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Document 62014TN0673
Case T-673/14: Action brought on 22 September 2014 — Italy v Commission
Causa T-673/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione
Causa T-673/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione
GU C 409 del 17.11.2014, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 409/52 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione
(Causa T-673/14)
2014/C 409/73
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: A. De Stefano, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il governo italiano ha impugnato davanti al Tribunale dell’Unione europea la decisione della Commissione europea n. C (2014) 4537 final del 9 luglio 2014, notificata in data 10 luglio 2014, relativa alla costituzione, da parte della società SEA S.p.A., della società Airport Handling S.p.A..
Con tale provvedimento, la Commissione europea, ha aperto un’indagine formale nei confronti della Repubblica italiana, ritenendo in via preliminare che:
— |
la costituzione, da parte di SEA S.P.A. della società Airport Handling S.p.A. e il conseguente conferimento di capitale per un importo di € 25 milioni costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno; |
— |
la società Airport Handling S.p.A. può essere considerata come successore della società SEA Handling S.p.A., continuando, così, a beneficiare degli aiuti percepiti da tale società e oggetto della decisione C (2012) 9448 final del 19 dicembre 2012, con la conseguenza che Airport Handling S.p.A. sarebbe subentrata a SEA Handling S.p.A. nell’obbligo di restituzione di tali aiuti. |
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 10 e 13 del Reg (CE) n. 659 del 22 marzo 1999.
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di diligenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di prudenza e di proporzionalità dell’azione ammnistrativa.
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione degli articoli 108, 120, 145 e 146 del TFUE.
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla dedotta continuità tra le attività d’impresa di SEA Handling e Airport Handling.
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla dedotta imputabilità allo Stato del presunto aiuto.
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla presunta mancanza di razionalità economica.
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