EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0673

Causa T-673/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione

GU C 409 del 17.11.2014, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/52


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-673/14)

2014/C 409/73

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: A. De Stefano, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il governo italiano ha impugnato davanti al Tribunale dell’Unione europea la decisione della Commissione europea n. C (2014) 4537 final del 9 luglio 2014, notificata in data 10 luglio 2014, relativa alla costituzione, da parte della società SEA S.p.A., della società Airport Handling S.p.A..

Con tale provvedimento, la Commissione europea, ha aperto un’indagine formale nei confronti della Repubblica italiana, ritenendo in via preliminare che:

la costituzione, da parte di SEA S.P.A. della società Airport Handling S.p.A. e il conseguente conferimento di capitale per un importo di € 25 milioni costituisca un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;

la società Airport Handling S.p.A. può essere considerata come successore della società SEA Handling S.p.A., continuando, così, a beneficiare degli aiuti percepiti da tale società e oggetto della decisione C (2012) 9448 final del 19 dicembre 2012, con la conseguenza che Airport Handling S.p.A. sarebbe subentrata a SEA Handling S.p.A. nell’obbligo di restituzione di tali aiuti.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di leale collaborazione e degli articoli 10 e 13 del Reg (CE) n. 659 del 22 marzo 1999.

La decisione impugnata sarebbe stata adottata senza tenere conto degli elementi di prova e di giudizio forniti dalle autorità italiane nella fase pre-istruttoria e in violazione del principio, più volte affermato dalla Corte di giustizia, secondo il quale la Commissione e gli Stati membri hanno il dovere di collaborare lealmente al fine di superare le difficoltà che insorgono nella fase di esecuzione di una decisione di recupero di un aiuto di Stato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di diligenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.

La Commissione non avrebbe esaminato con la dovuta diligenza le informazioni fornite dalle autorità italiane nel corso della fase pre-istruttoria e avrebbe, così, finito per fondare la decisione impugnata su un’erronea ricostruzione dei fatti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione del principio di prudenza e di proporzionalità dell’azione ammnistrativa.

La decisione impugnata avrebbe violato tali principi, che avrebbero imposto di attendere quanto meno l’esito dei giudizi di primo grado di impugnazione della decisione C (2012) final del 19 dicembre 2012 e ha, così, finito per interferire prematuramente su un’operazione d’impresa in fase di avvio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione degli articoli 108, 120, 145 e 146 del TFUE.

La decisione impugnata, sulla base di una presunta travisata ricostruzione dei fatti, ha l’effetto di impedire a SEA S.p.A. di operare sul mercato dell’handling negli aeroporti di Milano e di garantire, quale gestore di tali aeroporti, la continuità del servizio.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla dedotta continuità tra le attività d’impresa di SEA Handling e Airport Handling.

La decisione impugnata errerebbe nel ritenere che sussista continuità tra SEA Handling S.p.A. e Airport Handling S.p.A..

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla dedotta imputabilità allo Stato del presunto aiuto.

La decisione impugnata errerebbe nel ritenere imputabile alle autorità pubbliche la decisione di SEA S.p.A. di costituire Airport Handling S.p.A. e di dotarla del capitale sociale iniziale.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione e sulla falsa applicazione dell’articolo 108 del TFUE, con riferimento alla presunta mancanza di razionalità economica.

La decisione impugnata errerebbe nel ritenere che la decisione di SEA S.p.A. di costituire Airport Handling S.p.A. non corrisponda alla condotta di un operatore economico prudente che opera in un’economia di mercato.


Top