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Document 62015CN0284

Causa C-284/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 10 giugno 2015 — Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

GU C 279 del 24.8.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 10 giugno 2015 — Office national de l'emploi (ONEm), M/M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Causa C-284/15)

(2015/C 279/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Office national de l’emploi (ONE), M

Convenuti: M, Office national de l'emploi (ONE), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento di sicurezza sociale n. 1408/71 (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro neghi la totalizzazione dei periodi di occupazione necessar[i] al fine di poter beneficiare di un’indennità di disoccupazione destinata a integrare i redditi di un impiego a tempo parziale, nel caso in cui l’occupazione in tale impiego non sia stata preceduta da alcun periodo di assicurazione o di occupazione in tale Stato membro.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento di sicurezza sociale n. 1408/71 sia compatibile, in particolare, con:

l’articolo 48 TFUE, in quanto la condizione a cui tale articolo 67, paragrafo 3, subordina la totalizzazione dei periodi di occupazione è tale da limitare la libera circolazione dei lavoratori e il loro accesso a determinati impieghi a tempo parziale,

l’articolo 45 TFUE, che «implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro» e prevede per i lavoratori il diritto «di rispondere a offerte di lavoro effettive» (comprese quelle di impiego a tempo parziale) negli altri Stati membri, «di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri» e di prendervi dimora «al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali»,

l’articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale «ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, (...) in qualunque Stato membro».


(1)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) no 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) no 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento di sicurezza sociale n. 1408/71»).


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