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Document 62020CC0267

Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 28 ottobre 2021.
Volvo AB (publ.) e DAF Trucks NV contro RM.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de León.
Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali.
Causa C-267/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:884

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 28 ottobre 2021 ( 1 )

Causa C‑267/20

AB Volvo,

DAF TRUCKS NV

contro

RM

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di León, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Norma nazionale che come riferimento ai fini della retroattività prende in considerazione la data della sanzione e non quella della proposizione dell’azione – Termine di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale – Quantificazione dei danni subìti – Principi di equivalenza e di effettività»

I. Introduzione

1.

La presente causa si inserisce nel solco dei rinvii pregiudiziali sottoposti alla Corte da giudici nazionali in materia di interpretazione della direttiva 2014/104/UE ( 2 ), relativa alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza.

2.

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e degli articoli 10, 17 e 22 della direttiva 2014/104.

3.

Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra l’AB Volvo e la DAF Trucks NV (in prosieguo: le «resistenti») e RM (in prosieguo: il «ricorrente») riguardante un ricorso per il risarcimento del danno da questi esperito avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da un’infrazione dell’articolo 101 TFUE, constatata dalla Commissione europea, che sarebbe stata commessa da una serie di imprese tra cui figurano le resistenti.

4.

La presente causa porterà la Corte a chiarire l’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2014/104, un compito intrapreso per la prima volta nelle sentenze Cogeco Communications ( 3 ) e Skanska Industrial Solutions e a. ( 4 ). In tal modo, le risposte che la Corte si appresta a fornire al giudice del rinvio nella presente causa potranno influire su talune controversie attualmente pendenti dinanzi a giudici nazionali in tutta l’Unione, che sollevano la problematica dell’applicazione ratione temporis delle disposizioni di detta direttiva, segnatamente nell’ambito delle azioni per il risarcimento del danno relative a fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della citata direttiva.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1.   Regolamento (CE) n. 1/2003

5.

L’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 5 ) così dispone:

«La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione».

6.

A termini dell’articolo 30 di tale regolamento, rubricato «Pubblicazione delle decisioni»:

«1.   La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 7 a 10 e degli articoli 23 e 24.

2.   La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali».

2.   Direttiva 2014/104

7.

L’articolo 10 della direttiva 2014/104, rubricato «Termini di prescrizione», enuncia quanto segue:

«1.   Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.

2.   Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:

a)

della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;

b)

del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno;

c)

dell’identità dell’autore della violazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».

8.

L’articolo 17 di tale direttiva, rubricato «Quantificazione del danno», così recita:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l’ammontare del danno se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili.

2.   Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno, un’autorità nazionale garante della concorrenza possa, su richiesta di un giudice nazionale, prestare a questo assistenza con riguardo alla determinazione quantitativa del danno qualora l’autorità nazionale garante della concorrenza consideri appropriata tale assistenza».

9.

L’articolo 21 della suddetta direttiva, rubricato «Recepimento», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri».

10.

L’articolo 22 della direttiva medesima, rubricato «Applicazione temporale», enuncia quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.

2.   Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».

B. Diritto spagnolo

11.

Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge 15/2007 sulla tutela della concorrenza), del 3 luglio 2007 ( 6 ) (in prosieguo: la «legge 15/2007»):

«Il termine di prescrizione delle azioni di risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza è di cinque anni»

12.

L’articolo 76, paragrafo 2, della legge 15/2007 così dispone:

«Se è accertato che l’attore ha subìto un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subìto sulla base delle prove disponibili, i giudici hanno il potere di stimare l’ammontare del danno».

13.

La prima disposizione transitoria del Real Decreto-ley 9/2017 (regio decreto-legge 9/2017), rubricata «Regime transitorio in materia di azioni per il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea», enuncia quanto segue:

«1. Le disposizioni dell’articolo 3 del presente regio decreto-legge non si applicano retroattivamente.

2. Le disposizioni dell’articolo 4 del presente regio decreto-legge si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore».

14.

L’articolo 1902 del Código Civil (codice civile) così stabilisce:

«Colui che, con la propria azione od omissione, cagioni ad altri un danno, per colpa o negligenza, è tenuto a risarcire il danno causato».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

15.

Nel corso degli anni 2006 e 2007, il ricorrente ha acquistato tre autocarri fabbricati dalle resistenti.

16.

Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) (in prosieguo: la «decisione della Commissione») ( 7 ) e ha pubblicato un comunicato stampa al riguardo (in prosieguo: il «comunicato stampa»).

17.

Con tale decisione, la Commissione ha constatato che diversi costruttori internazionali di autocarri, tra i quali figurano le resistenti, hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) stringendo accordi collusivi, da una parte, sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate («autocarri medi») o di peso superiore alle 16 tonnellate («autocarri pesanti») nel SEE e, dall’altra, sulle tempistiche e sul trasferimento dei costi relativi all’introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a 6. Per quanto concerne le resistenti, l’infrazione si è protratta dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.

18.

Il 1o aprile 2018 il ricorrente ha proposto un ricorso contro le resistenti dinanzi al Juzgado de lo Mercantil de León (Tribunale di commercio di León, Spagna). Tale ricorso è diretto a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subìto a causa delle pratiche anticoncorrenziali che le due citate società avrebbero posto in essere. Detto ricorso è fondato, in via principale, sulle pertinenti disposizioni della legge 15/2007, quale modificata in seguito al recepimento della direttiva 2014/104, e, in subordine, sull’articolo 1902 del codice civile, che stabilisce il regime generale della responsabilità civile extracontrattuale. Il ricorso costituisce, nei confronti delle resistenti, un’azione per il risarcimento del danno proposta a seguito di una decisione definitiva della Commissione relativa a una violazione dell’articolo 101 TFUE (un’azione risarcitoria del tipo «follow-on»).

19.

Con sentenza del 15 ottobre 2019, il Juzgado de lo Mercantil de León (Tribunale di commercio di León), giudice di primo grado, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni e ha condannato le resistenti a pagare al ricorrente un risarcimento pari al 15% del prezzo di acquisto degli autocarri, oltre agli interessi legali, senza tuttavia condannare tali società alle spese. Nello specifico, detto giudice ha respinto il motivo vertente sulla prescrizione dell’azione dedotto dalle resistenti, in particolare perché ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 74, paragrafo 1, della legge 15/2007, che recepisce l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104. Inoltre, il suddetto giudice ha applicato la presunzione di danno causato dalle violazioni consistenti in cartelli di cui all’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva, recepita all’articolo 76, paragrafo 3, della legge 15/2007, e si è avvalso del potere di stima giudiziale del danno previsto all’articolo 17, paragrafo 1, della citata direttiva, recepito all’articolo 76, paragrafo 2, della legge 15/2007, sulla base della motivazione che le due disposizioni in parola nell’ambito della normativa sull’onere della prova hanno natura procedurale.

20.

Le resistenti hanno impugnato la sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di León, Spagna), facendo valere che all’azione si applica il regime generale della responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 1902 del codice civile spagnolo, il quale assoggetta le azioni esperite ai sensi di tale articolo al termine di prescrizione di un anno previsto all’articolo 1968, paragrafo 2, del codice medesimo. Secondo le resistenti, tale termine ha iniziato a decorrere dalla pubblicazione, il 19 luglio 2016, del comunicato stampa e sarebbe pertanto prescritto, dal momento che la domanda di risarcimento danni è stata proposta il 1o aprile 2018. Le resistenti ritengono parimenti che non vi siano prove del nesso causale tra la condotta descritta nella decisione della Commissione e l’aumento dei prezzi degli autocarri acquistati dal ricorrente e che, essendo applicabile al ricorso l’articolo 1902 di detto codice civile, qualora il ricorrente non riesca a dimostrare il danno subìto, la domanda debba essere respinta.

21.

Date tali circostanze, l’Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di León) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione della norma nazionale secondo la quale il termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio dell’azione stabilito all’articolo 10 della direttiva [2014/104] nonché l’articolo 17 [della medesima direttiva] sulla stima giudiziale del danno non si applicano retroattivamente, e che, come riferimento ai fini della retroattività, prende in considerazione la data della sanzione e non quella di esercizio dell’azione.

2)

Se l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva [2014/104] e il termine “retroattivamente” debbano essere interpretati nel senso che l’articolo 10 della medesima direttiva si applica ad un’azione come quella esercitata nel procedimento principale, che, pur essendo stata promossa dopo l’entrata in vigore della direttiva e della norma di recepimento, si riferisce tuttavia a fatti o sanzioni precedenti.

3)

Se, nel contesto dell’applicazione di una disposizione quale l’articolo 76 della legge sulla tutela della concorrenza, l’articolo 17 della direttiva [2014/104], concernente la stima giudiziale del danno, debba essere interpretato nel senso che si tratta di una norma procedurale che sarà applicabile al procedimento principale la cui azione è esercitata successivamente all’entrata in vigore della norma nazionale di recepimento».

22.

Nel procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente, le resistenti, i governi spagnolo ed estone nonché la Commissione. Ad eccezione del governo estone, le stesse parti hanno altresì risposto per iscritto nei termini impartiti ai quesiti rivolti loro dalla Corte in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

IV. Analisi

A. Osservazioni preliminari

23.

La presente causa (il cosiddetto caso «Autocarri») pone questioni giuridiche complesse e sensibili in materia di applicazione temporale di talune disposizioni della direttiva 2014/104 a un ricorso per il risarcimento del danno che, pur essendo stato proposto dopo l’entrata in vigore di tale direttiva e delle disposizioni nazionali di recepimento, riguarda un’infrazione cessata anteriormente all’entrata in vigore sia della citata direttiva sia delle disposizioni nazionali.

24.

Occorre rammentare che l’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’origine dell’azione per il risarcimento del danno, è stata commessa tra il 1997 e il 2011. Essa è stata oggetto di una decisione della Commissione adottata il 19 luglio 2016. La versione non riservata e la sintesi di tale decisione sono state pubblicate il 6 aprile 2017.

25.

Per quanto riguarda la direttiva 2014/104, ricordo che essa è entrata in vigore il 26 dicembre 2014 e che il suo termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2016. Tale direttiva è stata, a propria volta, recepita nel diritto spagnolo il 26 maggio 2017.

26.

L’azione per il risarcimento del danno è stata invece proposta dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2014/104, vale a dire il 1o aprile 2018.

27.

Occorre parimenti rilevare che il Regno di Spagna ha provveduto a recepire la direttiva 2014/104 adottando il regio decreto-legge 9/2017. Tramite gli articoli 3 e 4, tale regio decreto-legge ha mantenuto la distinzione tra disposizioni sostanziali e procedurali. L’articolo 3 di detto regio decreto-legge attua le disposizioni sostanziali della direttiva 2014/104 (incluse quelle relative alla prescrizione e alla quantificazione del danno, riprese rispettivamente all’articolo 10 e all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva in parola) modificando la legge 15/2007 (nuovi articoli 74 e 76 di tale legge). L’articolo 4 del regio decreto-legge 9/2017 attua le disposizioni procedurali della direttiva 2014/104 modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile).

28.

I punti controversi nella presente causa vertono quindi sul regime giuridico applicabile, da un lato, alla prescrizione dell’azione proposta dal ricorrente (e più specificamente sulla durata e sul dies a quo del termine di prescrizione) e, dall’altro, alla valutazione e alla quantificazione del danno subìto.

29.

Propongo di rispondere anzitutto alle questioni seconda e terza, dato che riguardano gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla direttiva 2014/104 che nel presente contesto possono considerarsi una lex specialis, e successivamente alla prima questione, che concerne gli obblighi gravanti sugli Stati membri in forza di principi del diritto primario il cui chiarimento diventa rilevante soltanto se l’obbligo in questione non può essere desunto da disposizioni più specifiche della direttiva in parola.

B. Sulle questioni pregiudiziali seconda e terza

30.

Con le questioni pregiudiziali seconda e terza, il giudice del rinvio s’interroga, rispettivamente, sull’applicazione temporale degli articoli 10 e 17 della direttiva 2014/104, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva medesima, al ricorso per il risarcimento del danno promosso dal ricorrente nei confronti delle resistenti e sulla natura, sostanziale o procedurale, delle norme derivanti dalla direttiva medesima.

31.

Alla luce dello stretto collegamento tra le suddette due questioni, ritengo che esse debbano essere esaminate congiuntamente. Infatti, è soltanto al termine dell’analisi congiunta di tali questioni che sarà possibile fornire una risposta utile a ognuna di esse.

1.   Sull’interpretazione dell’effetto retroattivo di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 e sull’applicazione temporale delle disposizioni «sostanziali» di tale direttiva

32.

A termini dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali di detta direttiva non si applichino retroattivamente.

33.

Il giudice del rinvio nutre dubbi circa l’interpretazione dell’avverbio «retroattivamente» utilizzato da tale disposizione. Più specificamente, il giudice del rinvio si chiede se l’effetto retroattivo si riferisca, in primo luogo, alla data della violazione del diritto della concorrenza posta in essere con il cartello, in secondo luogo, alla data della sanzione inflitta dalla Commissione o, eventualmente, in terzo luogo, alla data dell’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno.

34.

Rammento che, secondo una costante giurisprudenza, una norma giuridica nuova si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce e che, pur non essendo applicabile alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente consolidate in vigenza della vecchia legge, essa si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove (principio d’irretroattività degli atti giuridici) ( 8 ), a meno che la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo ( 9 ).

35.

Risulta parimenti da una costante giurisprudenza della Corte che, onde garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dalla sistematica di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita una tale efficacia ( 10 ).

36.

Orbene, la direttiva 2014/104 contiene norme specifiche relative alle sue condizioni di applicazione nel tempo. Infatti, l’ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva è limitato dal suo articolo 22 che prevede una distinzione tra le «disposizioni sostanziali», che non si applicano retroattivamente ( 11 ), e le «misure (…) divers[e] da quelle di cui al paragrafo 1 [di detto articolo 22]» (in prosieguo: le «disposizioni procedurali»), che, a loro volta, si applicano ai ricorsi proposti successivamente all’entrata in vigore della direttiva medesima (vale a dire il 26 dicembre 2014) ( 12 ).

37.

La formulazione dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 riflette così il principio generale stabilito dalla Corte secondo il quale, contrariamente alle norme procedurali che si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore, le norme di diritto sostanziale sono solitamente interpretate nel senso che esse non riguardano, in linea di principio, «situazioni consolidatesi» anteriormente alla loro entrata in vigore ( 13 ).

38.

Pertanto, occorre ora esaminare in quale momento si sia consolidata la situazione giuridica nel cosiddetto caso «Autocarri» e, più specificamente, se ciò si sia verificato anteriormente o successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2014/104 e del suo termine di recepimento.

39.

Rilevo al riguardo che, nelle sentenze Cogeco e Skanska Industrial Solutions e a. ( 14 ), la Corte ha ritenuto che la direttiva 2014/104 non fosse applicabile ratione temporis a «fatti» avvenuti prima dell’adozione e dell’entrata in vigore di detta direttiva, senza tuttavia precisare se tale riferimento riguardasse unicamente l’infrazione o contemplasse anche la decisione adottata dalle autorità garanti della concorrenza nonché l’azione per il risarcimento del danno. Rammento che, a differenza delle cause succitate in cui le azioni risarcitorie sono state esperite prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104, nella presente causa l’azione per il risarcimento del danno è stata intentata successivamente all’entrata in vigore della direttiva medesima e sulla base della legge 15/2007 che la recepisce ( 15 ).

40.

Le resistenti sostengono che, ai fini determinazione delle norme sostanziali applicabili all’asserito danno derivato dalla violazione del diritto della concorrenza, il momento in cui la situazione si è consolidata corrisponde al momento in cui detto danno è stato cagionato, vale a dire il momento in cui, nel periodo in cui l’infrazione è stata constatata, il ricorrente avrebbe acquistato gli autocarri di cui trattasi.

41.

Il ricorrente, dal canto proprio, sostiene che la sua situazione giuridica si è consolidata al momento della proposizione dell’azione per il risarcimento del danno. La direttiva 2014/104 sarebbe infatti applicabile nella sua interezza, a prescindere dalla questione della retroattività.

42.

Quanto al giudice del rinvio, esso s’interroga parimenti sulla possibilità di tenere in considerazione un terzo punto di riferimento cronologico per stabilire il momento in cui la situazione giuridica si è consolidata, vale a dire la data della sanzione della violazione del diritto della concorrenza.

43.

Rilevo sin d’ora che la formulazione dell’articolo 22 della direttiva 2014/104 fa sorgere dubbi circa l’ambito di applicazione temporale di talune disposizioni di tale direttiva. Più precisamente, detto articolo non individua quali tra le disposizioni della direttiva in parola abbiano natura «sostanziale» o «procedurale». Inoltre, la portata del divieto di applicazione retroattiva delle disposizioni sostanziali non è definita in modo sufficientemente chiaro. Ciò ha dato luogo ad approcci divergenti nei vari Stati membri in sede di recepimento della medesima direttiva, un elemento che rischia di pregiudicare sia l’obiettivo di garantire un’applicazione coerente del diritto della concorrenza dell’Unione ( 16 ) sia l’imperativo della certezza del diritto ( 17 ).

44.

Ritengo, poi, che accogliere l’interpretazione del ricorrente equivarrebbe ad applicare retroattivamente disposizioni sostanziali per le quali il legislatore dell’Unione non ha previsto un effetto retroattivo. Si creerebbe così una situazione che arrecherebbe pregiudizio agli obiettivi di prevedibilità e coerenza perseguiti dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. Orbene, un’interpretazione del genere rischierebbe di «far rivivere» diritti potenzialmente già prescritti prima dell’entrata in vigore della norma nazionale di recepimento ( 18 ).

45.

Per quanto concerne il criterio della data della sanzione inflitta dalla Commissione, riconosco che, alla luce del fatto che la presente causa s’inserisce nel contesto dell’applicazione del diritto della concorrenza a livello privato («private enforcement») e, più specificamente, riguarda un risarcimento danni a seguito di una violazione del diritto della concorrenza constatata da un’autorità garante della concorrenza (un’azione risarcitoria del tipo «follow-on»), si potrebbe porre la questione se il criterio da applicare per stabilire il momento in cui la situazione giuridica si è consolidata non debba essere invece collegato all’adozione della decisione della Commissione relativa alla violazione. Infatti, nel caso delle azioni risarcitorie del tipo «follow-on», la situazione giuridica della parte danneggiata non solo è collegata, ma dipende intrinsecamente dalla constatazione della violazione da parte di un’autorità garante della concorrenza, che costituisce una precondizione fondamentale affinché essa possa esercitare il suo diritto a ottenere un risarcimento.

46.

Rilevo al riguardo che prendere come punto di riferimento esclusivamente la data del danno subìto o quella dell’infrazione commessa per stabilire il momento in cui la situazione giuridica si è consolidata costituisce certamente un approccio pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE a livello pubblico («public enforcement»), come dimostra l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, o nel contesto di azioni per il risarcimento del danno esperite dinanzi ai giudici nazionali, a prescindere dall’esistenza di una decisione di un’autorità garante della concorrenza che constati un’infrazione («stand-alone actions»), ma potrebbe anche collocarsi al di fuori del quadro concettuale e contestuale delle azioni risarcitorie del tipo «follow-on» che presuppongono l’esistenza di una decisione di un’autorità garante della concorrenza e la pongono a fondamento del loro esercizio.

47.

Tuttavia, per quanto possa sembrare significativo, l’argomento suesposto non può essere accolto.

48.

In primo luogo, va rilevato che il principio generale di irretroattività costituisce un corollario del principio della certezza del diritto. Il requisito del rispetto del principio della certezza del diritto è inteso, in particolare, a garantire che le persone assoggettate al diritto dell’Unione non siano pregiudicate da una normativa che non presenta caratteri di «chiarezza e prevedibilità» ( 19 ). In tal senso, sul modello delle sanzioni del diritto della concorrenza dell’Unione irrogate nel contesto dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE a livello pubblico, l’irretroattività delle nuove norme sostanziali relative alle azioni per il risarcimento del danno è finalizzata a garantire che l’autore dell’infrazione possa prevedere le conseguenze della commissione dell’illecito e, in particolare, la possibile portata della sua responsabilità in base alle norme sostanziali vigenti al momento dell’infrazione. Ne consegue che l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 riflette la giurisprudenza della Corte che garantisce, per gli amministrati, la prevedibilità delle norme sostanziali che determinano la responsabilità per i danni derivanti da violazioni del diritto della concorrenza, vietando quindi l’applicazione retroattiva delle sue disposizioni sostanziali ( 20 ).

49.

Pertanto, in materia di azioni di risarcimento danni per violazioni del diritto della concorrenza, la situazione di fatto pertinente per determinare l’applicazione ratione temporis delle disposizioni nazionali adottate al fine di conformarsi alle disposizioni sostanziali della direttiva 2014/104 che disciplinano il sorgere della responsabilità extracontrattuale è la sopravvenienza dei fatti generatori delle condizioni di responsabilità che, nella presente causa, sono stati posti in essere prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento. Più specificamente, nel contesto delle azioni risarcitorie del tipo «follow-on», se è pur vero che le imprese che hanno preso parte a un cartello come quello del presente caso potevano prevedere che la loro condotta costituiva una violazione del diritto della concorrenza suscettibile di essere sanzionata da un’autorità garante della concorrenza e di dare potenzialmente luogo a una domanda di risarcimento del danno subìto da parte dei soggetti danneggiati, ciò non toglie che dette azioni debbano essere disciplinate dalle disposizioni sostanziali vigenti al momento della commissione dell’infrazione. Tale posizione è d’altronde confermata sia dalla direttiva 2014/104 ( 21 ) sia dalla giurisprudenza della Corte secondo la quale, in assenza di disposizioni nel diritto dell’Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e dalle procedure interne degli Stati membri ( 22 ). Tengo peraltro a sottolineare che ciò non inficia il diritto dei soggetti danneggiati di ottenere il risarcimento del danno subìto. Infatti, come sarà illustrato ai paragrafi 93 e 94 delle presenti conclusioni, tale diritto è garantito dal diritto primario dell’Unione e segnatamente dal principio di effettività dell’articolo 101 TFUE.

50.

In secondo luogo, prendere a riferimento la data della violazione, che costituisce un criterio chiaro, oggettivo e verificabile, consentirebbe parimenti di garantire l’applicazione coerente delle disposizioni sostanziali della direttiva 2014/104 e rappresenta uno degli obiettivi fondamentali di tale direttiva ( 23 ).

51.

In terzo luogo, occorre altresì rilevare che un numero significativo di Stati membri nel recepire la direttiva 2014/104 sembra aver ritenuto, più o meno esplicitamente, che le sue disposizioni sostanziali non si applichino a situazioni come quelle in discussione nel procedimento principale, in cui il danno derivato dall’infrazione si è materializzato prima del termine di recepimento della suddetta direttiva o dell’entrata in vigore della disposizione nazionale che recepisce la direttiva medesima. Orbene, parrebbe che il legislatore spagnolo abbia optato per un modello siffatto stabilendo che, se le disposizioni procedurali si applicano esclusivamente ai procedimenti promossi successivamente all’entrata in vigore del regio decreto-legge che recepisce direttiva 2014/104 (ossia a decorrere dal 27 maggio 2017), le disposizioni sostanziali non si applicano «retroattivamente», vale a dire a fatti verificatisi anteriormente alla data di recepimento della direttiva 2014/104. Un siffatto approccio non è d’altronde contestato dalla Commissione nell’ambito della sua relazione sull’attuazione di tale direttiva ( 24 ).

52.

Alla luce di quanto precede, ritengo che, mentre le disposizioni «procedurali» della direttiva 2014/104 siano applicabili nel procedimento principale, le disposizioni qualificate come «sostanziali» siano prive di effetto retroattivo e non trovino applicazione.

2.   Sulla determinazione delle disposizioni sostanziali e procedurali di cui all’articolo 22 della direttiva 2014/104

53.

Rammento che le questioni seconda e terza vertono sugli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell’articolo 22 della direttiva 2014/104 riguardante l’applicazione temporale delle disposizioni della medesima direttiva relative al termine di prescrizione (articolo 10), al potere dei giudici nazionali di stimare l’ammontare del danno (articolo 17, paragrafo 1) e alla presunzione relativa di danno causato da cartelli (articolo 17, paragrafo 2).

54.

Il giudice del rinvio s’interroga quindi sulla questione se le disposizioni summenzionate siano o meno disposizioni sostanziali ai sensi dell’articolo 22 della suddetta direttiva e se esse si applichino a un’azione per il risarcimento del danno quale l’azione oggetto del procedimento principale.

a)   Sul margine di discrezionalità degli Stati membri nella determinazione delle disposizioni sostanziali e procedurali della direttiva 2014/104

55.

Occorre anzitutto stabilire se gli Stati membri siano liberi di qualificare le norme adottate al fine di garantire il recepimento della direttiva 2014/104 come norme di natura sostanziale o procedurale.

56.

I governi spagnolo ed estone ritengono che a tale questione si debba rispondere in senso affermativo. Detti governi, infatti, sostengono che, finché la questione della prescrizione delle azioni risarcitorie non era esaustivamente armonizzata nell’ambito del diritto dell’Unione, ciascun ordinamento giuridico nazionale era libero di qualificare le norme disciplinanti detta prescrizione come norme sostanziali o come norme procedurali.

57.

Il governo estone sostiene parimenti che gli Stati membri godono di un’autonomia procedurale in virtù della quale è loro conferito un margine discrezionale nell’attuazione della direttiva 2014/104 che la Corte è tenuta a rispettare purché lo Stato membro osservi, a propria volta, i principi di equivalenza e di effettività. Secondo detto governo, la qualificazione di una norma come avente natura «sostanziale» o «procedurale» dopo l’entrata in vigore di tale direttiva costituirebbe un’inaccettabile interferenza nell’autonomia procedurale degli Stati membri.

58.

La Commissione e una delle resistenti ritengono, invece, che la questione di quali siano, tra le disposizioni della direttiva 2014/104, quelle sostanziali e quali no debba essere valutata alla luce del diritto dell’Unione e non dei criteri del diritto nazionale applicabile.

59.

Condivido quest’ultima posizione.

60.

In primo luogo, si deve constatare che, sebbene l’articolo 22 della direttiva 2014/104 non definisca quali siano le disposizioni sostanziali e quali abbiano natura procedurale, tale articolo si riferisce espressamente «[al]le disposizioni sostanziali della presente direttiva», il che sembra indicare che la natura delle sue disposizioni sia una questione specifica del diritto dell’Unione.

61.

In secondo luogo, rammento che, tra i principali obiettivi della direttiva 2014/104, figura la volontà di garantire l’applicazione coerente del diritto della concorrenza dell’Unione, di aumentare l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno in tale settore, nonché di assicurare l’efficacia e la coerenza dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE ( 25 ). Orbene, lasciare agli Stati membri una siffatta discrezionalità rischierebbe di comportare un’applicazione contraddittoria e non uniforme delle disposizioni di tale direttiva nei diversi ordinamenti giuridici, conseguenza che sarebbe in contrasto con gli obiettivi summenzionati. Per contro, ritenere che il diritto dell’Unione debba stabilire quali, tra le disposizioni delle suddetta direttiva, siano disposizioni sostanziali e quali non lo siano consentirebbe di aumentare la certezza del diritto e di scoraggiare l’esercizio di azioni risarcitorie da parte dei soggetti danneggiati da una violazione delle norme del diritto della concorrenza dinanzi a un particolare giudice che è stato scelto per ottenere l’applicazione di norme sostanziali e procedurali più favorevoli ai loro interessi di quelle che potrebbero essere applicate da un altro giudice nazionale. In altri termini, detto approccio consentirebbe di evitare il «forum shopping».

62.

In terzo luogo, osservo che, anche ammettendo che il legislatore dell’Unione abbia lasciato agli Stati membri la scelta di stabilire quali disposizioni abbiano carattere sostanziale e quali procedurale, tale scelta deve comunque effettuarsi in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione e con il principio di effettività del diritto della concorrenza al fine di garantire un efficace sistema sanzionatorio per le violazioni del diritto della concorrenza oggetto di ricorsi promossi dai privati.

63.

Pertanto, ritengo che occorra esaminare le questioni pregiudiziali seconda e terza muovendo dalla premessa che la determinazione della natura delle disposizioni della direttiva 2014/104 è una questione disciplinata dal diritto dell’Unione.

b)   Sulle norme disciplinanti i termini di prescrizione ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2014/104

64.

Va rilevato che, sul modello dell’articolo 17 della direttiva 2014/104, il legislatore spagnolo ha recepito l’articolo 10 di tale direttiva nel diritto spagnolo come disposizione sostanziale priva di effetto retroattivo.

65.

Ricordo che l’avvocato generale Kokott si è pronunciata sulla qualificazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 nelle sue conclusioni nella causa Cogeco, affermando che non si tratta di una disposizione meramente procedurale ( 26 ).

66.

Inoltre, la Corte ha parimenti dichiarato che, a differenza dei termini procedurali, il termine di prescrizione attiene al diritto sostanziale, dal momento che ha la funzione di tutelare tanto la persona lesa – dovendo questa disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso – quanto la persona responsabile del danno – evitando che la persona lesa possa ritardare a tempo indefinito l’esercizio del suo diritto al risarcimento dei danni ( 27 ).

67.

Osservo altresì che la questione del termine di prescrizione rientra nell’ambito del diritto sostanziale nella maggior parte degli ordinamenti nazionali e che pertanto, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 è stato recepito come disposizione sostanziale nella maggior parte degli Stati membri ( 28 ).

68.

A tale proposito, va precisato che, contrariamente ad altri Stati membri ( 29 ), il legislatore spagnolo non sembra aver previsto norme transitorie speciali per quanto riguarda la sfera di applicazione ratione temporis delle nuove norme sulla prescrizione.

69.

Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 dev’essere interpretato nel senso che l’articolo 10 di tale direttiva non si applica a un’azione per il risarcimento del danno che, pur essendo stata promossa dopo l’entrata in vigore della direttiva medesima e delle disposizioni nazionali di recepimento, si riferisce a fatti e a sanzioni precedenti l’entrata in vigore di dette disposizioni.

c)   Sul potere di stima giudiziale e di quantificazione del danno di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104

70.

Per quanto riguarda l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, come risulta dalla lettera di tale disposizione, esso concerne soprattutto il grado di rilevanza della prova richiesto per la quantificazione del danno subìto dal soggetto danneggiato e la valutazione da parte del rispettivo giudice nazionale degli elementi di prova sui quali la parte ricorrente può fondarsi per dimostrare l’entità del danno subìto.

71.

La prima frase dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 impone agli Stati membri di garantire che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento.

72.

Rilevo sin d’ora che tale disposizione è un’espressione del principio di effettività del diritto della concorrenza elaborato dalla giurisprudenza della Corte ( 30 ).

73.

Lo stesso vale, a mio avviso, per la seconda frase dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 che non introduce un nuovo obbligo sostanziale a carico delle parti del procedimento.

74.

Attenuando il grado di rilevanza della prova richiesto per stabilire l’ammontare del danno subìto, tale disposizione intende quindi rimediare all’asimmetria informativa esistente a sfavore dell’attore e al fatto che la quantificazione del danno subìto, in particolare nelle cause in materia di cartelli, impone di valutare come si sarebbe evoluto il mercato pertinente in assenza di infrazione, un compito quasi impossibile da ottemperare per una parte danneggiata.

75.

Osservo parimenti che, contrariamente all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, l’articolo 17, paragrafo 1 di tale direttiva non elimina l’onere della prova e l’obbligo principale in capo all’attore di quantificare e dimostrare l’ammontare del danno subìto. Detta disposizione si limita unicamente a fornire ai giudici nazionali un metodo di quantificazione dell’ammontare del danno, concedendo ai medesimi un margine discrezionale che consenta loro di modulare il grado di rilevanza della prova richiesto per determinare l’ammontare del danno e di accettare quindi, un grado di rilevanza della prova inferiore rispetto a quello normalmente richiesto qualora gli attori incontrino difficoltà nel quantificare con precisione il danno causato.

76.

Pertanto, ritengo che tale strumento non faccia che rafforzare quello che d’altronde è il compito istituzionale del giudice nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno, vale a dire la determinazione dell’ammontare del danno subìto.

77.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 possa considerarsi una disposizione «procedurale» ai sensi dell’articolo 22 di detta direttiva e che, in quanto tale, sia applicabile a un’azione per il risarcimento del danno come quella di cui al procedimento principale che, pur essendo stata proposta dopo l’entrata in vigore della citata direttiva e delle disposizioni nazionali di recepimento, si riferisce a una violazione cessata prima dell’entrata in vigore tanto della direttiva medesima quanto delle disposizioni nazionali.

d)   Sulla presunzione del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104

78.

Per quanto riguarda la questione se l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 sia o meno una disposizione sostanziale ai sensi dell’articolo 22 di tale direttiva, si deve ricordare che, stando alla lettera di detta disposizione, si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha tuttavia il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione.

79.

Rilevo sin d’ora che detta disposizione non si limita a ripartire l’onere della prova relativa all’esistenza di un danno (che è una questione di ordine procedurale), ma stabilisce una presunzione relativa sull’esistenza del danno derivante dal cartello di cui trattasi, il che attiene direttamente alla responsabilità extracontrattuale degli autori delle violazioni delle norme del diritto della concorrenza.

80.

Ricordo in proposito che, in base alla giurisprudenza della Corte, tutti hanno il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE ( 31 ). L’esistenza di un danno e il nesso di causalità tra il suddetto danno e la violazione del diritto della concorrenza fanno indubbiamente parte degli elementi costitutivi della responsabilità civile extracontrattuale.

81.

In tale contesto, ritengo che la presunzione sancita all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 non abbia una finalità meramente probatoria. Al contrario, attribuendo l’onere della prova all’autore della violazione e dispensando la persona danneggiata dall’obbligo di dimostrare l’esistenza di un danno subìto a causa del cartello o di un nesso di causalità tra detto danno e detto cartello, tale presunzione è direttamente collegata all’attribuzione della responsabilità civile extracontrattuale a carico dell’autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla sua situazione giuridica. Pertanto, mi sembra che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, e segnatamente la sua prima frase, costituisca una norma strettamente collegata al sorgere, all’attribuzione e alla portata della responsabilità extracontrattuale delle imprese che hanno violato l’articolo 101 TFUE partecipando a un cartello. Orbene, si può desumere dalla giurisprudenza che norme del genere sono qualificabili come «norme sostanziali» ( 32 ).

82.

A tal riguardo, occorre aggiungere che la Corte non ha riconosciuto un effetto retroattivo ad altre disposizioni della direttiva 2014/104 che sono anch’esse strettamente collegate alla determinazione della responsabilità degli autori di un’infrazione. A titolo di esempio, nella sentenza Skanska Industrial Solutions e a., la Corte ha ritenuto che l’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, il quale prevede la responsabilità in solido nei riguardi delle imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza con il proprio comportamento, non fosse applicabile ratione temporis ai fatti in discussione che riguardavano un ricorso per il risarcimento del danno proposto successivamente al cartello da cui era stato originato ( 33 ).

83.

Inoltre, come rilevato dalla Commissione, nell’ambito del diritto internazionale privato, vi sono indicazioni nella direzione di un rafforzamento della posizione secondo la quale possono qualificarsi come sostanziali le disposizioni che istituiscono presunzioni come quella di cui all’articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 2014/104 ( 34 ).

84.

Alla luce di quanto precede, ritengo che, contrariamente all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, l’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva possa qualificarsi come disposizione «sostanziale» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva medesima e che, pertanto, la normativa nazionale adottata al fine di conformarsi a detta disposizione non debba applicarsi a fatti integranti la responsabilità posti in essere prima dell’entrata in vigore delle suddette norme nazionali di recepimento.

85.

Detto ciò, come sarà illustrato ai paragrafi da 139 a 141 delle presenti conclusioni, tale interpretazione non impedirebbe in alcun modo ai giudici nazionali di applicare le presunzioni relative all’onere della prova sull’esistenza di un danno esistenti anteriormente alle rispettive norme nazionali di recepimento, la cui conformità con le disposizioni del diritto dell’Unione dev’essere valutata tenendo conto in particolare dei principi generali di equivalenza e di effettività.

86.

Date tali circostanze, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di disposizioni nazionali di recepimento adottate per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva, relativo al potere dei giudici nazionali di stimare l’ammontare del danno, a danni subìti a causa di una violazione del diritto della concorrenza cessata prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno esercitata successivamente all’entrata in vigore della disposizione nazionale di recepimento. L’articolo 22, paragrafo 1, di detta direttiva dev’essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di disposizioni nazionali adottate per dare attuazione all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, che prevede una presunzione relativa di danno causato dai cartelli, alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno esercitata successivamente all’entrata in vigore della disposizione nazionale di recepimento.

C. Sulla prima questione pregiudiziale

87.

Tenuto conto delle risposte che propongo di fornire alle questioni seconda e terza, si deve, a mio avviso, rispondere alla prima questione pregiudiziale.

88.

La prima questione pregiudiziale si articola in due parti.

89.

Da un lato, con la prima questione, il giudice del rinvio s’interroga sugli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del diritto primario, vale a dire sull’effetto dell’articolo 101 TFUE e del principio di effettività ai fini di stabilire l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, e l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 si applichino a una situazione come quella in discussione nel procedimento principale. In tal senso, si pone la questione se l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività impongano che la prima disposizione transitoria del regio decreto-legge 9/2017 sia interpretata nel senso che le modifiche apportate alla legge sulla tutela della concorrenza per quanto riguarda i termini di prescrizione, la presunzione relativa di danno in caso di cartello e la quantificazione del danno si applichino alle azioni esercitate successivamente all’entrata in vigore di detto regio decreto-legge, come nel caso dell’azione oggetto del procedimento principale, includendo le ipotesi in cui la domanda si riferisce a fatti e a sanzioni precedenti l’entrata in vigore di detto regio decreto-legge.

90.

Dall’altro lato, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni del diritto spagnolo – e più specificamente sulla disposizione relativa alla responsabilità extracontrattuale che costituisce la base giuridica alternativa del ricorso per il risarcimento del danno nel procedimento principale – con l’articolo 101 TFUE e con il principio di effettività, nel caso in cui gli articoli 10 e 17 della direttiva 2014/104 non siano applicabili ratione temporis.

91.

Per quanto concerne la prima parte della prima questione pregiudiziale, osservo che il principio di effettività non può imporre l’applicazione retroattiva delle disposizioni sostanziali della direttiva 2014/104. Ciò sarebbe in contrasto con principi generali del diritto quali il principio della certezza del diritto. Ritengo, pertanto, che il fatto che il legislatore spagnolo abbia deciso che le disposizioni che recepiscono l’articolo 10 e l’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva siano disposizioni sostanziali non applicabili retroattivamente – una qualificazione d’altronde conforme al diritto dell’Unione, come illustrato nell’analisi delle questioni pregiudiziali seconda e terza – sia conforme al principio di effettività. Lo stesso ragionamento non vale, tuttavia, per l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva in parola, che è una disposizione procedurale e che può essere applicata al ricorso per il risarcimento del danno oggetto della presente causa.

92.

Riguardo alla seconda parte della suddetta questione, rilevo sin d’ora che il divieto di retroattività delle normative nazionali di recepimento delle disposizioni sostanziali della direttiva 2014/104, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, con riferimento ai fatti integranti la responsabilità posti in essere prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento, non esclude l’applicazione da parte degli Stati membri della loro normativa nazionale in conformità con i loro preesistenti obblighi di diritto primario, in forza del principio di effettività ( 35 ).

93.

È infatti pacifico che, in assenza di norme del diritto dell’Unione in materia applicabili ratione temporis, spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, al fine di garantire i diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto di tali norme, a condizione che dette norme nazionali non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( 36 ).

94.

A tale proposito, va ricordato che l’articolo 101 TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra i privati e fa sorgere diritti nei confronti dei singoli che i giudici nazionali devono salvaguardare. Pertanto, la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE richiede che tutte le persone che hanno subìto un danno debbano poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi ( 37 ).

95.

La Corte ha precisato il contenuto e la portata della citata giurisprudenza in relazione ad aspetti particolari delle azioni per il risarcimento del danno. In tal senso, essa ha dichiarato che il principio di effettività osta a una normativa nazionale che renda l’esercizio del diritto a un risarcimento integrale «praticamente impossibile o eccessivamente difficile» ( 38 ).

96.

Occorre parimenti rilevare che l’applicazione del diritto della concorrenza a livello pubblico e l’applicazione del diritto della concorrenza a livello privato devono essere percepite come strumenti in vista di un obiettivo comune consistente nel rispetto del diritto della concorrenza. Osservo, a tal riguardo, che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che il diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare accordi e pratiche, spesso dissimulati, che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza. In quest’ottica, le azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione europea ( 39 ). Pertanto, se è vero che, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza a livello pubblico, l’effetto dissuasivo si manifesta tramite le sanzioni irrogate dalle autorità garanti della concorrenza, tale effetto dissuasivo nel contesto dell’applicazione del diritto della concorrenza a livello privato è garantito dal rischio, per le imprese che hanno preso parte a un cartello, di essere oggetto di un gran numero di azioni di risarcimento danni da parte di soggetti potenzialmente danneggiati in diverse giurisdizioni (segnatamente quando la violazione della normativa antitrust assume carattere transfrontaliero e si estende in diversi Stati membri, come nel caso di specie).

1.   Esame del regime di prescrizione previsto dal codice civile spagnolo alla luce del principio di effettività

97.

La Corte ha definito gli elementi di cui tenere conto per stabilire se uno specifico regime di prescrizione sia conforme al principio di effettività. Più precisamente, la Corte ha dichiarato che occorre prendere in considerazione tutti gli elementi del regime di prescrizione e, nello specifico, in primo luogo, la durata del termine di prescrizione ( 40 ), in secondo luogo, se il termine inizia a decorrere prima che la vittima sia venuta a conoscenza del danno subìto ( 41 ) e, in terzo luogo, se il termine possa essere sospeso o interrotto ( 42 ).

98.

Occorre quindi esaminare la compatibilità del regime della responsabilità extracontrattuale disciplinato dal codice civile spagnolo alla luce di detti criteri.

a)   Durata del termine di prescrizione

99.

La Corte ha dichiarato che la durata del termine di prescrizione non può essere «così breve al punto di rendere, combinata con le altre norme in materia di prescrizione, l’esercizio del diritto a chiedere un risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile» ( 43 ).

100.

Rilevo che il termine di un anno previsto dal regime della responsabilità extracontrattuale del codice civile spagnolo è sensibilmente più breve rispetto alla durata di cinque anni prevista all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/104.

101.

Osservo, tuttavia, che, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza Cogeco, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi del regime di prescrizione di cui trattasi ( 44 ). Pertanto, in sede di esame dell’effettività, non è sufficiente prendere in considerazione in maniera isolata singoli elementi della disciplina nazionale in materia di prescrizione ( 45 ).

102.

Prima di analizzare il dies a quo e l’evento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, rilevo che nella presente causa non si è posta la questione della sospensione o dell’interruzione del termine di prescrizione (nonostante la sua rilevanza ai fini di stabilire se il termine di un anno sia compatibile con i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte nella sentenza Cogeco). Per quanto concerne gli elementi da tenere in considerazione per garantire il rispetto del principio di effettività in tale ambito, rinvio all’analisi della Corte nella citata sentenza Cogeco ( 46 ).

b)   Dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione

103.

Qualora la Corte dovesse concludere che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 non è applicabile a un’azione per il risarcimento del danno come quella in discussione nel procedimento principale, il giudice nazionale sarebbe tenuto ad applicare, in linea di principio, il termine di prescrizione di un anno previsto dal regime generale della responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 1902 del codice civile spagnolo e a stabilire il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione.

104.

A tale riguardo, le resistenti ritengono che il termine di prescrizione di cui all’articolo 1902 del codice civile spagnolo abbia iniziato a decorrere il giorno della pubblicazione del comunicato stampa, vale a dire il 19 luglio 2016. L’azione del ricorrente, essendo stata proposta il 1o aprile 2018, sarebbe quindi prescritta.

105.

A loro volta, il ricorrente, il governo spagnolo e la Commissione sostengono che occorrerebbe considerare come dies a quo il giorno della pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 6 aprile 2017, con la conseguenza che, nella fattispecie, l’azione per il risarcimento del danno non sarebbe prescritta.

106.

Ricordo anzitutto che la Corte ha dichiarato che il principio di effettività richiede che una normativa nazionale che stabilisce la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione deve essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi delle norme di attuazione del diritto delle persone interessate ( 47 ). La Corte si è parimenti pronunciata sull’evento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, precisando che era indispensabile, affinché la persona lesa potesse proporre un’azione per il risarcimento del danno, che essa conoscesse l’identità dell’autore della violazione del diritto della concorrenza ( 48 ).

107.

Ritroviamo tali criteri anche all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, ai sensi del quale il dies a quo per il calcolo del termine di prescrizione dipende dalla sussistenza di due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, la cessazione della violazione del diritto della concorrenza e, dall’altro lato, la conoscenza di talune informazioni indispensabili per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni ( 49 ).

108.

Nella fattispecie, il giudice del rinvio si chiede quale documento, tra la pubblicazione del comunicato stampa e la pubblicazione della sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (e della versione non riservata di tale decisione sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione), sia qualificabile come l’evento pertinente a decorrere dal quale si possa ragionevolmente ritenere che il ricorrente abbia avuto conoscenza delle informazioni indispensabili per l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno.

109.

Per rispondere a tale questione, occorre esaminare l’oggetto, la natura e specialmente il contenuto del comunicato stampa, raffrontandoli alla sintesi della decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel cosiddetto caso «Autocarri». È opportuno parimenti interrogarsi sull’esistenza di un eventuale obbligo di diligenza di cui i soggetti danneggiati dovrebbero dare prova nel contesto dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE a livello privato.

1) Sulla pubblicazione dei comunicati stampa e delle decisioni della Commissione

110.

Ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, la Commissione è tenuta a pubblicare le decisioni adottate in applicazione degli articoli 7, 9, 10 e 24 di tale regolamento.

111.

La Commissione ottempera a tale obbligo pubblicando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una sintesi delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE in tutte le lingue ufficiali «subito dopo» la loro adozione ( 50 ).

112.

È altresì prassi della direzione generale della Concorrenza della Commissione pubblicare «quanto prima» versioni non riservate delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE sul proprio sito Internet, anche se, contrariamente alle sintesi, le decisioni sono pubblicate soltanto nella lingua del procedimento. In osservanza all’obbligo di proteggere i segreti aziendali e le informazioni riservate delle parti, tali versioni pubbliche sono generalmente pubblicate qualche tempo dopo l’adozione delle suddette decisioni ( 51 ).

113.

Rammento che, nella presente causa, la decisione della Commissione è stata adottata il 19 luglio 2016. In pari data essa ha annunciato l’adozione di tale decisione in un comunicato stampa disponibile sul suo sito Internet ( 52 ). In seguito, il 6 aprile 2017, la Commissione ha pubblicato una sintesi di detta decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In pari data la Commissione ha pubblicato una versione non riservata provvisoria della decisione sul sito Internet della direzione generale della concorrenza.

2) Sull’esistenza di un dovere di informazione in capo al soggetto danneggiato da una violazione del diritto della concorrenza

114.

Alla luce di quanto precede, si pone la questione se i soggetti potenzialmente danneggiati siano tenuti a osservare un certo dovere di diligenza nella gestione dei loro affari al fine di ottenere le informazioni necessarie per promuovere un’azione per il risarcimento del danno, e, in caso di risposta affermativa, in quale misura detto dovere di diligenza imponga di seguire le pubblicazioni dei comunicati stampa della Commissione relativi a decisioni adottate in applicazione dell’articolo 101 TFUE.

115.

Le resistenti sembrano sostenere che, essendo i denuncianti imprese o professionisti esperti, dovrebbe essere richiesto un siffatto dovere di diligenza. Secondo dette parti, una serie di indizi – come la risonanza mediatica dell’adozione della decisione il giorno della pubblicazione del comunicato stampa o il fatto che studi legali, fondi di investimento e altri esperti coinvolti in analoghe richieste di risarcimento danni sembrano aver annunciato la possibilità di avviare azioni legali contro i produttori di autocarri – suggeriscono che gli acquirenti di autocarri non potevano sostenere di ignorare la decisione adottata dalla Commissione.

116.

Pertanto, secondo le resistenti, si dovrebbe ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza della violazione dal momento della pubblicazione del comunicato stampa e che fosse in grado di intentare un’azione per il risarcimento del danno o, quantomeno, di interrompere il termine di prescrizione con l’invio di una lettera da tale data, come sembrerebbe si sia verificato nel caso di altri acquirenti di autocarri che hanno avviato azioni legali attualmente pendenti dinanzi ai giudici spagnoli nei confronti dei produttori di autocarri.

117.

Non contesto il fatto che, alla data della pubblicazione del comunicato stampa, una serie di soggetti attivi nel mercato interessato dal cartello siano venuti a conoscenza dell’adozione di una siffatta decisione da parte della Commissione. È parimenti evidente che, alla luce della durata dell’accertamento e dei comunicati stampa emessi dalla Commissione durante l’indagine (che sono stati probabilmente riportati dalla stampa in diversi Stati membri) ( 53 ) nonché dalla posta in gioco per gli acquirenti dei suoi prodotti, è ragionevole attendersi che una parte del mercato fosse al corrente dell’indagine in corso della Commissione e a maggior ragione della decisione emessa da quest’ultima.

118.

Non per questo ritengo che sussista un dovere generale di diligenza da parte delle vittime di violazioni della concorrenza che imponga loro di seguire la pubblicazione di simili comunicati stampa.

119.

Certo, non si può escludere che in determinate giurisdizioni siano intentate azioni di risarcimento danni in seguito alla pubblicazione di comunicati stampa, o addirittura prima ( 54 ). Tuttavia, tale prassi (che non è d’altronde unanime considerati i diversi approcci adottati dagli Stati membri per quanto riguarda il momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione ( 55 )) non fa sorgere, a mio avviso, «un dovere di diligenza» che impone a tutte le vittime di violazioni del diritto della concorrenza di avviare azioni per il risarcimento del danno sulla base di detti comunicati stampa.

120.

Alla luce di quanto precede, non si può presumere che, a seguito della mera pubblicazione di un comunicato stampa della Commissione sul suo sito Internet, la persona danneggiata sia venuta a conoscenza di tutte le informazioni indispensabili per l’esercizio del suo diritto a un ricorso per risarcimento danni. Alla stregua della Commissione, ritengo che richiedere alla parte potenzialmente danneggiata di dimostrare un livello di diligenza eccessivamente elevato, ossia che superi quello che tale parte avrebbe ragionevolmente potuto conoscere, pregiudicherebbe il suo diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da una pratica anticoncorrenziale. Infatti, il principio della piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE nonché il principio della certezza del diritto insito nell’istituzione della prescrizione richiederebbero che detto dovere di diligenza non sia eccessivamente rigido per la persona che chiede il risarcimento dei danni ( 56 ).

121.

Osservo, infine, che la prassi giudiziale di taluni Stati membri sembra stabilire una distinzione tra consumatori «professionisti» o imprese di grandi dimensioni e consumatori «ordinari» per quanto riguarda il suddetto preteso «dovere di diligenza». Si presume che i primi abbiano un obbligo di diligenza superiore ai secondi, imponendo loro di seguire la pubblicazione del comunicato stampa della Commissione.

122.

Per quanto, in definitiva, spetti al giudice del rinvio esaminare caso per caso se il dovere di diligenza del soggetto danneggiato gli imponesse di seguire gli sviluppi di un caso in materia di concorrenza per poter esercitare i suoi diritti, ritengo che stabilire una distinzione del genere tra i soggetti danneggiati rischierebbe di aumentare l’incertezza (già esistente) in materia di applicazione dell’articolo 101 TFUE a livello privato. Posto che l’ambito in cui si muovono i soggetti potenzialmente danneggiati non è omogeneo, il livello di diligenza richiesto in ciascun caso dipenderebbe necessariamente da una miriade di criteri attinenti alle specifiche circostanze relative alla parte potenzialmente danneggiata, quali, ad esempio, le dimensioni dell’acquirente di cui trattasi, la quantità o il volume di prodotto acquistato, la struttura del mercato, le condizioni di acquisto, nonché altri criteri che dimostrano la difficoltà pratica di stabilire una siffatta distinzione. Ritengo quindi che, almeno per quanto riguarda i comunicati stampa e le decisioni adottate dalla Commissione in materia di violazioni relative al diritto della concorrenza, si debbano stabilire criteri chiari e prevedibili riguardo alla «presa di conoscenza» quali il collegamento (in via presuntiva, ad esempio) con la pubblicazione della sintesi di una decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

123.

Alla luce di quanto precede, ritengo che, nell’ambito delle azioni risarcitorie del tipo «follow-on», il collegamento con un elemento oggettivo, quale la pubblicazione di una decisione della Commissione che constata la violazione di cui trattasi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – che costituisce la fase finale dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE a livello pubblico – consenta di stabilire in modo chiaro, preciso e trasparente, il dies a quo del termine di prescrizione, sia per le imprese che hanno preso parte a un cartello sia per i soggetti danneggiati. Il diritto di un soggetto danneggiato di proporre un’azione per il risarcimento del danno conseguente a una condotta anticoncorrenziale sorge quindi al momento dell’adozione della decisione della Commissione che constata detta condotta e, più precisamente, all’atto della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

124.

Rilevo inoltre che, visto il contenuto della sintesi della decisione, mi è difficile comprendere la ragione per cui essa non possa essere pubblicata lo stesso giorno dell’adozione della decisione da parte della Commissione e della pubblicazione del comunicato stampa. Infatti, contrariamente alla versione non riservata della decisione, per la quale lo scarto temporale tra la data di adozione della decisione e la pubblicazione della sua versione non riservata è giustificato dalla necessità di proteggere i segreti aziendali e le informazioni riservate delle parti, un’esigenza del genere non sembra necessaria per quanto attiene alla pubblicazione della sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 57 ).

3) Contenuto del comunicato stampa e della decisione della Commissione nel cosiddetto caso «Autocarri»

125.

Occorre anzitutto rilevare che, rispetto alle sintesi delle decisioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i comunicati stampa contengono generalmente informazioni meno dettagliate sulle condotte restrittive della concorrenza e i motivi per cui esse costituiscono una violazione.

126.

Inoltre, i comunicati stampa non si rivolgono direttamente ai soggetti che possono nutrire un particolare interesse per le informazioni pubblicate e non sono quindi destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Una nota legale in tal senso figura sul sito Internet della Commissione ( 58 ).

127.

Nel caso di specie, contrariamente alla sintesi della decisione nel cosiddetto caso «Autocarri», che è stata pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, il comunicato stampa è stato pubblicato soltanto in sei lingue ufficiali ( 59 ). Sottolineo, inoltre, che non è stato pubblicato in lingua spagnola, lingua del paese d’origine del ricorrente nel procedimento principale. Rilevo parimenti che il comunicato stampa fa riferimento alla possibilità per le persone o le imprese danneggiate da pratiche anticoncorrenziali quali le pratiche descritte di adire i giudici degli Stati membri chiedendo il risarcimento dei danni ( 60 ).

128.

Occorre ora esaminare le disposizioni chiave di un comunicato stampa che consentono a un soggetto danneggiato di intentare un’azione per il risarcimento del danno.

129.

In primo luogo, il comunicato stampa non identifica i destinatari specifici della decisione (la società madre e le eventuali controllate interessate dalla decisione non sono tutte citate) e non indica la denominazione sociale delle entità giuridiche destinatarie della decisione ( 61 ), bensì esclusivamente le denominazioni commerciali delle imprese coinvolte. La sintesi della decisione, al contrario, nomina gli autori della violazione.

130.

In secondo luogo, il comunicato stampa non contiene una descrizione sufficientemente dettagliata dell’infrazione e, segnatamente, le precise tipologie di autocarri interessati dall’infrazione. Esso precisa soltanto che la violazione riguarda gli «autocarri medi» (di peso compreso tra 6 e 16 tonnellate) e «pesanti» (di peso superiore a 16 tonnellate), mentre la sintesi della decisione specifica che negli autocarri medi e pesanti sono compresi i mezzi rigidi e articolati e che la decisione non riguarda i servizi post-vendita, altri servizi e garanzie per gli autocarri, la vendita di autocarri usati o altri beni o servizi.

131.

In terzo luogo, il comunicato stampa non indica né la durata esatta dell’infrazione né la durata dell’infrazione imputata a ciascuna entità giuridica destinataria della decisione. Esso rileva semplicemente che le violazioni «sono durate 14 anni, dal 1997 al 2011», mentre la sintesi della decisione precisa l’esatta durata (dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011), specificando la durata della partecipazione all’intesa constatata imputata a ciascuna impresa interessata.

132.

Orbene, detti elementi costituiscono, a mio avviso, indizi fondamentali per consentire a un soggetto danneggiato di stabilire se l’infrazione ha avuto luogo in un mercato geografico che lo riguarda e in un periodo in cui ha effettivamente acquistato il tipo e il modello di autocarro oggetto dell’intesa.

133.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto dell’oggetto e della natura dei comunicati stampa e soprattutto del loro contenuto, è, a mio avviso, evidente che la parte danneggiata poteva essere in grado di disporre degli elementi idonei a consentirle di avviare un’azione per il risarcimento del danno soltanto dalla data della pubblicazione della sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

134.

Rilevo, a tal riguardo, che, in base alle osservazioni del governo spagnolo e fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, sembra che i giudici spagnoli interpretino il regime di prescrizione nel quadro dei ricorsi per il risarcimento del danno intentati sul fondamento dell’articolo 1902 del codice civile in modo che il termine di prescrizione di un anno inizi a decorrere soltanto dalla pubblicazione della sintesi delle decisioni della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

135.

Ritengo pertanto che, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, l’azione non sia prescritta.

2.   Presunzione del danno alla luce del principio di effettività del diritto della concorrenza

136.

Per quanto riguarda la prova dell’esistenza del danno da parte del ricorrente, questa dovrà essere fornita in conformità con il regime di diritto comune, data l’inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 constatata nell’analisi della terza questione pregiudiziale.

137.

In primo luogo, rilevo che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, il quale codifica la giurisprudenza della Corte e segnatamente la sentenza Masterfoods e HB ( 62 ), dispone che, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possano prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.

138.

Ciò consentirebbe, a mio avviso, di agevolare la determinazione del nesso di causalità tra l’infrazione (già constatata dalla decisione della Commissione) e il danno subìto senza ricorrere a un’applicazione retroattiva dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104.

139.

In secondo luogo, come indicato al paragrafo 85 delle presenti conclusioni, nulla impedisce ai giudici nazionali di applicare presunzioni relative all’onere della prova riguardanti la presenza di un danno già esistente anteriormente alle rispettive norme nazionali di recepimento, la cui conformità con le disposizioni del diritto dell’Unione dev’essere valutata tenendo conto segnatamente dei principi generali di equivalenza e di effettività ( 63 ).

140.

A tale riguardo, osservo che, secondo il considerando 11 della direttiva 2014/104, in mancanza di una legislazione dell’Unione (e quindi al di fuori dall’ambito di applicazione di tale direttiva), le norme nazionali che disciplinano l’esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE, comprese quelle relative ad aspetti non trattati nella suddetta direttiva, quale la nozione di «nesso causale» fra la violazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza.

141.

Questo significa che le norme nazionali «non dovrebbero essere formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio del diritto al risarcimento garantito dal TFUE», in modo da lasciare al giudice nazionale un margine discrezionale e interpretativo nello stimare il danno subìto ( 64 ).

142.

Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a un’interpretazione della norma nazionale che esclude l’applicazione retroattiva del termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione e della presunzione relativa di danno causato dai cartelli rispettivamente previsti all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104. Tuttavia, l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività impongono alla normativa nazionale che disciplina l’azione per il risarcimento del danno che il termine di prescrizione inizi a decorrere soltanto dal giorno della pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

V. Conclusione

143.

Alla luce delle considerazioni suesposte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di León, Spagna) nei seguenti termini:

1)

L’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a un’interpretazione della norma nazionale che esclude l’applicazione retroattiva del termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione e della presunzione relativa di danno causato dai cartelli rispettivamente previsti all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 101 TFUE e il principio di effettività impongono alla normativa nazionale che disciplina l’azione per il risarcimento del danno che il termine di prescrizione inizi a decorrere soltanto dal giorno della pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2)

L’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 dev’essere interpretato nel senso che l’articolo 10 di tale direttiva non si applica a un’azione per il risarcimento del danno che, pur essendo stata promossa dopo l’entrata in vigore della direttiva medesima e delle disposizioni nazionali di recepimento, si riferisce a fatti e a sanzioni precedenti l’entrata in vigore di dette disposizioni.

3)

L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di disposizioni nazionali di recepimento adottate per conformarsi all’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva, relativo al potere dei giudici nazionali di stimare l’ammontare del danno, a danni subìti per una violazione del diritto della concorrenza cessata prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno esercitata successivamente all’entrata in vigore della disposizione nazionale di recepimento. L’articolo 22, paragrafo 1, di detta direttiva dev’essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di disposizioni nazionali adottate per dare attuazione all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, che prevede una presunzione relativa di danno causato dai cartelli, alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno esercitata successivamente all’entrata in vigore della disposizione nazionale di recepimento.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

( 3 ) Sentenza del 28 marzo 2019 (C‑637/17, in prosieguo: la «sentenza Cogeco», EU:C:2019:263).

( 4 ) Sentenza del 14 marzo 2019 (C‑724/17, EU:C:2019:204).

( 5 ) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

( 6 ) BOE n. 159, del 4 luglio 2007, pag. 28848.

( 7 ) La sanzione della Commissione non è inoltre definitiva per una delle società che la contesta nell’ambito di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale [Scania e a./Commissione (T‑799/17)] proposto l’11 dicembre 2017.

( 8 ) V. sentenze del 14 aprile 1970, Brock (68/69, EU:C:1970:24, punto 7), e del 10 luglio 1986, Licata/CES (270/84, EU:C:1986:304, punto 31).

( 9 ) Sentenze del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a. (C‑266/09, EU:C:2010:779, punto 32); del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage (C‑596/13 P, EU:C:2015:203, punto 32), nonché del 15 gennaio 2019, E.B. (C‑258/17, EU:C:2019:17, punto 50).

( 10 ) V. sentenze del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione (C‑369/09 P, EU:C:2011:175, punto 98 nonché giurisprudenza ivi citata), e dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

( 11 ) V. articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104.

( 12 ) V. articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104.

( 13 ) V. sentenze del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione (C‑369/09 P, EU:C:2011:175, punto 98 e giurisprudenza ivi citata), e dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

( 14 ) Sentenza del 14 marzo 2019 (C‑724/17, EU:C:2019:204).

( 15 ) Inoltre, come indicato al precedente paragrafo 24, la decisione della Commissione nel cosiddetto caso «Autocarri» è stata adottata successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2014/104, ma prima del termine di recepimento della medesima, mentre la pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e della versione non riservata della Commissione sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione ha avuto luogo dopo il termine di recepimento della suddetta direttiva, ma prima del suo recepimento nel diritto spagnolo con la legge 15/2007.

( 16 ) V. considerando 34 della direttiva 2014/104.

( 17 ) Rilevo al riguardo che la questione dell’applicazione ratione temporis del nuovo regime di prescrizione previsto all’articolo 10 della direttiva 2014/104 illustra perfettamente tale problematica alla luce delle diverse modalità di recepimento seguite dai vari Stati membri.

( 18 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 63).

( 19 ) Sentenza del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a. (cause riunite da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 10).

( 20 ) V. sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a. (C‑17/10, EU:C:2012:72, punti 5051 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 21 ) V. considerando 11 della direttiva 2014/104.

( 22 ) V. sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 31).

( 23 ) V. considerando 34 della direttiva 2014/104.

( 24 ) V. «Relazione sull’attuazione della direttiva relativa alle azioni per il risarcimento del danno», del 14 dicembre 2020.

( 25 ) V. considerando 34 della direttiva 2014/104.

( 26 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 61).

( 27 ) Sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punti 5253).

( 28 ) Thomas, B., e Aubin, F., in Amaro, R. (ed.), Private Enforcement of Competition Law in Europe, 1aedizione, Bruxelles, Bruylant, 2021, «Chapter 7 - Limitation period», pag. 165.

( 29 ) V., ad esempio, l’approccio seguito dalla Francia all’articolo 12, paragrafo 2, dell’ordonnance n. 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles [ordinanza n. 2017-303, del 9 marzo 2017, relativa alle azioni per il risarcimento dei danni derivanti da pratiche anticoncorrenziali] (JORF n. 59 del 10 marzo 2017).

( 30 ) V. sentenze Cogeco e del 12 dicembre 2019, Otis Gesellschaft e a. (C‑435/18, EU:C:2019:1069).

( 31 ) V. sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 22 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 32 ) V. sentenza del 1o luglio 2004, Tsapalos e Diamantakis (C‑361/02 e C‑362/02, EU:C:2004:401, punto 20).

( 33 ) V. sentenza del 14 marzo 2019 (C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 34).

( 34 ) V. articolo 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40), e articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

( 35 ) V. considerando 11 della direttiva 2014/104.

( 36 ) V. sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 29); del 5 giugno 2014, Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 24), nonché sentenza Cogeco (punto 42).

( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 95).

( 38 ) V. sentenze Cogeco (punti da 38 a 55), e del 12 dicembre 2019, Otis Gesellschaft e a. (C‑435/18, EU:C:2019:1069, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

( 39 ) V. sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389, punto 24).

( 40 ) V. sentenza Cogeco, punto 48.

( 41 ) V. sentenza Cogeco, punto 49.

( 42 ) V. sentenza Cogeco, punto 51.

( 43 ) V. sentenza Cogeco, punto 48.

( 44 ) V. sentenza Cogeco, punto 45.

( 45 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:32, paragrafo 81).

( 46 ) V. sentenza Cogeco, punti da 44 a 55.

( 47 ) V. sentenza Cogeco, punto 47.

( 48 ) V. sentenza Cogeco, punti 48, 49 e 50.

( 49 ) Ritengo pertanto che l’analisi che segue sia altresì pertinente per stabilire il dies a quo in una fattispecie in cui trovi applicazione l’articolo 10 di tale direttiva.

( 50 ) V. punto 148 della comunicazione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE (GU 2011, C 308, pag. 6).

( 51 ) V. punto 149 della comunicazione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE.

( 52 ) V. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_16_2582.

( 53 ) A tale riguardo, si deve rilevare che nel 2011 la Commissione ha confermato di aver effettuato ispezioni senza preavviso nell’ambito della sua indagine nel settore della produzione di autocarri (v. scheda informativa del 18 gennaio 2011, «Antritrust: Commission confirms unannounced inspections in the truck sector», disponibile solo in lingua inglese sul sito Internet https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_29). In seguito, nel 2014, la Commissione ha parimenti confermato tramite un comunicato stampa di aver trasmesso una comunicazione degli addebiti a costruttori di autocarri sospettati di aver partecipato a un cartello (v. comunicato stampa del 20 novembre 2014, «Antitrust: Commission sends statement of objections to suspected participants in trucks cartel», disponibile nelle lingue tedesca, inglese e francese sul sito Internet https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_2002). Tuttavia, i citati documenti non identificano né le imprese sottoposte all’indagine né i mercati geografici né i prodotti interessati o la durata della violazione oggetto dell’indagine in tale periodo.

( 54 ) Thomas, B., e Aubin, F., in Amaro, R. (ed.), Private Enforcement of Competition Law in Europe, 1a edizione, Bruxelles, Bruylant, 2021, «Chapter 7 - Limitation period», pagg. da 170 a 172.

( 55 ) Van Bael & Bellis, Competition Law of the European Union, 6a edizione, Kluwer Law International, 2021, «Chapter 11: Private Enforcement», pag. 1322.

( 56 ) V. sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 26).

( 57 ) Osservo al riguardo che lo scarto temporale che risulta tra la pubblicazione della sintesi di una decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea diversi mesi dopo la sua adozione e la pubblicazione del comunicato stampa il giorno dell’adozione di tale decisione può creare un’incertezza giuridica che mette a rischio l’applicazione effettiva e coerente del diritto della concorrenza nell’Unione alla luce dei diversi approcci adottati dagli Stati membri per quanto riguarda il dies a quo.

( 58 ) V. in tal senso: https://ec.europa.eu/info/legal-notice_it.

( 59 ) Il comunicato stampa è stato pubblicato nelle lingue tedesca, inglese, francese, italiana, neerlandese e svedese.

( 60 ) Sono disponibili al pubblico un link verso la direttiva 2014/104 e verso il sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione contenente maggiori informazioni sulle azioni per il risarcimento danni nelle cause in materia di cartelli e di abuso di posizione dominante, oltre a una guida pratica per la quantificazione del danno causato da violazioni delle norme antitrust.

( 61 ) Tuttavia, va rilevato che, dopo il caricamento, diversi giorni dopo la pubblicazione del comunicato stampa (il 25 luglio 2016) nella sezione relativa al cosiddetto caso «Autocarri» sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione, le denominazioni sociali delle diverse imprese destinatarie decisione della Commissione figuravano già nella parte superiore della pagina dedicata al caso (v. https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code= 1_3982). Non si può quindi escludere che le persone che hanno consultato il comunicato stampa possano aver preso conoscenza dell’identità dei destinatari della decisione.

( 62 ) V. sentenza del 14 dicembre 2000 (C‑344/98, EU:C:2000:689).

( 63 ) V. considerando 11 della direttiva 2014/104.

( 64 ) V. considerando 11 della direttiva 2014/104.

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