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Document 62016CA0270
Case C-270/16: Judgment of the Court (Third Chamber) of 18 January 2018 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Social No 1 de Cuenca — Spain) — Carlos Enrique Ruiz Conejero v Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment in employment and occupation — Article 2(2)(b)(i) — Prohibition of discrimination based on disability — National legislation permitting, subject to certain conditions, the dismissal of an employee by reason of intermittent absences, even where justified — Worker’s absences resulting from illnesses linked to his disability — Difference in treatment based on disability — Indirect discrimination — Whether justified — Combating absenteeism in the workplace — Whether appropriate — Whether proportionate)
Causa C-270/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 1 de Cuenca — Spagna) — Carlos Enrique Ruiz Conejero / Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal [Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i) — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Normativa nazionale che autorizza, a determinate condizioni, il licenziamento di un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate — Assenze del lavoratore derivanti da malattie imputabili alla sua disabilità — Disparità di trattamento basata sulla disabilità — Discriminazione indiretta — Giustificazione — Lotta all’assenteismo sul lavoro — Congruità — Proporzionalità]
Causa C-270/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 1 de Cuenca — Spagna) — Carlos Enrique Ruiz Conejero / Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal [Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i) — Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità — Normativa nazionale che autorizza, a determinate condizioni, il licenziamento di un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate — Assenze del lavoratore derivanti da malattie imputabili alla sua disabilità — Disparità di trattamento basata sulla disabilità — Discriminazione indiretta — Giustificazione — Lotta all’assenteismo sul lavoro — Congruità — Proporzionalità]
GU C 83 del 5.3.2018, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 83/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca — Spagna) — Carlos Enrique Ruiz Conejero / Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal
(Causa C-270/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i) - Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità - Normativa nazionale che autorizza, a determinate condizioni, il licenziamento di un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate - Assenze del lavoratore derivanti da malattie imputabili alla sua disabilità - Disparità di trattamento basata sulla disabilità - Discriminazione indiretta - Giustificazione - Lotta all’assenteismo sul lavoro - Congruità - Proporzionalità])
(2018/C 083/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca
Parti
Ricorrente: Carlos Enrique Ruiz Conejero
Convenuti: Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale un datore di lavoro può licenziare un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate, nella situazione in cui tali assenze sono dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore, tranne se tale normativa, nel perseguire l’obiettivo legittimo di lottare contro l’assenteismo, non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.