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Document 62014TB0022

Causa T-22/14: Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Bergallou/Parlamento e Consiglio («Ricorso di annullamento – Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione – Regime meno favorevole in materia di pagamento forfetario delle spese di viaggio e di aumento dei giorni di congedo annuale con giorni di congedo supplementari quali giorni per il viaggio – Insussistenza di incidenza individuale – Responsabilità extracontrattuale – Nesso di causalità – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

GU C 16 del 19.1.2015, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/39


Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Bergallou/Parlamento e Consiglio

(Causa T-22/14) (1)

(«Ricorso di annullamento - Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione - Regime meno favorevole in materia di pagamento forfetario delle spese di viaggio e di aumento dei giorni di congedo annuale con giorni di congedo supplementari quali giorni per il viaggio - Insussistenza di incidenza individuale - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2015/C 016/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amal Bergallou (Lot, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e E. Taneva, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui tali disposizioni collegano il diritto al rimborso delle spese di viaggio annuo e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni fondata sull’articolo 340 TFUE, volta al risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Amal Bergallou sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.


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