Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0244

    Causa T-244/15: Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klyuyev/Consiglio

    GU C 228 del 13.7.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 228/23


    Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Klyuyev/Consiglio

    (Causa T-244/15)

    (2015/C 228/29)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: R. Gherson, solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 25) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62, pag. 1), nelle parti in cui riguardano il ricorrente;

    in subordine, dichiarare che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2014, (come rettificata) e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, (come rettificato) non sono applicabili nelle parti in cui riguardano il ricorrente in quanto illegittimi;

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014, come rettificata (in prosieguo: la «decisione»), nei limiti in cui stabilisce misure restrittive nei confronti del ricorrente, non è conforme agli obiettivi espressamente dichiarati della decisione (tra cui: democrazia; Stato di diritto; rispetto dei diritti umani), e non rientra nei principi e negli obiettivi della Politica estera e di sicurezza comune («PESC») previsti dall’articolo 21 TUE. La decisione pertanto non soddisfa le condizioni per basarsi sull’articolo 29 TUE. Il ricorrente sostiene che poiché la decisione era illegittima, il Consiglio non poteva basarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, per attuare il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014, come rettificato (il «regolamento»). Avvenimenti recenti hanno reso evidente che il ricorrente non riceverà un trattamento equo, imparziale o obiettivo dalle autorità investigative o giudiziarie ucraine.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni per l’inserimento nell’allegato alla decisione e al regolamento (congiuntamente, in prosieguo: le «misure impugnate»). Il ricorrente, al momento dell’inserimento nell’elenco, non era sotto procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici o abuso di ufficio con cui avrebbe causato pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato i diritti della difesa del ricorrente e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Non è stata fornita al ricorrente alcuna seria o credibile o concreta prova a supporto di una procedura che giustifichi l’irrogazione di misure restrittive nei suoi confronti. In particolare, non vi è la prova di alcuna valutazione scrupolosa o imparziale circa la fondatezza, alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente, delle ragioni che asseritamente giustificherebbero la ridesignazione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di fornire al ricorrente un’adeguata motivazione della sua inclusione. La motivazione non contiene alcun dettaglio e consiste meramente in una formulazione generica e stereotipata.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha gravemente violato il diritto fondamentale di proprietà e alla reputazione del ricorrente. Le misure restrittive non erano «previste dalla legge», sono state irrogate senza alcuna opportuna salvaguardia che permettesse al ricorrente di far conoscere effettivamente il suo punto di vista al Consiglio; non sono limitate a specifici beni costituenti fondi statali di cui si sostenga che il ricorrente si sia indebitamente appropriato, e neppure sono limitate agli importi asseritamente oggetto di appropriazione indebita; dette misure sono state considerate come un indice di colpevolezza che ha portato ad azioni in pregiudizio del ricorrente in altre giurisdizioni.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio si è basato su fatti materialmente inesatti. L’affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe sotto procedimento penale da parte delle autorità ucraine per indebita appropriazione di fondi pubblici o beni o per abuso di ufficio, con ciò arrecando pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o ne sarebbe colpevole, è manifestamente falsa.

    7.

    Settimo motivo, sollevato a sostegno della dichiarazione di illegittimità, secondo il quale se l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione, e l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento devono essere interpretati così da comprendere (a) qualsiasi indagine svolta da autorità ucraine indipendentemente dal fatto che vi sia una decisione o un procedimento giurisdizionale a fondarla, controllarla o sorvegliarla; e/o (b) qualsiasi «abuso d'ufficio da parte di un funzionario pubblico per procurare un vantaggio ingiustificato» indipendentemente dal fatto che vi sia un’accusa di appropriazione indebita di fondi statali, allora il criterio di designazione, tenuto conto dell’arbitraria ampiezza di oggetto che deriverebbe da un’interpretazione così estensiva, sarebbe privo di adeguata base giuridica, e/o sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi della decisione e del regolamento. Il criterio di designazione sarebbe pertanto illegittimo.


    Top