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Document 62014TN0557

Causa T-557/14: Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — BrandGroup/UAMI — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

GU C 339 del 29.9.2014, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/25


Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — BrandGroup/UAMI — Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

(Causa T-557/14)

2014/C 339/30

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: BrandGroup GmbH (Bechtsrieth, Germania) (rappresentante: T. Raible)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG (Augsburg, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2014, procedimento R 941/2013-1;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SPEZOOMIX» per prodotti delle classi 32 e 33 — Domanda di marchio comunitario n. 9 913 617

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: i marchi denominativi internazionale e comunitario «Spezi», i marchi figurativi internazionale e comunitario contenenti la parola «Spezi», nonché il marchio denominativo nazionale «Ein Spezi muß dabei sein» per prodotti della classe 32

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto integrale del marchio richiesto

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


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