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Document 62014TA0434

Causa T-434/14: Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Arbuzov/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»)

GU C 98 del 14.3.2016, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 98/38


Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 — Arbuzov/Consiglio

(Causa T-434/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»))

(2016/C 098/49)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Machytková e P. Radošovský, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e J.-P. Hix, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), e della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU L 111, pag. 91), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119, è annullata nei limiti in cui riguarda il sig. Sergej Arbuzov.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Sergej Arbuzov.


(1)  GU C 282 del 25.8.2014.


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