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Document E1999C0149

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 149/99/COL, del 30 giugno 1999, che introduce orientamenti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese e modifica per la diciannovesima volta le norme procedurali e sostanziali nel settore degli aiuti di Stato

GU L 137 del 8.6.2000, p. 20–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/149(2)/oj

E1999C0149

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 149/99/COL, del 30 giugno 1999, che introduce orientamenti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese e modifica per la diciannovesima volta le norme procedurali e sostanziali nel settore degli aiuti di Stato

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 08/06/2000 pag. 0020 - 0027


Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA

N. 149/99/COL

del 30 giugno 1999

che introduce orientamenti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese e modifica per la diciannovesima volta le norme procedurali e sostanziali nel settore degli aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo(1), in particolare gli articoli da 61 a 63,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia(2), in particolare l'articolo 1 del protocollo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di applicare le disposizioni in materia di aiuti di Stato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emana comunicazioni e orientamenti sulle materie disciplinate dall'accordo SEE, sempreché ciò sia previsto espressamente da tale accordo o dall'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e l'Autorità di vigilanza lo consideri necessario;

ricordando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato(3), adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA(4);

considerando che l'11 novembre 1998 la Commissione europea ha adottato una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998);

considerando che deve essere garantita un'applicazione uniforme delle norme SEE relative agli aiuti di Stato in tutto lo Spazio economico europeo;

considerando che, ai sensi del punto 2 (titolo "Generalità") dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza ha il compito di adottare, previa consultazione con la Commissione europea, gli atti corrispondenti a quelli della Commissione, affinché siano garantite condizioni eque di concorrenza;

visto il parere della Commissione europea;

considerando che è necessario fornire una guida alle autorità nazionali, indicando i principi e le norme cui si atterrà l'Autorità di vigilanza EFTA nell'applicazione delle norme SEE relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese;

considerando che, nelle riunioni multilaterali sugli aiuti di Stato tenutesi il 26 ottobre 1998 e il 23 febbraio 1999, nonché per iscritto, l'Autorità di vigilanza ha consultato gli Stati EFTA circa l'introduzione della nuova disciplina,

DECIDE:

1. La guida agli aiuti di Stato è integrata dal nuovo capitolo 17B, sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, ripreso nell'allegato I della presente decisione.

2. La presente decisione e il suo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Gli Stati EFTA sono informati della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

4. In conformità della lettera d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut Almestad

(1) Di seguito "accordo SEE".

(2) Di seguito "accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte".

(3) Di seguito denominate "guida agli aiuti di Stato".

(4) Pubblicate inizialmente nella GU L 240 del 15.9.1994 e nel Supplemento SEE n. 34 recante la stessa data, ultimo emendamento (18o) adottato con decisione n. 113/99/COL del 4 giugno 1999 (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO I

"17B. APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AGLI AIUTI AI STATO ALLE MISURE DI TASSAZIONE DIRETTA DELLE IMPRESE(1)

17B.1. Introduzione

(1) Gli orientamenti del presente capitolo fanno parte di un obiettivo più ampio, che è quello di chiarire e di rafforzare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in modo da ridurre le distorsioni della concorrenza nello Spazio economico europeo. Il principio dell'incompatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE e le relative deroghe, previsti da tali norme, si applicano agli aiuti 'sotto qualsiasi forma', comprese determinate misure fiscali. Nel caso delle misure fiscali sono tuttavia necessari alcuni chiarimenti - che la presente guida intende fornire - per stabilire se e quando esse debbano essere considerate aiuti ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Si tratta di chiarimenti particolarmente importanti, tenuto conto del fatto che la qualificazione come aiuti di Stato comporta l'obbligo di rispettare precise procedure e delle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle procedure stesse da parte degli Stati EFTA.

(2) Dopo il completamento del mercato unico e la sua estensione al SEE, compresa la liberalizzazione dei movimenti di capitali, è risultato necessario esaminare anche gli effetti specifici degli aiuti concessi sotto forma fiscale e precisarne le conseguenze dal punto di vista dell'esame della loro compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE.

(3) La Corte EFTA(2) ha osservato che, in linea generale, i sistemi fiscali degli Stati EFTA/SEE non sono coperti dall'accordo SEE. Questo deve essere inteso nel senso che ogni Stato ha facoltà di elaborare e applicare un sistema fiscale frutto di proprie scelte politiche. La Corte EFTA ha inoltre osservato che in taluni casi, tuttavia, tale sistema fiscale può avere conseguenze tali da ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Obiettivo della presente guida è chiarire in quali casi si verifichi tale situazione.

(4) Oltre a perseguire l'obiettivo di garantire la chiarezza e la prevedibilità delle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA, la presente guida è volta ad assicurare la coerenza e la parità di trattamento tra Stati EFTA. Per quanto concerne le norme procedurali relative ad aiuti nuovi ed esistenti, l'Autorità intende applicare la nuova guida caso per caso, al fine di esaminare la compatibilità delle nuove norme fiscali negli Stati EFTA con le norme relative agli aiuti di Stato dell'accordo SEE, oltre a basarsi su di esse per una revisione degli aiuti di Stato esistenti.

17B.2. Competenze nel quadro dell'accordo SEE

(1) È competenza dell'Autorità di vigilanza EFTA verificare la compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati EFTA/SEE con le norme relative agli aiuti di Stato dell'accordo in questione. Le disposizioni di base SEE sugli aiuti di Stato sono identiche nella sostanza a quelle del trattato CE(3). In base alla giurisprudenza costanza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il carattere fiscale di una misura non la esonera dall'applicazione dell'articolo 87 CE (ex articolo 92 CE). La nozione di aiuto di Stato derivante dall'accordo SEE deve essere interpretata nello stesso modo in tutto il SEE, anche quando l'aiuto assume la forma di misura fiscale.

(2) Le distorsioni della concorrenza derivanti da nuovi aiuti di Stato di questo tipo, inoltre, rientrano in un sistema di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza competente, come indicato all'articolo 62 dell'accordo SEE, previo esame del giudice competente. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, gli Stati EFTA devono notificare all'Autorità di vigilanza EFTA le nuove misure sugli aiuti di Stato. Tali Stati non possono dare esecuzione alle misure progettate prima che l'Autorità le abbia approvate. Quest'ultima esamina la compatibilità dell'aiuto non nei termini della forma che esso può assumere, ma del suo effetto. Essa può decidere che lo Stato EFTA in questione debba modificare o abolire l'aiuto, che essa ritiene incompatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. Quando l'aiuto, in violazione delle norme procedurali, è già stato attuato e l'Autorità non lo ritiene compatibile con l'Accordo citato, in linea di principio, lo Stato EFTA deve recuperarlo dal beneficiario o dai beneficiari.

17B.3. Applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE alle misure fiscali

(1) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stabilisce che '... sono incompatibili con il funzionamento dell'accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dagli Stati membri CE o dagli Stati EFTA, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza'. Per l'applicazione delle norme SEE sugli aiuti di Stato, la natura fiscale di una misura è irrilevante, poiché l'articolo 61 si applica agli aiuti 'sotto qualsiasi forma'. Per essere qualificata come aiuto ai sensi dell'articolo 61, una misura deve rispondere ai criteri illustrati qui di seguito.

(2) Innanzitutto, la misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale dell'impresa, sotto varie forme tra cui:

- una riduzione della base imponibile (deduzione derogatoria, ammortamento straordinario o accelerato, iscrizione di riserve in bilancio, ecc.);

- una riduzione totale o parziale dell'ammontare dell'imposta (esenzione, credito d'imposta, ecc.);

- un differimento oppure un annullamento, o anche una rinegoziazione eccezionale del debito fiscale.

(3) In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. Questo criterio vale altresì per gli aiuti concessi da enti regionali e locali degli Stati EFTA(4). Inoltre, il sostegno statale può essere fornito sia mediante disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, sia attraverso pratiche dell'amministrazione fiscale.

(4) In terzo luogo, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti contraenti. Questo criterio presuppone che il beneficiario della misura eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo statuto giuridico o dalle modalità del finanziamento. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini di questa disposizione, la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra le parti contraenti. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi a livello SEE permette di concludere che l'aiuto incide sugli scambi. Né l'importo relativamente esiguo di un aiuto(5), né le dimensioni modeste dell'impresa beneficiaria o della sua quota sul mercato SEE(6), né il fatto che l'impresa beneficiaria non svolga attività di esportazione(7) o che esporti quasi tutta la sua produzione al di fuori del SEE(8) modificano in alcun modo tale conclusione.

(5) Infine, la misura deve essere specifica o selettiva, nel senso che favorisce 'talune imprese o talune produzioni'. Questo vantaggio selettivo può risultare sia da un'eccezione alle disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, sia da una prassi rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione fiscale. Il carattere selettivo di una misura può peraltro essere giustificato 'dalla natura o dalla struttura del sistema'(9). In tal caso, la misura sfugge alla definizione di aiuto di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo. Questi vari aspetti sono analizzati nei paragrafi che seguono.

17B.3.1. Distinzione tra aiuti di Stato e misure generali

(1) Le misure fiscali a favore di tutti gli agenti economici che operano sul territorio di uno Stato EFTA sono, in linea di principio, misure di carattere generale. Devono essere effettivamente destinate a tutte le imprese su una base di parità di accesso e il loro ambito non deve essere di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale dello Stato nella loro concessione o attraverso altri elementi che ne limitino gli effetti pratici. Questa condizione non restringe tuttavia il potere degli Stati EFTA di scegliere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale nella maniera prescelta sui diversi fattori di produzione. Non costituiscono aiuto di Stato, purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni, le misure sottoelencate:

- misure di pura tecnica fiscale (ad esempio, fissazione delle aliquote di imposta, regole di deprezzamento e di ammortamento e quelle per il riporto delle perdite; disposizioni volte a evitare la doppia tassazione o l'evasione fiscale);

- misure che, nel ridurre l'onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale (ad esempio, ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, occupazione).

(2) Il fatto che talune imprese o taluni settori beneficino più di altri di alcune di queste misure fiscali non implica necessariamente che dette misure rientrino nel campo di applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato. Le misure volte ad alleggerire la pressione fiscale sul lavoro per tutte le imprese hanno un effetto relativamente maggiore per le industrie a forte intensità di manodopera rispetto a quelle a forte intensità di capitale, senza per questo costituire necessariamente un aiuto di Stato. Analogamente, incentivi fiscali per investimenti di carattere ambientale, di ricerca-sviluppo o di formazione favoriscono solo le imprese che compiono tali investimenti, senza costituire per questo necessariamente aiuti di Stato.

(3) In una sentenza del 1994, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che costituiscono aiuto di Stato le misure dirette ad esonerare - totalmente o parzialmente - le imprese di un particolare settore dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale, 'senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema'. La sentenza precisa inoltre che 'l'articolo 92 [ora, dopo la modifica, articolo 87 - testo aggiunto] non distingue gli interventi di cui trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti'. In base alla sentenza, il fatto che il provvedimento in causa riporti gli oneri del settore interessato al livello di quelli dei concorrenti negli altri Stati membri non significa dunque che non si tratti di un aiuto. Tali divergenze fra sistemi fiscali non possono essere corrette mediante misure unilaterali mirate alle imprese maggiormente colpite dalle disparità fra sistemi fiscali(10).

(4) Il principale criterio per applicare l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE a una misura fiscale è dunque il fatto che tale misura instauri, a favore di talune imprese dello Stato EFTA, un'eccezione all'applicazione del sistema tributario. Occorre quindi determinare innanzitutto quale sia il sistema generale applicabile. Si dovrà poi valutare se l'eccezione a tale sistema o le differenziazioni al suo interno siano giustificate dalla natura o dalla struttura del sistema stesso, ossia se discendano direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario dello Stato interessato. In caso contrario, si è in presenza di un aiuto di Stato.

17B.3.2. I criteri della selettività o della specificità

(1) La prassi decisionale della Commissione CE e dell'Autorità di vigilanza EFTA ha finora dimostrato che solo le misure il cui ambito si estende a tutto il territorio dello Stato non soddisfano il criterio di specificità di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Le misure in ambito regionale o locale possono in effetti favorire determinate imprese, fatti salvi i principi di cui al precedente punto 17B.3.1(11). L'accordo SEE stesso qualifica come aiuto le misure destinate a promuovere lo sviluppo economico di una regione. L'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), stabilisce espressamente, nel caso di questo tipo di aiuto, possibili deroghe al principio generale di incompatibilità di cui all'articolo 61, paragrafo 1.

(2) L'accordo SEE stabilisce chiaramente che una misura di carattere settoriale rientra nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1. Detto articolo impiega espressamente i termini 'talune produzioni' nel definire i criteri in base ai quali un aiuto è soggetto al controllo dell'Autorità. Secondo una prassi e una giurisprudenza ormai consolidate, costituisce aiuto una misura fiscale il cui principale effetto sia la promozione di uno o più settori di attività. Lo stesso dicasi per una misura che favorisca solo i prodotti nazionali esportati(12). La Commissione CE e l'Autorità di vigilanza EFTA hanno inoltre considerato come aiuto una misura destinata a tutti i settori soggetti a concorrenza internazionale(13). Una deroga all'aliquota di base dell'imposta sulle società a favore di un'intera sezione dell'economia costituisce dunque - salvo in certi casi(14) - un aiuto di Stato, come statuito dalla Commissione(15) per una misura relativa a tutto il settore manifatturiero(16).

(3) In vari Stati SEE, si applicano norme di imposizione diverse a seconda dello statuto delle imprese. Alcune imprese pubbliche, ad esempio, sono esentate dal pagamento di imposte locali o delle imposte sulle società. Norme di questo tipo, che accordano un trattamento preferenziale alle imprese che hanno lo statuto di imprese pubbliche e che svolgono un'attività economica, possono costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE.

(4) Alcune agevolazioni fiscali sono talvolta limitate a talune forme di imprese, a certe loro funzioni (servizi all'interno del gruppo, intermediazione o coordinamento) o a certi tipi di produzione. Dal momento che favoriscono talune imprese o talune produzioni, possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1.

17B.3.3. Prassi amministrative discrezionali

(1) Anche le prassi discrezionali di alcune amministrazioni fiscali possono configurare misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 61. La Corte di giustizia delle Comunità europee riconosce che il trattamento degli operatori economici su base discrezionale può conferire all'applicazione individuale di una misura generale le caratteristiche di una misura selettiva, in particolare quando il potere discrezionale venga esercitato al di fuori della semplice gestione del gettito fiscale secondo criteri obiettivi(17).

(2) Se è vero che nella prassi quotidiana le norme fiscali hanno bisogno di essere interpretate, esse non devono peraltro permettere un trattamento discrezionale delle imprese. In linea di principio, qualsiasi decisione amministrativa che si discosti dalle norme fiscali generalmente applicabili per favorire singole imprese comporta una presunzione di esistenza di un aiuto di Stato e deve essere esaminata in dettaglio. Le decisioni amministrative (administrative rulings), in quanto procedure destinate a fornire una semplice interpretazione delle regole generali, non danno luogo, di massima, ad una presunzione di aiuto. Tuttavia, la scarsa trasparenza delle decisioni adottate dalle amministrazioni e il margine di manovra di cui talvolta dispongono possono motivare la presunzione che tali pratiche abbiano questo tipo di effetto, per lo meno in alcuni casi. Ciò non limita comunque le possibilità per gli Stati EFTA di fornire ai propri contribuenti certezza e prevedibilità del diritto in ordine all'applicazione delle norme fiscali generali.

17B.3.4. Giustificazione di una deroga in base alla natura o alla struttura generale del sistema

(1) Il carattere differenziato di determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Questo principio vale per le misure fiscali la cui razionalità economica le rende 'necessarie per il funzionamento e l'efficacia del sistema di imposizione fiscale'(18). Spetta tuttavia allo Stato EFTA fornire tale giustificazione.

(2) La progressività di un sistema di imposte sui redditi o sugli utili è giustificata dalla logica ridistributiva del sistema tributario. La differenziazione nel calcolo dell'ammortamento dei beni strumentali e i metodi di valutazione delle scorte possono essere inerenti ai sistemi tributari di cui fanno parte. Infine, talune condizioni possono essere giustificate da differenze oggettive tra i contribuenti. Per contro, se il fisco può stabilire a propria discrezione periodi di ammortamento diversi o metodi di valutazione diversi per le singole imprese, o i singoli settori, è da presumere che si sia in presenza di un aiuto. Tale presunzione sussiste altresì quando l'amministrazione fiscale tratti i debiti fiscali caso per caso perseguendo un obiettivo diverso dall'ottimizzazione del recupero dei debiti dall'impresa in questione.

(3) È ovviamente impossibile riscuotere un'imposta sugli utili qualora questi non esistano. La natura del sistema fiscale può pertanto giustificare il fatto che le imprese senza scopo di lucro, quali le fondazioni o le associazioni, siano specificatamente esentate dall'imposta sugli utili se effettivamente non possono conseguire dei profitti. Inoltre, potrebbe essere giustificato dalla natura del sistema fiscale che persone giuridiche quali le cooperative, che distribuiscono tutti gli utili ai propri soci, non siano tassate a livello della cooperativa quando l'imposta viene riscossa in capo ai soci.

(4) È necessario operare una distinzione tra due categorie di obiettivi, e cioè gli obiettivi assegnati ad un determinato regime fiscale ed esterni ad esso (in particolare, obiettivi sociali o regionali) e gli obiettivi inerenti al sistema tributario stesso. In generale, la ragion d'essere del sistema tributario è la riscossione di entrate per finanziare la spesa statale. Si presume che ciascuna impresa paghi le imposte una sola volta. Fa dunque parte della logica del sistema tributario il fatto che si tenga conto delle imposte versate allo Stato nel quale si trova la residenza fiscale dell'impresa. Talune eccezioni alle norme fiscali, tuttavia, sono difficilmente giustificabili in base alla logica del sistema tributario, per esempio, se le società con sede legale all'estero ricevono un trattamento più favorevole rispetto a quelle con sede legale nello Stato in oggetto, o se vengono concesse agevolazioni fiscali alla sede centrale oppure alle imprese che forniscono determinati servizi all'interno di un gruppo (ad esempio, servizi finanziari)(19).

(5) Disposizioni specifiche non comportanti elementi discrezionali, che permettano ad esempio la determinazione dell'imposta su base forfettaria, possono essere giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema quando tengono conto, in particolare, di esigenze contabili specifiche o dell'incidenza del fattore fondiario nei beni patrimoniali specifici di determinati settori; tali disposizioni, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato. Infine, la logica che ispira talune disposizioni specifiche in tema d'imposizione delle piccole e medie imprese è comparabile a quella che giustifica la progressività di aliquote d'imposta.

17B.4. Compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE degli aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali

(1) Una misura fiscale che costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, può comunque beneficiare, alla stessa stregua degli aiuti concessi in altre forme, di una delle deroghe al principio dell'incompatibilità con il funzionamento dell'accordo previste dall'articolo 61, paragrafi 2 e 3. Inoltre, se il beneficiario, sia che si tratti di impresa pubblica che di un'impresa privata, è stato incaricato dallo Stato di gestire servizi di interesse economico generale, all'aiuto sono applicabili le disposizioni dell'articolo 59 dell'accordo(20).

(2) L'Autorità non può tuttavia autorizzare misure di aiuto che risultino violare le norme previste dall'accordo, in particolare quelle in materia di divieto di forme discriminatorie e di tassazione discriminatoria, nonché di diritto di stabilimento(21). Aspetti siffatti di un aiuto possono, parallelamente, essere oggetto di una procedura distinta ex articolo 31 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte. Secondo la giurisprudenza, le modalità di un aiuto indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto stesso, che violino disposizioni dell'accordo diverse dalle disposizioni sugli aiuti di Stato, devono ciononostante essere valutate secondo la procedura di cui all'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte nel quadro di un esame globale della compatibilità o meno dell'aiuto.

(3) Un incentivo fiscale che sia concesso per incoraggiare le imprese ad impegnarsi in determinati progetti specifici (in particolare di investimento) e il cui ammontare sia limitato rispetto ai costi di realizzazione di tali progetti non differisce da una sovvenzione e può essere trattato come tale. Occorre tuttavia che per tali aiuti siano stabilite norme sufficientemente chiare per permettere, tra l'altro, di qualificare il vantaggio ottenuto.

(4) Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le disposizioni di agevolazione fiscale hanno carattere continuativo: non sono collegate alla realizzazione di progetti specifici e riducono le spese correnti dell'impresa senza che sia possibile valutarne l'esatta entità quando viene effettuato l'esame ex ante da parte dell'Autorità. Tali misure costituiscono 'aiuti al funzionamento'. In linea di principio tale forma di aiuto è vietata. L'Autorità li autorizza solo in via eccezionale e a determinate condizioni, ad esempio nella costruzione navale e nel caso di taluni aiuti per la protezione dell'ambiente(22), oltre che nelle regioni alle quali si applica la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), a condizione che siano debitamente giustificati e che il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare(23). Tali aiuti, in linea di principio (ad eccezione delle due categorie di aiuti menzionate in appresso), devono essere decrescenti e limitati nel tempo. Attualmente, possono inoltre essere autorizzati aiuti al funzionamento in forma di aiuti ai trasporti in talune regioni nordiche scarsamente popolate e che presentano gravi problemi di accessibilità. Gli aiuti al funzionamento non possono essere autorizzati qualora costituiscano aiuti all'esportazione tra le parti contraenti. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a favore del trasporto marittimo, sono applicabili le regole specifiche per tale settore(24).

(5) Per poter ottenere dall'Autorità la dichiarazione di compatibilità con il funzionamento dell'accordo SEE, gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico di particolari regioni devono essere proporzionati e mirati rispetto all'obiettivo perseguito. Quando viene concessa una deroga sulla base di criteri regionali, l'Autorità deve garantire in particolare che le misure previste presentino le seguenti caratteristiche:

- contribuiscano allo sviluppo regionale e siano collegate ad attività che hanno effetti a livello locale. L'installazione di attività 'off-shore', che presentano limitati effetti secondari positivi per l'economia locale, non contribuisce di norma in modo soddisfacente allo sviluppo di detta economia;

- corrispondano a svantaggi regionali reali. Ci si può interrogare sull'esistenza di svantaggi regionali reali nel caso di attività per le quali i costi supplementari che ne derivano sono di scarsa rilevanza, come ad esempio i costi supplementari di trasporto per le attività collegate alla finanza, che favoriscono l'evasione fiscale;

- siano esaminate in un contesto SEE(25). A questo proposito, l'Autorità deve tenere conto di eventuali ripercussioni negative di tali misure sugli scambi fra le parti contraenti.

17B.5. Procedure

(1) L'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte prevede che gli Stati EFTA notifichino all'Autorità tutti i 'progetti diretti a istituire o a modificare aiuti' e che non si possa dare esecuzione alle misure progettate senza il preventivo accordo dell'Autorità stessa. Tale procedura si applica a tutti gli aiuti, compresi quelli a carattere fiscale.

(2) Qualora l'Autorità constati che un aiuto di Stato, cui sia stata data esecuzione in violazione della suddetta norma, non può beneficiare di alcuna delle esenzioni previste dall'accordo ed è dunque incompatibile con il funzionamento dell'accordo, essa ne esige il recupero da parte dello Stato EFTA, tranne quando ciò sarebbe contrario ad un principio fondamentale del diritto SEE, in particolare il legittimo affidamento che può essere determinato dall'atteggiamento dell'Autorità. In caso di aiuti di Stato sotto forma di misure fiscali, l'importo da recuperare viene calcolato sulla base di un raffronto tra le imposte effettivamente pagate e l'importo che avrebbe dovuto essere versato se fosse stata applicata la regola generale. Tale importo viene aumentato dei relativi interessi. Il tasso di interesse da applicare è equivalente al tasso di interesse di riferimento determinato sulla base delle disposizioni di cui alla sezione 33.2 della presente guida.

(3) L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce che l'Autorità 'procede, in collaborazione con gli Stati EFTA, all'esame permanente dei regimi di aiuto esistenti in questi Stati'. Tale esame si estende agli aiuti di Stato concessi sotto forma di misure fiscali. Per permetterne l'esecuzione, gli Stati EFTA sono tenuti a presentare ogni anno all'Autorità delle relazioni sui regimi di aiuti già esistenti. In caso di agevolazioni fiscali o di esenzioni fiscali totali o parziali, le relazioni devono fornire una stima del mancato gettito per il bilancio. In seguito a tale esame, l'Autorità, se ritiene che il regime non sia più compatibile con il funzionamento dell'accordo, può proporre allo Stato EFTA interessato di modificarlo o di abolirlo.

17B.6. Attuazione

(1) L'Autorità, sulla base degli orientamenti stabiliti nel presente capitolo e a partire dalla data della loro pubblicazione, esaminerà i progetti di aiuti fiscali che le verranno notificati e gli altri aiuti fiscali eventualmente attuati illegalmente negli Stati EFTA. Essa procederà inoltre al riesame dei regimi di aiuto già esistenti. La presente guida è pubblicata a scopo indicativo e non è tassativa. L'Autorità terrà conto di tutte le circostanze di ogni singolo caso.

(2) L'applicazione degli orientamenti di cui al presente capitolo verrà riesaminata dall'Autorità due anni dopo la loro pubblicazione."

(1) Il presente capitolo si basa sulla comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3), tenendo in considerazione la portata e gli obiettivi specifici dell'accordo SEE.

(2) Corte EFTA, causa E-6/98, sentenza del 20 maggio 1999 (non ancora trascritta).

(3) L'articolo 61 dell'accordo SEE e l'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte sono identici, nella sostanza, agli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93), rispettivamente, del trattato CE. L'unica eccezione è rappresentata dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) [ex articolo 92, paragrafo 3, lettera d)] del trattato CE, sugli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, introdotta dal trattato sull'Unione europea (trattato di Maastricht), che non è inclusa nell'accordo SEE. Tale aspetto, tuttavia, non è rilevante nel presente contesto.

(4) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.

(5) Ad eccezione, tuttavia, degli aiuti che soddisfano i criteri della regola 'de minimis'. Cfr. il capitolo 12 della presente guida agli aiuti di Stato.

(6) Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103.

(7) Causa 102/87, Francia/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067.

(8) Causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.

(9) Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709.

(10) Mentre gli articoli 94, 96 e 97 (ex articoli 100-102) del trattato CE accordano alle istituzioni della Comunità la facoltà di adottare talune azioni rispetto alle divergenze fra i sistemi fiscali degli Stati membri, l'accordo SEE non contiene disposizioni analoghe.

(11) Nel caso dei contributi alla sicurezza sociale da parte dei datori di lavoro in Norvegia, l'Autorità ha concluso che la differenziazione regionale delle aliquote di tali contributi costituiva un aiuto di Stato, in quando favoriva le imprese situate in talune regioni (decisione n. 165/98/COL del 2 luglio 1998, GU L 32 del 3.12.1998). La Norvegia ha contestato questa visione e ha presentato ricorso alla Corte EFTA (causa E-6/98). Il 20 maggio 1999, la Corte EFTA ha emesso una sentenza favorevole all'Autorità.

(12) Cause riunite 6 e 11/69, Commissione/Francia, Racc. 1969, pag. 561.

(13) Decisione 97/239/CE della Commissione, del 4 dicembre 1997, nel caso 'Maribel bis/ter' (GU L 95 del 10.4.1997, pag. 25) (attualmente sub judice, causa C-75/97). Decisione n. 16/96/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 7 febbraio 1996, che propone misure appropriate all'Islanda in relazione agli aiuti di Stato sotto forma di imposta settoriale sulla sicurezza sociale.

(14) Cfr. punto 17B.3.4.(5) qui di seguito.

(15) Decisione della Commissione, del 22 luglio 1998, nel caso 'Imposta irlandese sulle società' [SG(98)D/7209], non ancora pubblicata.

(16) Fino ad oggi l'Autorità di vigilanza EFTA ha applicato le norme sugli aiuti di Stato in relazione al trattamento fiscale anche in altri casi, fra cui: esenzione fiscale degli imballaggi di vetro da un'imposta di base sugli imballaggi non riciclabili per bevande (aiuto 95-002, GU C 212 del 17.8.1995 e GU L 124 del 23.5.1996); misure fiscali a favore del settore dei trasporti marittimi, Norvegia (aiuto 97-001, GU C 337 del 5.11.1998) e partecipazione pubblica agli accordi per la costruzione e il funzionamento di una fonderia di alluminio a Grundartangi, Islanda (aiuto 97-008, GU C 337 del 5.11.1998).

(17) Causa C-241/94, Repubblica francese/Commissione (Kimberly Clark Sopalin), Racc. 1996, pag. I-4551.

(18) Ciò si riflette di solito nel fatto che tali misure non vengono applicate esclusivamente a settori specifici, si basano su criteri o condizioni obiettivi e orizzontali, e non sono limitate nel tempo; cfr. decisione 96/369/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42).

(19) D'altro canto, gli oneri per i servizi o i canoni riscossi dalle autorità pubbliche a carico delle società, in base ad aliquote differenti a seconda del servizio o degli altri vantaggi che ricevono, non configurano gli aiuti di Stato.

(20) Sentenza del Tribunale di primo grado, causa T-106/95 FFSA et al./Commissione, Racc. 1997, pag. II-229. Ordinanza della Corte di giustizia, causa C-174/97 P, Racc. 1998, pag. I-1303.

(21) Causa 74/76, Iannelli /Meroni, Racc. 1977, pag. 557, Cfr. anche le cause 73/79 ('Sovraprezzo'), Racc. 1980, pag 1533, T-49/93 ('SIDE'), Racc. 1995, pag. II-2501, e le cause riunite C-142/80 e C-143/80 ('Salengo'), Racc. 1981, pag. 1413. Cfr. anche le decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 40/95/COL (GU C 212 e supplemento SEE alla GU 30 del 17.8.1995) e 106/95/COL (GU L 124 e supplemento SEE alla GU 23 del 23.5.1996): esenzione dei contenitori di vetro dall'imposta di base sugli imballaggi per bevande non riutilizzabili, Norvegia.

(22) Cfr. il capitolo 15 della presente guida.

(23) Cfr. il capitolo 25 della presente guida.

(24) Cfr. il capitolo 24A della presente guida.

(25) Cfr. causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671.

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