazioni per quanto riguarda dati di fatto, statistiche, studi di mercato e analisi economiche. L'Autorità di vigilanza EFTA, ove possibile, comunicherà tali dati o indicherà la fonte dalla quale possono essere ottenuti.

(8) Le risposte dell'Autorità di vigilanza EFTA non entreranno nel merito delle singole cause in ordine alla compatibilità della misura in questione con il funzionamento dell'accordo SEE. Tali risposte non vincolano i giudici che le hanno chieste. L'Autorità di vigilanza EFTA darà evidenza al fatto che la sua posizione non è definitiva e che il diritto del giudice nazionale di chiedere un parere consultivo alla Corte EFTA resta impregiudicato.

(9) È nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia che l'Autorità di vigilanza EFTA risponda quanto prima alle richieste di informazioni giuridiche e fattuali. Tuttavia l'Autorità di vigilanza EFTA può soddisfare tali richieste solo a determinate condizioni. Occorre che i dati richiesti si trovino effettivamente in suo possesso; inoltre, essa può comunicare solo informazioni non riservate.

(10) L'articolo 14 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte obbliga infatti l'Autorità di vigilanza EFTA a non divulgare informazioni di carattere riservato. Inoltre l'obbligo di leale collaborazione riguarda le relazioni tra i giudici nazionali e l'Autorità di vigilanza EFTA, e non le parti in giudizio. L'Autorità di vigilanza EFTA è tenuta a rispettare la neutralità e l'obiettività sotto il profilo giudiziario. Di conseguenza essa risponderà solo alle richieste di informazioni provenienti da un giudice nazionale che le siano rivolte direttamente da quest'ultimo, o indirettamente tramite le parti incaricate dal giudice stesso di fornire determinate informazioni.

9 bis.7. Osservazioni conclusive

(1) La presente sezione ha carattere orientativo e non limita in alcun modo i diritti conferiti dal diritto EFTA agli Stati EFTA o dal diritto attuato EFTA ai singoli o alle imprese.

(2) La presente sezione lascia impregiudicata l'interpretazione del diritto SEE resa dalla Corte EFTA, dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado."

(1) GU C 312 del 23.11.1995, pag. 8.

(2) La guida e questa nuova sezione sono consultabili alla pagina dell'Autorità di vigilanza EFTA (www.efta.int).

(3) Corte di Giustizia, causa 120/70, Lorenz/Germania Racc. [1973] pag. 1471, punto 8.

(4) Cfr. in questo contesto anche il preambolo dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, che si richiama 'all'obiettivo delle parti contraenti dell'accordo SEE di raggiungere e mantenere, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle Corti, un'interpretazione ed applicazione uniformi dell'accordo SEE e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, in tale accordo, nonché di giungere a trattare su basi di uguaglianza i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza'. Nel preambolo è inoltre specificato che 'in applicazione dei protocolli da 1 a 4 del presente accordo, prima dell'entrata in vigore del medesimo, si deve considerare la prassi della Commissione delle Comunità europee in ambito giuridico e amministrativo'.

(5) Corte EFTA, causa E-1/94, Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark (1o gennaio 1994 - 30 giugno 1995), relazione della Corte EFTA, punto 77.

(6) Ad eccezione degli aiuti 'esistenti'. Questo tipo di aiuti può essere erogato fino a quando l'Autorità di vigilanza EFTA ne abbia stabilito l'incompatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE.

(7) Analogamente a quanto statuito nella sentenza della Corte di giustizia nella causa Delimitis (causa C-234/89, Delimitis contro Henninger Bräu, [1991] Racc. I-935).

(8) La clausola sospensiva è stata applicata in Islanda mediante il capo XI, articolo 46, della Legge sulla concorrenza (Gazzetta ufficiale islandese A, n. 8/1993, modificata dalle Leggi n. 24/1994, 83/1997 e 82/1998). In Norvegia la disposizione è stata applicata mediante il paragrafo 2 dei regolamenti relativi all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE (Decreto Regio del 4 dicembre 1992 a norma della legge n. 117 del 27 novembre 1992 in materia di aiuti di Stato, cfr. accordo SEE, articolo 61 e segg., presentato dal ministro dell'Industria e Energia, modificato con Decreto Regio del 31 marzo 1995, modificato con Decreto Regio del 13 settembre 1996). Poiché il Liechtenstein ha un sistema monistico, la clausola sospensiva è stata inserita direttamente nell'ordinamento giuridico del Liechtenstein (Gazzetta ufficiale del Liechtenstein, 1995, n. 72 del 28 aprile 1995).

(9) Cfr. la sezione 12 della guida sugli aiuti di Stati relativa al regime 'de minimis'.

(10) Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (guida per gli aiuti di Stato), adottate inizialmente ed emesse il 19 gennaio 1994. Pubblicate sulla GU L 231 del 3.9.1994 e sul supplemento SEE n. 32 recante la medesima data e modificate da ultimo (ventiduesima modifica) con decisione n. 329/99/COL del 16 dicembre 1999 (cfr. pagina 1 delle presente Gazzetta ufficiale).

(11) La Corte EFTA solitamente formula pareri consultivi entro 8 mesi.

(12) Cfr. in questo contesto anche l'articolo 2 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, che recita: 'Gli Stati EFTA (AELS) adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo. Essi si astengono da ogni azione che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del presente accordo'.

(13) Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-2/88, Imm. Zwartveld [1990] Racc., punto 18; causa C-234/89, Delimitis contro Henninger Bräu [1991] Racc., punto 53.

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